CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti: accordo di rinnovo

Siglata, il giorno 19/6/2018, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA ITATLIANA, la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLDIRETTI, la CIA - Agricoltori Italiani e la FLAI-CGIL, la FAI-CISL e la UILA-UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti 22/10/2014

La presente ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2018 e scadrà il 31/12/2021.

Aumenti salariali
I salari contrattuali vigenti nelle singole province alla data del 19/6/2018 per ciascun livello professionale stabilito nei rinnovi dei contratti provinciali in applicazione del CCNL 22/10/2014, sono incrementati:
- a decorrere dall’1/7/2018 dell’1,7 per cento;
- a decorrere dall’1/4/2019 dell’1,2 per cento.
La suddetta percentuale dell’1,7 per cento, relativa alla prima tranche di aumento, è finalizzata anche a ristorare i lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.

Minimi salariali di area
I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale comprensivi degli aumenti di cui al precedente punto sono i seguenti:

Minimi salariali di area mensili

OPERAI AGRICOLI

AREE PROFESSIONALI

MINIMI

Area 1 1.286, 25
Area 2 1.173,06
Area 3 874, 65

Minimi salariali di area orari

OPERAI FLOROVIVAISTI

AREE PROFESSIONALI

MINIMI

Area 1 7,79
Area 2 7,14
Area 3 6,71

I minimi salariali di cui al primo comma trovano applicazione, per le province dove siano stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 22/10/2014, dalla data che sarà fissata nel rinnovo dagli stessi e non oltre il 1/1/2021; per le altre province dall’1/7/2018.
In sede di rinnovo quadriennale il contratto nazionale, definisce gli incrementi da applicarsi ai minimi di cui al primo comma, nonchè gli incrementi da applicarsi a tutti i salari contrattuali definiti dai contratti provinciali all’interno di ciascuna area professionale.
Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i Contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del Contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell'ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

Welfare
L'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (E.B.A.N.), previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, può riconoscere le seguenti prestazioni:
- una indennità economica agli operai agricoli a tempo indeterminato licenziati nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare pari al 30% del minimo retributivo della II area per tre mensilità, in attesa di modifiche legislative in ordine alla disciplina dell'indennità di disoccupazione per gli operai a tempo indeterminato (OTI);
- una indennità in favore del genitore lavoratore o lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato che usufruisce del congedo parentale (ex astensione facoltativa), pari al 40% del minimo retributivo della II arca per un massimo di sei mensilità;
- un assegno di solidarietà in favore degli operai a tempo indeterminato (OTI) affetti da patologie oncologiche che usufruiscano dell'aspettativa non retribuita di cui agli artt. 60 e 61 del presente CCNL. pari al 80% del minimo retributivo della II area per un massimo di sei mensilità.
- una indennità in favore delle donne lavoratrici con contratto a tempo indeterminato vittime di violenza di genere che usufruiscano del periodo di congedo di cui all'art. 67/Bis, comma 2, del presente contratto. L'indennità - pari al 100% del minimo retributivo della II area - è riconosciuta per i due mesi di congedo fruiti successivi ai tre previsti per legge e indennizzati dall'INPS.
Le indennità di cui al presente articolo sono riconosciute - nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'E.B.A.N. con apposita delibera del Comitato di Gestione - ai soli dipendenti delle imprese iscritte e in regola con i versamenti contributivi al sistema di bilateralità.
Le prestazioni spettano solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei contratti provinciali e/o nei regolamenti delle Casse extra legem/EBAT.
Alla scadenza del presente contratto le Parti procederanno al monitoraggio delle prestazioni effettivamente riconosciute al fine di valutare gli effetti e gli eventuali correttivi da apportare.

Part-time
La durata della prestazione individuale non può essere inferiore ai seguenti minimi:
- 24 ore, per prestazioni settimanali;
- 72 ore, per prestazioni mensili;
- 500 ore, per prestazioni annuali.
Le ore di lavoro prestate in attuazione delle clausole elastiche sono retribuite con una maggiorazione del 15%. La variazione della prestazione lavorativa deve essere comunicata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 3 giorni. In caso di oggettiva urgenza il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni.

Congedo matrimoniale
In caso di matrimonio l’operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni.