Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 10 maggio 2018

Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;

b) «Commissario straordinario»: commissario competente ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 a provvedere all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto-legge n. 189/2016;

c) «Vice Commissario»: il Vice Commissario competente per territorio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016;

d) «Regolamenti di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura;

e) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

f) «comuni»: i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016;

g) «regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

h) «imprese beneficiarie»: le imprese così come definite dai Regolamenti di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto;

i) «unità produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

j) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

k) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

l) «rating di legalità»: il rating di legalità delle imprese di cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

n) «DURC»: il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 2

Finalità, ambito di applicazione e riparto delle risorse tra le regioni

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono finalizzate a sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici dell'agosto e ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese beneficiarie, aventi sede operativa nei comuni al momento dell'erogazione, incluse le imprese agricole i cui fondi siano situati in tali territori, che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi.

2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di concessione dei contributi di cui all'art. 20, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016 e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo.

3. Le risorse di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016, nonché ogni successivo rifinanziamento, sono ripartite tra le regioni come di seguito indicato:

a. Abruzzo: euro 3.500.000,00, pari al 10% delle risorse stanziate;

b. Lazio: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate;

c. Marche: euro 21.700.000,00, pari al 62% delle risorse stanziate;

d. Umbria: euro 4.900.000,00, pari al 14% delle risorse stanziate.

 

Art. 3

Soggetti beneficiari

 

1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie aventi i seguenti requisiti:

a. per le imprese beneficiarie iscritte al registro delle imprese: presenza di una o più unità produttive - risultanti iscritte al medesimo registro delle imprese - ubicate in uno o più comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalità stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14;

b. per le imprese beneficiarie non iscritte al registro delle imprese: luogo dell'esercizio dell'attività d'impresa - come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA - in uno o più comuni, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 7. Le imprese beneficiarie prive di tale requisito al momento della domanda devono possederlo al momento dell'erogazione del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalità stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14;

c. per le imprese beneficiarie non residenti nel territorio italiano: costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza. Tali soggetti, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a. e b. alla data di richiesta dell'erogazione del contributo o dell'anticipo di cui all'art. 10, secondo modalità stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 14;

d. esercizio dell'attività economica in qualsiasi settore. Alle imprese beneficiarie operanti nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura è destinata, complessivamente per i tre settori, una quota di risorse pari al 10% delle risorse attribuite a ciascuna regione. Sono comprese tra le imprese beneficiarie anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

2. Fatti salvi i requisiti di inammissibilità e le cause di esclusione che sono dettagliati in attuazione della normativa comunitaria con i provvedimenti di cui all'art. 14, non possono accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese che sono in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis della medesima legge.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse per attività connesse all'esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

4. I Vice Commissari, con i provvedimenti di cui all'art. 14, dettagliano i requisiti e le condizioni di ammissibilità che le imprese istanti devono possedere all'atto della presentazione della domanda per ottemperare alle prescrizioni della normativa comunitaria, a seconda del regime di aiuti utilizzato ai sensi del successivo art. 5 e provvedono ai necessari adempimenti comunitari.

 

Art. 4

Costi ammissibili

 

1. I contributi di cui all'art. 5 sono concessi a fronte dell'effettuazione di nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti. I costi ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del programma di investimento proposto. Detti costi riguardano, nei limiti delle pertinenti disposizioni comunitarie vigenti:

a. il suolo aziendale e le sue sistemazioni;

b. le opere murarie ed assimilate nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;

c. i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;

d. i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;

e. i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;

f. per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo quali:

- i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione;

- i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica;

- i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.

2. Con riferimento alle spese di cui ai punti a. e b. del comma 1 si applicano i seguenti limiti:

a. le spese relative all'acquisto del suolo aziendale e alle sue sistemazioni sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;

b. le spese relative alle opere murarie e assimilate nonché alle infrastrutture specifiche aziendali sono ammesse come di seguito specificato:

- per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui alla sezione I divisione 55 della classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;

- per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile.

3. Le spese relative ai punti e. ed f. del comma 1 sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a euro 50.000,00.

4. Saranno ammessi a contributo i programmi di investimento che presentano spese ammissibili non inferiori ad euro 20.000,00, mentre il contributo nel suo ammontare massimo sarà determinato su un importo di costi ammissibili non superiore ad euro 1.500.000,00 anche a fronte di spese ammissibili di importo maggiore. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere, in caso di opzione dei Regolamenti de minimis, dal giorno successivo al 24 agosto 2016; mentre in caso di opzione dei Regolamenti di esenzione, a partire dalla data di avvio del progetto, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di contributo.

5. Con riferimento ai costi di cui punto c. del comma 1, sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono spesa ammissibile.

6. Per gli investimenti realizzati dalle imprese agricole e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura, i contributi di cui all'art. 5 sono concessi a fronte dei costi ammissibili previsti dai regolamenti di esenzione pertinenti.

 

Art. 5

Agevolazioni concedibili

 

1. Alle imprese beneficiarie può essere concesso un contributo in conto capitale sui costi ammissibili di cui al precedente art. 4, secondo una delle seguenti opzioni:

a. pari al 50% dei costi ritenuti ammissibili entro il limite massimo di contributo e nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti de minimis;

b. ai sensi dei Regolamenti di esenzione, con le intensità di aiuto ivi previste a seconda della dimensione di impresa e della localizzazione dell'investimento per le singole tipologie di costi ammissibili di cui all'art. 4, nel rispetto delle condizioni previste dai medesimi regolamenti;

c. le imprese che hanno già avviato l'investimento possono ricevere l'agevolazione ai sensi dei Regolamenti de minimis.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.

 

Art. 6

Cumulo degli aiuti

 

1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma primo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi ai sensi dei Regolamenti de minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di esenzione o ad altre decisioni della Commissione.

Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste dal presente decreto sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Art. 7

Modalità di presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo

 

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 5, le imprese beneficiarie presentano la domanda al Vice Commissario, redatta secondo gli schemi definiti con i provvedimenti di cui all'art. 14. Il modulo di domanda comprende una DSAN attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e l'importo dei costi ammissibili a fronte dei quali è richiesto il contributo, salva la possibilità di stabilire le unità produttive o l'esercizio dell'attività d'impresa o il fondo in caso di impresa agricola in uno o più comuni in un momento successivo alla domanda, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b).

2. A valere sul presente decreto, ciascuna impresa beneficiaria può presentare, entro i limiti di cui all'art. 5, una sola domanda di agevolazione riferita a una o più unità produttive o fondi ubicati nei territori dei comuni.

3. I contributi di cui al presente decreto sono concessi, a cura del Vice Commissario, sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998. In alternativa alla procedura valutativa a graduatoria, i contributi di cui al presente decreto possono essere concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

4. Il mancato utilizzo degli schemi di cui al comma 1, l'assenza della documentazione obbligatoria a corredo della domanda, la presentazione di progetti aventi un costo complessivo ammissibile inferiore ad euro 20.000,00 di cui all'art. 4, nonché l'assenza di uno dei requisiti per la partecipazione previsti all'art. 3, costituiscono motivi ostativi alla concessione del contributo.

5. In sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi - documenti, dati e informazioni diverse da quelle di cui al comma 4 - il Vice Commissario richiede il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovrà pervenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il procedimento viene sostenuto sulla base della documentazione in possesso e, in caso di carenza grave, viene decretata l'esclusione della domanda.

6. Le domande di contributo ammissibili vengono ordinate in graduatoria sulla base di un punteggio determinato considerando i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:

a. danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti di cui al decreto-legge n. 189/2016 come rilevabili dalle schede AeDES con esito E, B o C, con priorità per le imprese che abbiano subito l'inagibilità totale dell'immobile sede dell'attività produttiva;

b. incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti, con priorità per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate entro i sei mesi successivi alla conclusione del programma di investimenti;

c. rilevanza patrimoniale dell'investimento data dal rapporto tra il valore degli investimenti in programma e il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta. Il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta, intesi quali investimenti in attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, è rilevato dai dati contabili risultanti dall'ultimo bilancio presentato dall'impresa beneficiaria e, per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dalla eventuale ulteriore documentazione richiesta dai Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14, alla data di presentazione della domanda di contributo o alla data dell'avvio del programma in caso di opzione per il regime «de minimis»;

d. condizione di microimpresa, piccola impresa o media impresa, con attribuzione di punteggi in ordine decrescente al crescere della dimensione dell'impresa;

e. possesso del rating di legalità.

7. I Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14 definiscono valori uniformi tra le regioni per i punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 6.

8. Nel caso di opzione da parte dei Vice Commissari per la procedura valutativa a sportello di cui al comma 3, i criteri di cui al comma precedente sono utilizzati al fine di individuare il valore minimo del punteggio che determina l'ammissione a contributo dell'impresa istante.

9. I Vice Commissari possono costituire, per singola regione, una o più riserve di fondi, di importo complessivamente non superiore al 50 per cento delle risorse di competenza di ciascuna regione, in favore delle imprese beneficiarie operanti in determinati territori, in particolari settori di attività economica o avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, nell'ambito dei settori individuati all'art. 3, comma 1, lettera d). Tali riserve sono costituite in funzione di specifiche esigenze rilevate e motivate dai Vice Commissari.

10. Nel caso in cui in sede di istruttoria siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dal Vice Commissario formale comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

 

Art. 8

Concessione del contributo

 

1. Entro novanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, il Vice Commissario procede, per le domande di contributo per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, all'approvazione della graduatoria e all'ammissione a contributo delle imprese finanziabili sino a concorrenza delle risorse disponibili. Nel medesimo termine il provvedimento di concessione, contenente il dettaglio delle spese ammesse, viene notificato alle imprese beneficiarie.

2. Nel caso di attivazione della procedura valutativa a sportello di cui all'art. 7, comma 3, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e della documentazione ad essa allegata il Vice Commissario procede, per le domande di contributo per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, all'adozione del provvedimento di concessione e alla relativa trasmissione alle imprese beneficiarie.

3. Il Vice Commissario comunica, mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e sui siti internet istituzionali regionali, l'avvenuto esaurimento delle risorse in caso di procedura valutativa a sportello di cui al comma 2.

 

Art. 9

Tempi di realizzazione

 

1. Il progetto deve essere realizzato, in conformità con quanto previsto nella scheda tecnica progettuale, entro il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, ovvero dalla data di adozione del provvedimento regionale di concessione dell'agevolazione, in caso di procedura valutativa a sportello.

2. Ove adeguatamente motivato da imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del progetto, può essere concessa una proroga di non oltre dodici mesi da sommare ai tre mesi eventualmente già concessi o che saranno concessi. (1)

3. I Vice Commissari con i provvedimenti di cui all'art. 14 definiscono i contenuti della scheda tecnica progettuale di cui al comma 1.

 

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, D.M. 10 agosto 2022, a decorrere dall’11 ottobre 2022.

 

Art. 10

Erogazione del contributo

 

1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 5 avviene sulla base delle modalità ulteriormente definite nei provvedimenti attuativi di cui al successivo art. 14 disposti dai Vice Commissari.

2. L'erogazione può avvenire:

a. a saldo in unica soluzione a seguito della rendicontazione del totale delle spese sostenute;

b. in due soluzioni con anticipo del 40% dietro presentazione di idonea garanzia fideiussoria e il restante 60% a seguito della rendicontazione totale delle spese sostenute.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il Vice Commissario provvede ad accertare la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria mediante l'acquisizione del DURC e ad espletare le verifiche di cui dall'art. 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.

 

Art. 11

Monitoraggio, controlli e ispezioni

 

1. In ogni fase del procedimento il Vice Commissario può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

2. Le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare tempestivamente al Vice Commissario l'eventuale perdita, successivamente al provvedimento di concessione, dei requisiti di cui all'art. 3.

3. Il Vice Commissario trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sulle attività di cui al presente decreto, fornendo dati e informazioni riguardanti l'avanzamento finanziario ed amministrativo della misura agevolativa ed un prospetto riportante i dati identificativi delle imprese beneficiarie e l'importo delle agevolazioni concesse ed erogate.

 

Art. 12

Revoche

 

1. In applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, il contributo concesso può essere revocato, dal Vice Commissario che lo ha erogato, in tutto o in parte nei seguenti casi:

a. l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b. parziale realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni entro il termine stabilito, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo previsto all'art. 4 o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore al 30% della spesa originariamente ammessa a contributo;

c. mancanza dei requisiti di ammissibilità;

d. trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, dei beni ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni - ovvero cinque anni per le grandi imprese - dalla data di ultimazione di investimento;

e. cessazione dell'attività di impresa ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione o trasferimento all'estero prima che siano trascorsi tre anni - ovvero cinque anni per le grandi imprese - dalla data di ultimazione del programma di investimento;

f. il soggetto beneficiario sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;

g. l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 11;

h. l'impresa beneficiaria rinunci al contributo;

i. mancato rispetto dei vincoli imposti dalla normativa europea;

j. ulteriori condizioni di revoca previste dai Vice Commissari in caso di mancato rispetto della scheda tecnica progettuale prevista dall'art. 9.

 

Art. 13

Disposizioni finanziarie

 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sullo stanziamento di euro 35.000.000 di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 189/2016.

Le somme ivi individuate sono versate alla contabilità speciale del Commissario straordinario, il quale provvede al trasferimento delle medesime risorse alla contabilità speciale dei Vice Commissari, secondo la ripartizione di cui all'art. 2.

2. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, i Vice Commissari possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione sono posti a carico delle risorse complessive di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 per cento.

 

Art. 14

Disposizioni attuative

 

1. Nei limiti di quanto disposto dal presente decreto, i Vice Commissari, con propri provvedimenti pubblicati sui Bollettini Ufficiali regionali, dettagliano i requisiti di ammissibilità, le condizioni di partecipazione, le cause di inammissibilità e di esclusione previste dalla normativa comunitaria ai fini dell'accesso ai diversi regimi di aiuto; forniscono le istruzioni e i chiarimenti necessari e definiscono gli schemi di domanda, l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto, le modalità delle eventuali integrazioni alla documentazione e l'istruttoria delle richieste di variazione. Con i medesimi provvedimenti sono altresì individuati i termini per singola regione per la richiesta dei contributi ai sensi del presente decreto.

2. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, ciascun Vice Commissario provvede in applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 e, in particolare, degli articoli 8 e 9.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 21 giugno 2018, n. 142.