Autorizzazione impianti audiovisivi per esigenze di "sicurezza del lavoro": necessario DVR

In materia di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori per esigenze di "sicurezza del lavoro", l’Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare 18 giugno 2018, ha chiarito che la relativa istanza di autorizzazione deve essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è una misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.

L’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dall’art. 25, co. 1, del D.Lgs. n. 151/2015 e, da ultimo, dall’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 185/2016, dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Detto divieto non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Circa i provvedimenti autorizzativi motivati da generiche esigenze di "sicurezza del lavoro", l’Ispettorato nazionale del lavoro ha sottolineato che l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, consiste in un analitico esame delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.
Pertanto, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di "sicurezza del lavoro", devono essere evidenziate in maniera puntuale le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori, prevedendo apposita documentazione di supporto.
Più specificatamente appare necessario che le affermate necessità legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR).
L’istanza rivolta alle strutture territoriali e all’Ispettorato nazionale del lavoro (per le imprese plurilocalizzate) dovrà, quindi, essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.