Redditi per attività giornalistica autonoma: comunicazione entro il 31/07/2018

La comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2017 deve essere trasmessa all’Inpgi entro il 31 luglio 2018. L’Istituto, con circolare del 19 giugno 2018, n. 3, fornisce alcune indicazioni al riguardo.

La comunicazione reddituale deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo tutti i giorni dal 19 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Nei casi in cui l’inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 31 luglio 2018, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l’accesso ai dati personali.
In particolare, sono tenuti alla suddetta comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel 2017 abbiano svolto attività autonoma giornalistica:
- libero-professionale con Partita IVA;
- come attività "occasionale";
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- mediante cessione di diritto d’autore.
Sono altresì tenuti alla comunicazione coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2017.
Non sono invece tenuti all'invio della comunicazione reddituale i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista che non vi avesse provveduto deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.

L’Inpgi ricorda, infine, che l’art. 3 del vigente Regolamento della Gestione separata INPGI dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta, a decorrere dal 2013, il riconoscimento di un’anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l’eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 (per il 2017 pari quindi a 15.548,00 euro). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un’anzianità pari ad almeno una mensilità.
La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l’eventuale contributo aggiuntivo necessario per l’attribuzione di un’anzianità pari a 12 mesi. Il versamento del contributo aggiuntivo è facoltativo. In sua assenza, quindi, sarà attribuita la sola anzianità connessa al reddito giornalistico dichiarato.