Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 03 maggio 2018, n. 70

Regolamento recante attuazione degli articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), introdotti dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, recante attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per:

a) consumatore: il soggetto definito ai sensi dell'articolo 126-decies, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) prestatore di servizi di pagamento: i soggetti di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) conto di pagamento: il conto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

d) conto di base: il conto di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) operazioni in numero superiore: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) operazioni aggiuntive: le operazioni di cui all'articolo 126-decies, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

Art. 2

Caratteristiche del conto di base

 

1. Il conto di base include, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, il numero di operazioni annue stabilito nell'allegato A, per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

 

Art. 3

Spese applicabili

 

1. L'importo del canone annuo onnicomprensivo si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, nel numero stabilito nell'allegato A.

2. Il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle stesse operazioni e servizi.

 

Art. 4

Fasce socialmente svantaggiate

 

1. Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad euro 11.600,00. E' fatta salva la possibilità di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3.

2. I consumatori che richiedono l'apertura del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e autocertificano che il proprio ISEE è inferiore all'importo di cui al comma 1.

3. Il conto può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.

4. I titolari del conto di base esente da spese ai sensi del comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, il proprio ISEE in corso di validità. In caso di mancata comunicazione entro il termine stabilito, il prestatore di servizi di pagamento addebita le spese nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e coerenza con finalità di inclusione finanziaria di cui all'articolo 3 e, ove applicabile, l'imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio, salva l'applicazione del comma 5.

5. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 4, o se l'ISEE comunicato ai sensi del comma 4 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese e dall'imposta di bollo, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese né l'imposta di bollo.

6. Resta fermo l'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di effettuare, relativamente ai conti di cui al presente articolo, le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e relativi provvedimenti di attuazione.

 

Art. 5

Soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000

 

1. Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000 che non rientrano nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, hanno diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per la tipologia di servizi e il numero di operazioni di cui all'allegato B. E' fatta salva la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di addebitare le spese per le operazioni di cui all'allegato B aggiuntive o in numero superiore, fermo il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3.

2. I soggetti che richiedono l'apertura del conto di base di cui al comma 1 dichiarano per iscritto nella relativa richiesta di non essere titolari di altro conto di base e di avere diritto a trattamenti pensionistici d'importo complessivo non superiore a quello stabilito dal comma 1.

3. I titolari del conto di base di cui al comma 1 comunicano al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo del trattamento pensionistico dell'anno cui hanno diritto.

4. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 3 o se l'importo del trattamento pensionistico comunicato eccedente l'importo stabilito nel comma 1 comporta la perdita dell'esenzione dalle spese, il prestatore di servizi di pagamento ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute le spese.

 

Art. 6

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A

(di cui agli articoli 2 e 3)

 

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del «Conto di base»

Numero di operazioni annue incluse nel canone

Canone annuale del conto (con possibilità di addebito periodico) comprensivo dell'accesso ai canali alternativi ove offerti -
Elenco movimenti 6
Prelievo contante allo sportello 6
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento sul territorio nazionale 12
Operazioni di addebito diretto SEPA Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito stipendio e pensione) 36
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA effettuati con addebito in conto 12
Pagamenti effettuati tramite bonifico SEPA con addebito in conto 6
Versamenti contanti e versamenti assegni 12
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) 1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali) 4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1

 

 

Allegato B

(di cui all'articolo 5)

 

Tipologie di servizi offerti ai soggetti di cui all'articolo 5

Numero di operazioni annue

Elenco movimenti 6
Prelievo contante allo sportello 12
Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale Illimitate
Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento o del suo Gruppo, sul territorio nazionale 6
Operazioni di addebito diretto SEPA Illimitate
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito pensione) Illimitate
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico SEPA con addebito in conto 6
Versamenti contanti e versamenti assegni 6
Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) 1
Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso spese postali) 4
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate
Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 giugno 2018, n. 140.