Comparto Sanità: sottoscritto ufficialmente il CCNL

Comparto Sanità: sottoscritto ufficialmente il CCNL

Siglato in via definitiva, il 21/5/2018, tra l’ARAN e FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, FIALS, NURSIND, FSI, NURSING-UP, e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Sanità., con decorrenza 1/1/2016-31/12/2018

Si riporta una sintesi delle principali novità del CCNL Comparto Sanità:

Campo di applicazione
Il contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le aziende ed enti del comparto indicate all’art. 6 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13/7/2016.

Stipendi tabellari
Nella tabella che segue si riporta il trattamento economico tabellare delle posizioni economiche alle date indicate dal CCNL con la precisazione che a decorrere dall’1/5/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico:

 

Livello

Dall’1/1/2016

Dall’1/1/2017

Dall’1/4/2018

Dall’1/5/2018

DS6 2.473,12 2.494,62 2.553,32 2.571,79
DS5 2.375,22 2.395,82 2.452,22 2.469,96
DS4 2.303,84 2.323,84 2.378,54 2.395,74
DS3 2.235,30 2.254,70 2.307,80 2.324,49
DS2 2.152,63 2.171,33 2.222,43 2.238,51
DS1 2.072,34 2.090,34 2.139,54 2.155,02
DS 1.994,06 2.011,46 2.058,76 2.073,65
D6 2.242,96 2.262,46 2.315,76 2.332,51
D5 2.164,67 2.183,47 2.234,87 2.251,04
D4 2.101,56 2.119,86 2.169,76 2.185,45
D3 2.039,77 2.057,57 2.105,97 2.121,20
D2 1.978,56 1.995,76 2.042,66 2.057,44
D1 1.916,76 1.895,18 1.939,78 1.953,81
D 1.949,06 1.933,49 1.978,99 1.993,30
C5 2.064,87 2.082,77 2.131,77 2.147,19
C4 1.969,59 1.986,79 2.033,49 2.048,20
C3 1.878,88 1.865,16 1.909,06 1.922,87
C2 1.817,09 1.832,89 1.875,99 1.889,56
C1 1.755,79 1.771,09 1.812,79 1.825,90
C 1.702,98 1.717,78 1.758,18 1.770,90
BS5 1.780,34 1.795,84 1.838,14 1.851,44
BS4 1.723,21 1.738,21 1.779,11 1.791,98
BS3 1.667,93 1.682,33 1.721,93 1.734,39
BS2 1.634,44 1.648,64 1.687,44 1.699,65
BS1 1.587,52 1.601,32 1.639,02 1.650,88
BS 1.539,42 1.552,82 1.589,32 1.600,82
B5 1.668,36 1.682,86 1.722,46 1.734,92
B4 1.634,29 1.648,49 1.687,29 1.699,49
B3 1.601,01 1.614,91 1.652,91 1.664,87
B2 1.572,91 1.586,61 1.624,01 1.635,76
B1 1.528,51 1.541,71 1.578,01 1.589,42
B 1.485,75 1.498,65 1.533,95 1.545,05
A5 1.523,20 1.536,50 1.572,60 1.583,98
A4 1.497,51 1.510,51 1.546,11 1.557,29
A3 1.472,24 1.485,04 1.520,04 1.531,03
A2 1.450,12 1.462,72 1.497,12 1.507,95
A1 1.413,04 1.425,24 1.458,84 1.469,39
A 1.374,88 1.386,78 1.419,48 1.429,75

Elemento perequativo
E’ riconosciuto al personale individuato nella tabella sotto riportata, un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 - 31/12/2018 in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.

Posizione economica

Dall’1/4/2018

DS6 4,00
DS5 4,00
DS4 6,00
DS3 5,00
DS2 8,00
DS1 11,00
DS 14,00
D6 9,00
D5 12,00
D4 10,00
D3 12,00
D2 14,00
D1 17,00
D 19,00
C5 11,00
C4 15,00
C3 18,00
C2 20,00
C1 20,00
C 22,00
BS5 19,00
BS4 21,00
BS3 23,00
BS2 24,00
BS1 26,00
BS 26,00
B5 23,00
B4 24,00
B3 23,00
B2 24,00
B1 26,00
B 26,00
A5 25,00
A4 26,00
A3 27,00
A2 28,00
A1 29,00
A 30,00

Vacanza contrattuale
A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice.

Trasferta
1. Al dipendente inviato in trasferta, spetta:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è quella "economica";
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o, nei casi preventivamente individuati ed autorizzati dall’Azienda o Ente, dei taxi;
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel limite di complessivi € 44,26;
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;
e) per le trasferte continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località, ai sensi della lettera c).
f) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3;
2. Solo nel caso degli autisti si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Le Aziende ed Enti individuano, con gli atti di cui al comma 6, le attività svolte in particolarissime situazioni operative che, in considerazione dell’impossibilità di fruire durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfetaria di € 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1.
4. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.

Permessi retribuiti
- 3 giorni per evento da fruire entro 7 giorni dal decesso, per lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016
- 18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari
- 3 giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
- 90 giorni da fruire nell'arco temporale di tre anni alla lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, per motivi connessi a tali percorsi, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato e trattamento economico previsto per il congedo di maternità
- 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.

Contratto a tempo determinato
Le Aziende ed Enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle previsioni dell’art.36 del D.Lgs.n.165/2001 e, in quanto compatibili, delle previsioni degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs.n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. Per il personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi.
Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascuna Azienda o Ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per le Aziende ed Enti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel caso di inizio di attività in corso di anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al momento dell’assunzione.
Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81 del 2015 sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità.
Nell’ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate, con l’esclusione delle ipotesi di sciopero, l’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternità, di congedo parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio, di cui agli artt.16, 17, 32 e 47 del D.Lgs.n.151/2001;
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all’accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessità delle Aziende ed Enti di nuova istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;
e) rinnovo o proroga di un contributo finanziario.
L’intervallo tra un contratto a tempo determinato e l’altro, nell’ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a 5 giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a 10 giorni per i contratti superiori a sei mesi.
Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del  rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, non superioreb comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.

Part-time
Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente fino ad un ulteriore 10%.
La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno