Prassi - INPS - Circolare 25 maggio 2018, n. 73

Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2018

 

1. Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Per l’anno 2018 continua a trovare applicazione il disposto dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.lgs n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.

Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2018 sono così di seguito fissate:

Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Concedente Concessionario Totale
19,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) 8,84% 28,79%

2. Riduzione degli oneri sociali

Al riguardo continua a trovare applicazione l'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.

Ne consegue che per i concedenti, che versano l'aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:

Esoneri aliquote contributive

Assegni familiari 0,43%
Tutela maternità 0,03%
Disoccupazione 0,34%

 

3. Riduzione del costo del lavoro

L’articolo 1, commi 361e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come indicato nel seguente prospetto:

 

Aliquota disoccupazione 2,75%
Esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. 266/2005 1,00%

 

4. Contributi INAIL

I contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del D.lgs n. 38 del 23 febbraio 2000, sono fissati nelle seguenti misure:

 

Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%

 

5. Salari medi provinciali

L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha interpretato l’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/68 e dall’articolo 7 della legge n. 233/1990. Pertanto, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.

 

6. Agevolazioni per zone tariffarie

L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), prevede che "a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo".

Pertanto, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2018 continuano ad essere quantificate nelle seguenti misure:

 

TERRITORI

MISURA AGEVOLAZIONE

DOVUTO

Non svantaggiati -- 100%
Montani 75% 25%
Svantaggiati 68% 32%

 

7. Modalità di pagamento

L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line per il cittadino, selezionando la voce "Modelli F24 - Rapporti di lavoro PC/CF".

I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019.

 

8. Tabella aliquote contributive

Nell’allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

 

Allegato 1

Tabella aliquote PC/CF anno 2018

Voci contributive

Totale

Concedente

Concessionario

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 28,79% 19,95% 8,84%
Quota base 0,11% 0,11%  
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 10,125%  
Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185% 3,1185%  
Disoccupazione 2,75% 2,75%  
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,34% -0,34%  
Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,00% -1,00%  
Prestazioni economiche di malattia 0,683% 0,683%  
Tutela lavoratrici madri 0,03% 0,03%  
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,03% -0,03%  
Assegni familiari 0,43% 0,43%  
Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,43% -0,43%  
Totale 44,2365% 35,3965% 8,84%