Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12309

Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Iscrizione ipotecaria

Esposizione dei fatti di causa

1. M.G. propone ricorso avverso l'atto di iscrizione di ipoteca dell'8 settembre 2004 effettuata a favore di M.S. S.p.A. affermando di essere venuto casualmente a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria della quale non aveva mai ricevuto avviso. Impugnava, altresì, 29 cartelle di pagamento delle quali asseriva di non aver mai ricevuto la notifica. La commissione tributaria provinciale di Palermo dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia sul rilievo che il contribuente non aveva prodotto documentazione alcuna da cui risultasse l'iscrizione di ipoteca e nemmeno vi era in atti certificazione alcuna da cui risultasse la data in cui il contribuente, recatosi presso la conservatoria, era venuto a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria. Mancando, dunque, la documentazione attinente all'iscrizione ipotecaria e la data presumibile in cui il ricorrente era venuto a conoscenza dell'iscrizione stessa, il ricorso era inammissibile né era possibile giudicare sulla connessione tra l'iscrizione ipotecaria e la documentazione relativa alle cartelle di pagamento in considerazione del fatto che M.S. s.p.a. si era costituita nel primo grado di giudizio il giorno prima dell'udienza e la documentazione dalla stessa prodotta doveva considerarsi inutilizzabile ai fini del giudizio né era recuperabile nel giudizio d'appello posto che M.S. s.p.a. non si era costituita in tale giudizio.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a cinque motivi. Serit Sicilia S.p.A., l'agenzia delle entrate, il Comune di Capaci e la Camera di Commercio di Palermo non si sono costituite in giudizio.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 112 e 132 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 19, 31 e 36 del d.p.r. 546/92.

Sostiene che egli aveva manifestato la volontà di impugnare esclusivamente le cartelle di pagamento mentre, con riguardo all’iscrizione dell'ipoteca dell'8 settembre 2004, aveva chiesto di ordinarne la cancellazione come effetto del previo annullamento delle cartelle impugnate. Il giudice d'appello, pronunziando l'inammissibilità del ricorso per l'omessa produzione della documentazione e della certificazione relativa all'iscrizione di ipoteca, ha disatteso l'obbligo di pronunciarsi nei limiti della domanda del ricorrente, violando il principio di corrispondenza tra chiesto il pronunciato.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 112 e 132 cod. proc. civ., 36 n. 4 del d.p.r. 546/92. Sostiene che i giudici d'appello non si sono pronunciati in ordine alla domanda di annullamento delle 29 cartelle di pagamento.

5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ.. Sostiene che la CTR è incorsa in vizio di motivazione per aver correlato l'inammissibilità del ricorso alla omessa produzione della documentazione relativa all'iscrizione dell'ipoteca che costituiva soltanto uno degli atti impugnati.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione gli artt. 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. 19, 21 e 36 decreto legislativo 546/92 nonché omesso esame su un punto decisivo per il giudizio. Assume il ricorrente che la CTR ha dato atto che il contribuente ha prodotto le 29 cartelle che gli erano state messe a disposizione da M.S. s.p.a. e, pur avendo dato atto della loro esistenza agli atti del giudizio, non ne ha tenuto conto.

7. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e omessa pronuncia su un punto decisivo, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., 19 e 33 decreto legislativo 546/1992 in quanto ha errato la CTR nel ritenere che il contribuente dovesse dare la prova del giorno in cui era venuto casualmente a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

Osserva la Corte che i motivi del ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano questioni connesse.

Dalla sentenza impugnata si evince che il ricorrente ha impugnato l'atto di iscrizione ipotecaria n. 10180/2002 dell'8 settembre 2004 e 29 cartelle prodromiche che ha prodotto in giudizio affermando di averne avuto copia da M.S. S.p.A.. La CTR è incorsa in violazione di legge laddove ha ritenuto che il contribuente, il quale aveva affermato di non aver avuto conoscenza né delle cartelle prodromiche né dell'atto di iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto dare la prova della tempestività del ricorso proposto mediante certificazione attestante il giorno in cui, recatosi in Conservatoria, aveva avuto conoscenza casuale dell'iscrizione ipotecaria. Occorre considerare che l'art. 19, lettera e bis, del decreto legislativo numero 546/92 include l'iscrizione di ipoteca su immobili, di cui all'articolo 77 del d.p.r. numero 602/1973, tra gli atti impugnabili. Il concessionario deve effettuare la comunicazione dell'iscrizione ipotecaria a norma dell'articolo 6 della legge 212/2000, secondo cui l'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e dell'articolo 17 della legge 212/2000, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari di organi diretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura. Ora, il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 546/1992 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione di ipoteca sia perché lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione. Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell'iscrizione ipotecaria. Nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza senza che egli debba fornire la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell'iscrizione poiché l'ignoranza dell'esistenza del provvedimento deve presumersi, in caso d'inesistenza della comunicazione, fino alla data di proposizione del ricorso, essendo a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del provvedimento in epoca precedente l'onere di fornire la relativa prova.

Ciò posto, la CTR avrebbe dovuto analizzare i motivi di appello proposti dal contribuente con riguardo sia all'iscrizione di ipoteca che alle cartelle prodromiche. Non avendo a ciò provveduto il giudice di appello, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia che deciderà nel merito oltre che sulle spese anche di questo giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.