Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12305

Tributi - Imposte sui redditi - Accertamento - Riscossione - Notificazione per mezzo posta - Procedimento

 

Ritenuto che

 

L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza n. 1192/4/14, depositata il 5.6.2014, con cui la CTR della Calabria, in una controversia su accertamento sintetico per imposte sui redditi relative all'anno 2005, decidendo sull'appello dell'ufficio contro la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, lo ha dichiarato inammissibile perchè all'atto della costituzione l'agenzia non aveva depositato l'avviso di spedizione della raccomandata con cui l'atto era stato notificato;

il contribuente G.F. si è costituito con controricorso e memorie evidenziando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul punto;

la controversia, già fissata in udienza davanti alla Sesta sezione, e poi rimessa alla Quinta sezione di questa Corte, il 29.3.2016 era stata rinviata a nuovo ruolo, preso atto che sulla questione vi era una ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, che nel frattempo si sono pronunciate;

il ricorso si fonda su due motivi.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo l'ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, d.lgs 546 del 1992 con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la CTR negato che il vizio di omesso deposito della ricevuta di spedizione postale del gravame potesse essere sanato ex post con la tardiva produzione all'udienza del documento mancante con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 1 e art 53, comma 2, d.lgs. 546 del 1992 con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello, ancorché i dati relativi alla ritualità e tempestività del gravame risultassero chiaramente sull'avviso di ricevimento del plico, che l'ufficio aveva depositato con il proprio appello.

Il ricorso non è inammissibile, come eccepito dal contribuente, perché è evidente che esso si basa sul fatto che la decisione della CTR che ha dichiarato inammissibile l'appello ha impedito che la stessa entrasse nei merito della questione, con pregiudizio per il soccombente in primo grado.

Premesso che i motivi devono intendersi come riferiti all'art. 360 n. 3 c.p.c., come si evince chiaramente dall'intestazione che riguarda la violazione e falsa applicazione della normativa relativa al tema di specie, cosicché l'indicazione del n. 4 deve ritenersi mero errore materiale, il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.

Afferma l'art. 22 comma 1 e 2 d Ivo 546 del 1992:

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

2. L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente.

A sua volta, l'art. 53 comma 2 dello stesso d. Ivo, in tema di appello, afferma che:

Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3.

Nella pratica, si è posto il problema se il fatto che l'appellante depositi l'avviso di ricevimento dell'atto, riportante anche la data di spedizione, e non l'attestazione della spedizione della raccomandata, renda l'appello inammissibile, atteso che per valutare la tempestività del gravame occorre fare riferimento al momento della spedizione dello stesso.

A seguito di un contrasto di giurisprudenza, sul punto sono di recente intervenute le sezioni unite, che hanno affermato che non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza). (Sez. U, n. 13452 del 2017, Rv. 644364).

Sulla stessa linea si è posta, poi, la giurisprudenza più recente (Sez. VI-5, n. 30755 del 2017, e Sez. VI-5 n. 4290 del 2018). Nella specie, dagli atti emerge che la sentenza della CTP è stata depositata in data 2.9.2011 e notificata il 23.9.2011 (affermazione del ricorrente nell'atto di appello non contestata) e che, quindi, il termine per impugnare scadeva il 22.11.2011.

Ora, poiché dalla cartolina di ritorno emerge che l'appello è stato spedito in data 18.11.2011 e tale data risulta apposta con timbro datarlo, e risulta ricevuto in data 21.11.2011, e quindi ben prima della scadenza del termine per impugnare, si deve ritenere che la sua spedizione sia stata tempestiva. La stessa conclusione opera anche se la sentenza non fosse stata notificata, atteso che in tal caso il termine di impugnazione sarebbe scaduto in data 16.3.2012.

Si verificano, quindi, entrambe le condizioni in cui le Sezioni Unite ritengono la produzione della cartolina di ricevimento equipollente a quella della produzione della ricevuta dì spedizione, perché se dalla cartolina di ricevimento emerge che la ricezione del gravame è avvenuta prima della scadenza della data per proporre l'impugnazione, certamente la spedizione di quest'ultima è stata tempestiva. La data di spedizione, inoltre, risulta apposta con timbro datario.

Si rientra, quindi, nelle ipotesi in cui le Sezioni Unite hanno affermato che il solo deposito dell'avviso di ricevimento non rende inammissibile l'appello perché dà certezza anche sulla data di spedizione, pur in mancanza del deposito della ricevuta di invio dell'impugnazione.

La sentenza impugnata, che non è in linea con tale principio, deve, pertanto, essere annullata, e poiché l'appello riguardava anche il merito, mentre il ricorso a questa Corte verte esclusivamente sulla questione processuale, il procedimento deve essere rinviato alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per l'esame del merito ed anche per la pronuncia sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio del procedimento alla CTR della Calabria, in diversa composizione.