Redditometro, legittimo sugli indici della capacità contributiva

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 15 maggio 2018, n. 11776, ha ribadito che è legittimo l'accertamento sintetico fondato sui fattori-indice della capacità contributiva, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione del contribuente avverso l'avviso di accertamento IRPEF.
Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe erroneamente sostenuto come, ai fini del superamento della presunzione, sarebbe stato sufficiente provare, per l'anno considerato, la disponibilità idonea a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la necessità, per l'ufficio, di tenere conto delle liberalità ricevute dalla madre del contribuente.
Per la Suprema Corte i motivi sono fondati. In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici di legge, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Nel caso di specie, la CTR ha erroneamente negato valore presuntivo ai predetti indici, che l'Ufficio potrebbe invece limitarsi ad invocare, in attesa della prova contraria.
Il riferimento generico alle donazioni pervenute dalla madre del contribuente, come si evince dalla sentenza della CTR, non è idonea a giustificare le somme emergenti dall’accertamento sintetico.
Pertanto, il ricorso è accolto.