Determinazione del "bonus ricerca e sviluppo" con operazioni straordinarie

Il Fisco affronta gli aspetti che possono sorgere quando i beneficiari del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, che si applica per i sei anni dal 2015 al 2020, sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni applicative. (Agenzia delle Entrate - circolare n. 10/E del 2018).

Considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, saranno tutelate quelle imprese che avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli indicati nel documento in oggetto hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante. Da un lato, quindi, nessuna sanzione sarà applicata nell’ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. Dall’altro lato, se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione.
Vengono individuati tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:
- l’autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d’impresa (e dell’imposta);
- l’autonomia dei singoli periodi di imposta;
- il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del bonus (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).
Tra l’altro con esempi pratici viene chiarito che nei casi di trasformazione l’operazione deve essere neutrale ai fini dell’esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione: ciò significa che la somma dei crediti maturati nei periodi ante e post trasformazione non può essere diversa dall’ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l’operazione.
Quanto alle fusioni, vengono distinte le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti) e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell’agevolazione. In quest’ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l’operazione abbia o meno effetti retroattivi.
Per le scissioni, la soluzione è quella dell’attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa. Alla stregua di un’operazione di scissione viene trattato il conferimento di azienda effettuato nell’ambito del gruppo o tra parti correlate, considerata l’unicità del soggetto economico.