Contribuzione virtuale in edilizia, le ipotesi di esonero sono tassative

In tema di contribuzione virtuale nel settore edile, nel determinare la misura dell'obbligo in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, è prevista l'esclusione dall'obbligo unicamente nelle situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto, dovendosi escludere la possibilità di un'interpretazione estensiva o analogica della previsione legale, avente natura eccezionale (Corte di Cassazione, ordinanza 10 maggio 2018, n. 11337)

La vicenda nasce da una cartella esattoriale contenente contributi previdenziali Inps omessi, emessa nei confronti di un datore di lavoro operante nel settore edilizio, in relazione ad alcuni periodi lavorativi e ad alcuni dipendenti. Il Giudice di prime cure aveva ridotto l'importo richiesto a mezzo ruolo, ritenendo che per alcuni periodi non fosse maturata l'obbligazione contributiva; i dipendenti, lavoratori extracomunitari, non avevano infatti ricevuto la retribuzione, avendo fatto ritorno nei Paesi di origine, con conseguente sospensione del rapporto di lavoro. Successivamente, anche la Corte d'appello territoriale aveva rigettato il gravame dell'Inps, rilevando che nel caso di specie non trovava applicazione la regola del minimale contributivo, ovvero l’onere di pagare i contributi sulla base delle retribuzioni dei CCNL, vertendosi in un caso di sospensione consensuale del rapporto di lavoro.
L’Inps propone così ricorso in Cassazione, lamentando l'erronea interpretazione dell’articolo 29, comma 1, del D.L. n. 244/1995 (convertito in L. n. 341/1995), in quanto la sospensione del rapporto di lavoro concordata tra il datore di lavoro ed il lavoratore, non può comportare l'esenzione della parte datoriale dall'obbligo di rispettare il minimale contributivo previsto e, comunque, in edilizia, è necessario che l'ipotesi di sospensione concordata venga comunicata, preventivamente, agli enti previdenziali in modo da consentire gli opportuni controlli.
La Suprema Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. In tema di contribuzione nel settore edile, ove l’Inps pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale (art. 29, co. 1, D.L. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995), il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare e provare le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva, cui rimanda il decreto ministeriale previsto dalla medesima norma.
Al riguardo, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, è prevista l'esclusione dall'obbligo di una varietà specificata di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Di contro, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro, ancorchè costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere la possibilità di un'interpretazione estensiva o analogica della previsione, tanto più che essa ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può avvenire esclusivamente mediante l’adozione di decreti interministeriali.
Infine, la tassatività delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di versamento del minimale contributivo postula che il datore di lavoro, il quale pretenda la deroga, sia tenuto ad indicare la disposizione contrattuale che la prevede nel caso specifico, situazione, questa, non concretizzatasi nella fattispecie.