CCNL TEATRI: aspetti normativi del rinnovo

Seguono alcuni aspetti normativi del CCNL siglato il 19/4/2018, tra la Federazione dello Spettacolo dal Vivo e la Fondazione per l'Arte Teatrale P.L.A.TEA. e il SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri.

Il suddetto CCNL rinnova e sostituisce il CCNL 13/1/2009 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI e il CCNL 17/10/2005 per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli Esercizi teatrali ed ha decorrenza dall’1/4/2018 fino al 31/3/2021.

Periodo di prova

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova:
- non superiore a 5 mesi per i lavoratori di livello 1°A della scala classificatoria;
- non superiore a 4 mesi per i lavoratori di livello 1° della scala classificatoria;
- non superiore a 3 mesi per i lavoratori di livello 2°, 3° della scala classificatoria;
- non superiore a 1 mese per i lavoratori degli altri livelli della scala classificatoria.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato il periodo di prova non può eccedere il 25% della durata prevista nella lettera di assunzione con un minimo di 1 settimana ed un massimo di 30 giorni.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa malattia o di infortunio il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio:
- entro due mesi, ove la durata del periodo di prova sia superiore a 4 mesi;
- entro 45 giorni, ove la durata del periodo di prova sia superiore a 2 mesi;
- entro 15 giorni, ove la durata del periodo di prova sia inferiore a 2 mesi.

Contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale

Resta nella esclusiva disponibilità della Direzione aziendale, in rapporto alle proprie esigenze organizzative e produttive e sentiti gli organismi rappresentativi aziendali, di valutare ed eventualmente utilizzare, limitatamente alle figure professionali di norma assunte per l'intera durata della stagione teatrale, la forma di contratto di lavoro a tempo indeterminato con sosta stagionale.
Nel contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale i periodi di sospensione del lavoro non risolvono di per sé il rapporto. Ai fini del computo dell'anzianità a tutti gli effetti verranno considerati utilmente solo i periodi di effettivo servizio prestato.

Contratto a tempo determinato

La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale ed indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi.
Il limite di trentasei mesi non si applica nei casi di:
1. assunzioni a tempo determinato per l'intera durata della stagione teatrale intendendo per stagione teatrale il periodo, normalmente compreso tra il mese di settembre e il mese di luglio dell'anno successivo, nel quale il teatro completa la sua programmazione di produzione, ospitalità e altre eventuali attività comunque compatibili con le finalità istituzionali dell'impresa, avendo strutturalmente una pausa continuata tra una stagione e l'altra di almeno 9 settimane;
2. assunzioni a tempo determinato per le attività previste nell'elenco allegato al D.P.R. 1525/1963 e successive modificazioni;
3. assunzioni di personale addetto alle rappresentazioni in palcoscenico ed in sala;
4. per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
5. nella fase di avvio di nuove attività per un periodo comunque non superiore a 24 mesi;
6. nelle assunzioni di personale con disabilità.
E’ consentita l'assunzione di un numero di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato pari al 30% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.
La stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita per una quota percentuale aggiuntiva, rispetto a quella di cui al comma precedente, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in relazione ad esigenze straordinarie connesse ad eventi o serie di eventi non programmabili quali ad esempio particolari eventi teatrali, rassegne, attività convegnistiche, etc.
Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo inferiore al mese è dovuta una maggiorazione del 34,25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione del trattamento di fine rapporto, della gratifica natalizia o 13.ma mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13.ma mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nel corso dell'anno solare è consentita, previa esplicita richiesta, l'adesione alla previdenza complementare. In tal caso, al lavoratore sarà corrisposta, in luogo della maggiorazione di cui al comma precedente, una maggiorazione del 25% della retribuzione giornaliera, da tenersi distinta dalla retribuzione stessa, in sostituzione della gratifica natalizia o 13.ma mensilità, del premio annuale aggiuntivo della gratifica natalizia o 13.ma mensilità nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie. L'impresa verserà peraltro quanto dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di previdenza complementare indicato dal lavoratore.

Somministrazione di lavoro a tempo determinato

E' consentita l'utilizzazione di un numero di lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato pari al 20%, elevabile con intese a livello aziendale, dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno in corso, con arrotondamento all'unità superiore.
Salvo diversi accordi di 2° livello (aziendale e/o territoriale) la percentuale massima comprensiva dei tempi determinati non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza nel mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Contratto di lavoro a tempo parziale

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare, nel contratto individuale o attraverso specifico atto scritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata nei limiti del 30% della prestazione concordata.
Le facoltà di procedere alla variazioni della collocazione temporale della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni e comporta, per le sole ore interessate alla variazione, una maggiorazione della retribuzione del 10%.
Il lavoro supplementare conseguente a variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa nei limiti dell'orario ordinario di lavoro previsto dal CCNL per il tempo pieno è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Apprendistato professionalizzante

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dalla 1° alla 5° categoria del CCNL.
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui periodo di apprendistato sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Il periodo di prova dell'apprendista è uguale al periodo di prova del lavoratore qualificato.
Il trattamento economico per gli apprendisti è determinato applicando le sottoindicate percentuali sul minimo contrattuale mensile previsto dal presente CCNL, relativo alle posizioni economiche in cui è inquadrata la mansione professionale da conseguire, per la quale è svolto l'apprendistato, con le seguenti progressioni:
- dal 1° al 12° mese: 70% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 13° al 24° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;
- dal 25° al 36° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie amministrative-tecniche e operaie:

Livello

Durata

1° e 2° 36 mesi
3° e 4° 24 mesi
18 mesi

Lavoro domenicale

Per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata in giornata di domenica verrà corrisposto al lavoratore, con decorrenza dall’1/1/2009, un importo pari al 7,25% della quota oraria del minimo tabellare nazionale e dell’indennità di contingenza.

Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di effettivo servizio prestato presso il teatro, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:
- 27 giorni lavorativi per anzianità di servizio fino a 10 anni,
- 30 giorni lavorativi per anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Il periodo feriale sarà comunque conteggiato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali anche in caso di coincidenza con periodi di adozione della settimana corta.

Trattamento di malattia ed infortunio

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio regolarmente accertati e tali da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio stesso, il teatro conserverà il posto al dipendente non in prova per:
a) 10 mesi per anzianità di servizio fino ad 8 anni compiuti;
b) 12 mesi per anzianità di servizio superiore ad 8 anni compiuti;
c) 24 mesi, indipendentemente dall'anzianità, in presenza di patologie gravi (es. la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, emodialisi, ricoveri ospedalieri dovuti a trapianti chirurgici).
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato il periodo di conservazione del posto non potrà superare la scadenza del termine.
Durante l'interruzione il teatro corrisponderà ai dipendenti l'intera retribuzione per la prima metà di ciascuno dei periodi suindicati e la retribuzione dimezzata per l'altra metà dei periodi stessi.
Peraltro, in caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio sul lavoro occorso al dipendente che risulti assicurato all'INAIL, il teatro corrisponderà un'indennità integrativa il cui importo, aggiunto al trattamento economico erogato dall'Istituto assicuratore, consenta di raggiungere il 100% della normale retribuzione netta dal 1° al 180° giorno. Per l'ulteriore periodo di conservazione del posto l'impiegato percepirà il trattamento indennitario dell'Istituto assicuratore, senza alcuna integrazione da parte del teatro.

Preavviso

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non potrà essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stati stabiliti come segue:
- Impiegati di livello 1°a/1°/2°a/3°a : anzianità fino a 5 anni: preavviso di mesi 3
- Impiegati di livello 1°a/1°/2°a/3°a : anzianità oltre 5 anni: preavviso di mesi 4
- Impiegati di livello 4°a/5°a/6°a : anzianità fino a 5 anni: preavviso di giorni 45
- Impiegati di livello 4°a/5°a/6°a : anzianità fino a 5 anni: preavviso di mesi 2
- Operai : preavviso di mesi 2
I termini di disdetta decorrono dalla metà e dalla fine di ciascun mese.

Previdenza complementare

L'adesione volontaria al Fondo Byblos comporterà una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico delle aziende ed una contribuzione percentuale mensile per 12 mensilità annue a carico del lavoratore che a decorrere dall'anno 2009 è fissata nell’1% calcolato sul minimo tabellare unificato, contingenza, aumenti periodici di anzianità.

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa

Le Parti individuano nel Fondo Salute Sempre il fondo di assistenza sanitaria integrativa per le aziende del settore.
Con decorrenza dall’1/4/2018 saranno iscritti al Fondo tutti i lavoratori disciplinati dal vigente CCNL con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (della durata non inferiore a tre mesi continuativi, con decorrenza dell'iscrizione dal quarto mese), nonché i lavoratori part-time con orario non inferiore al 25% dell'orario full-time contrattuale, e il relativo contributo di 120 euro annui, suddiviso su dodici mensilità, sarà integralmente a carico dell'azienda.