CCNL TEATRI: aspetti economici del rinnovo

Seguono gli aspetti economici del CCNL siglato il 19/4/2018, tra la Federazione dello Spettacolo dal Vivo e la Fondazione per l'Arte Teatrale P.L.A.TEA. e il SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri.

Il suddetto CCNL rinnova e sostituisce il CCNL 13/1/2009 per gli impiegati e gli operai dipendenti dai Teatri stabili pubblici e dai Teatri gestiti dall'ETI e il CCNL 17/10/2005 per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli Esercizi teatrali ed ha decorrenza dall’1/4/2018 fino al 31/3/2021.
Con il presente rinnovo contrattuale le Parti hanno concordato un aumento del minimo tabellare, nel triennio pari a € 195,00 (centonovantacinque) al 3° livello riparametrato per gli altri livelli della C.U. e che l'adeguamento economico avverrà con le seguenti scansioni e modalità:
- A far data dall’1/4/2018 i minimi tabellari del 3° livello saranno implementati con un Elemento Distinto dalla Retribuzione, utile ai soli fini del TFR, del valore di € 60 riparametrate per tutti gli altri livelli della C.U.;
- A far data dall’1/4/2019 il minimo tabellare di paga base del 3° livello sarà aumentato di € 125,00 (centoventicinque), riparametrati per tutti i livelli della C.U. Questo aumento assorbe totalmente l'Elemento Distinto dalla Retribuzione che pertanto in pari data verrà abrogato;
- A far data dall’1/4/2020 il minimo tabellare di paga base del 3° livello sarà aumentato di € 70.0 (settanta), riparametrati per tutti i livelli della C.U.:

Tabella valida dall'1/4/2018 al 31/3/2019

Livelli

Paga Base €

Contingenza €

Totale €

E.D.R. €

1°a 1189,42 542,37 1731,79 88,75
1078,32 538,94 1617,26 80,45
893,35 532,79 1426,14 66,65
804,15 529,84 1333,99 60,00
728,96 527,71 1256,67 54,39
656,75 525,19 1181,94 49,00
587,00 523,72 1110,72 43,80
495,64 520,74 1016,38 36,98

Tabella valida dall’1/4/2019 al 31/3/2020

Liv.

Paga Base €

Conting. €

Totale €

1°a 1374,21 542,37 1916,58
1245,94 538,94 1784,88
1032,21 532,79 1565,00
929,16 529,84 1459,00
842,27 527,71 1369,98
758,84 525,19 1284,03
678,25 523,72 1201.97
572,64 520,74 1093,38

Tabella valida dall'1/4/2020

liv.

Paga Base €

Conting. €

Totale €

1°a 1477,75 542,37 2020,12
1339,61 538,94 1878,55
1109,97 532,79 1642,76
999,16 529,84 1529,00
905,72 527,71 1433.43
816,00 525,19 1345,19
729,34 523,72 1253,07
615,78 520,74 1136,52

Parametri

Livelli

Superminimo Collettivo Colonna A €

239,98 1°a 247,51
217,56 217,09
180,24 192,76
162,24 180,72
147,07 153,27
132,51 146,99
118,43 90,99
100,00 70,83

Il superminimo collettivo di cui alla Colonna A delle tabelle sopra riportate, valido per tutti i dipendenti dai Teatri Nazionali, Teatri di Rilevante Interesse Culturale nonché dai Teatri e dalle imprese che a Marzo 2018 applicavano il CCNL per i dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI, fa parte integrante della paga base e pertanto è utile a tutti gli effetti del CCNL.

Aumenti periodici di anzianità

La disciplina di cui appresso abroga, sostituendola a tutti gli effetti, la normativa sugli aumenti periodici di anzianità per gli Impiegati e gli Operai dipendenti dai Teatri Stabili e dai Teatri gestiti dall'ETI e del CCNL per gli Impiegati e gli Operai dipendenti dagli Esercizi teatrali del 17/10/2005.
I lavoratori assunti a partire dal 31/3/1992 per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso lo stesso teatro e nel medesimo livello di appartenenza hanno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a 5 aumenti biennali di anzianità in cifra fissa secondo gli importi unitari di seguito indicati nella tabella A1 (inerente le aziende che alla data del 31/3/2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI nonché i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale) e A2 (inerente le aziende che alla data del 31/3/2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali) per ciascun livello di inquadramento.
Per i lavoratori dipendenti da teatri ad attività saltuaria ai fini della maturazione del diritto agli aumenti biennali, si terrà conto, anziché dell'anzianità di servizio, dell'anzianità di appartenenza al teatro in dipendenza di un unico rapporto di lavoro. In tale ipotesi, peraltro, gli importi unitari degli aumenti biennali di anzianità in cifra fissa sono quelli di cui alla tabella B1 per le aziende che alla data del 31/3/2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall'ETI nonché i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale e B2 per le aziende che alla data del 31/3/2018 applicavano il CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.
Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti biennali maturati o da maturare.
Rimangono tuttavia assorbiti gli aumenti concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio di livello, l'importo per aumenti biennali già maturati sarà rivalutato nella misura del valore unitario previsto perii nuovo livello di inquadramento. Fermo restando in ogni caso il numero massimo di cinque aumenti biennali, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento biennale nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento biennale nel nuovo livello di inquadramento.
Gli importi di cui alle tabelle A1 e B1 - A2 e B2 saranno proporzionalmente ridotti per i lavoratori che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale.
Ai lavoratori che provengano da altri teatri o che comunque possano vantare una documentata anzianità professionale nel settore della produzione teatrale potrà essere riconosciuta, all'atto dell'assunzione ed ai soli effetti degli aumenti biennali di anzianità, l'anzianità precedente nei limiti del 50% della stessa.

Tabella A1

Livello

Valore scatto €

1°a 40,85
37,33
32,14
29,61
27,08
25,11
22,02
19,21

Tabella A2

Livello

Valore scatto €

1°a 35,13
32,00
27,57
25,23
23,53
21,58
20,54
18,19

Tabella B1

Livello

Valore scatto €

1°a 32,68
29,87
25,71
30 23,69
21,66
50 20,09
17,62
15,37

Tabella B2

Livello

Valore scatto €

1°a 28,10
25,60
22,06
20,18
18,83
17,26
16,43
14,55

Trasferta

Al lavoratore che per esigenze di servizio venga inviato temporaneamente fuori dall'area del comune oltre 30 km. dalla sede di lavoro spetta, oltre alle spese di viaggio, una indennità in cifra fissa di Euro 107,00 (Euro 57,00 pernottamento, Euro 25,00 per un pasto, Euro 25,00 per un altro pasto) con decorrenza dall’1/4/2018, ovvero l'ospitalità in un albergo di 1° cat., scelto e pagato dall'impresa, nel luogo ove si svolgono le recite limitatamente al pernottamento e prima colazione e un'indennità giornaliera in cifra fissa di Euro 50,00.
Qualora il lavoratore in trasferta effettui prestazioni particolari notturne della durata di 7 ore l'importo dell'indennità è fissato in Euro 50,00 (Euro 25,00 per un pasto, Euro 25,00 per un altro pasto) con decorrenza dall’1/4/2018.
Il trattamento per le trasferte all'estero prevede le seguenti possibili alternative:
- l'ospitalità completa (pernottamento e pasti) in un albergo di 2° categoria scelto dall'impresa (comunque comparabile per qualità dei servizi almeno a 3 stelle italiane)
- una diaria corrispondente al trattamento di pensione limitatamente al pernottamento e alla prima colazione di un albergo di 2° categoria (comunque comparabile per qualità dei servizi a 3 stelle italiane), più il valore medio di due pasti giornalieri fino a € 50,00, da intendersi come media giornaliera calcolata sull'intera durata della missione.
- l'ospitalità in un albergo di 1° categoria scelto e pagato dall'impresa nel luogo dove si svolgono le recite, limitatamente al pernottamento ed alla 1° colazione e una indennità di trasferta in cifra fissa di € 50,00 (€25,00 per pasto, € 25,00 per un altro pasto).

Maggiorazione lavoro straordinario, notturno e festivo

Tipologia della prestazione

Maggiorazione qualifica impiegatizia

Maggiorazione qualifica operaia

Lavoro straordinario diurno 30% 30%
Lavoro notturno 70% 70%
Lavoro straordinario notturno 100% 100%
Lavoro festivo 70% 70%
Lavoro straordinario festivo 100% 100%
Lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 60% 60%
Lavoro straordinario prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali 75% 75%

Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Indennità maneggio denaro qualifica impiegatizia

All'impiegato la cui normale mansione comporta il maneggio di denaro con responsabilità per errori anche finanziari è dovuta un'indennità mensile la cui misura, è fissata nella percentuale del 5% del minimo stipendiale tabellare nazionale conglobato.