Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 aprile 2018, n. 9210

Tributi - Accertamento - Cessione terreno - Compravendita - Stime UTE - Contenzioso tributario

 

Fatti di causa

 

In data 26.6.2006, A.M., B.B., B.A. e B.C. alienavano alla società "S.P.L. S.P.L. S.r.l." un appezzamento di terreno sito in Colleferro (Roma) indicando a titolo di corrispettivo per la cessione la somma complessiva di euro 4.920.000,00, in adempimento di un contratto preliminare. In data 12.4.2008, l'Agenzia delle entrate notificava ad A.M., quale obbligata in solido con l'acquirente società e con gli altri venditori, l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T015130000 con cui rettificava i valori dichiarati per i beni e per i diritti oggetto dell'atto di compravendita, sulla base di una stima dell'UTE, in euro 40.458.000,00. La contribuente proponeva impugnazione innanzi alla CTP di Roma, deducendo carenza di motivazione e difetto di prova e violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986. La CTP, con sentenza n. 342/53/2009, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il valore accertato del 50%. La decisione veniva appellata e la CTR del Lazio, con sentenza n. 51/14/11, respingeva l'appello proposto dalla contribuente e l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo congrua la riduzione del 50% del valore accertato effettuata dai giudici di primo grado. A.M. ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattordici motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La contribuente ha depositato memoria, chiedendo l'estensione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 371/01/12 della CTR del Lazio.

 

Ragioni delle decisione

 

Va preliminarmente precisato che il Collegio, con ordinanza del 16.11.2017, ha disposto, per ragioni di connessione, la riunione della causa n. 28372 del 2013 alla presente causa n. 4859 del 2012.

Per ragioni di priorità logica vanno riportati motivi ed i fatti di causa relativi alla causa n. 28372 del 2013, riguardanti l'impugnazione da parte della società acquirente S.P.L. S.P.L. S.r.l., innanzi alla CTP di Roma, dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T015130000, con denuncia di carenza di motivazione e difetto di prova e violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986. La CTP rigettava il ricorso. La sentenza veniva appellata e la CTR del Lazio, con sentenza n. 371/01/12, accoglieva il ricorso proposto dalla società contribuente. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

1.L'Ufficio denuncia con il primo motivo falsa applicazione degli art. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, violazione dell'art. 7, comma 1, I. n. 212 del 2000, anche con riferimento al comma 2 bis dello stesso art. 52, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. posto che erroneamente i giudici di appello avrebbero affermato che "l'Ufficio si è limitato ad allegare copia dell'atto redatto dall'Ufficio Tecnico, così omettendo di assolvere sia l'obbligo motivazionale previsto dalla legge, che avrebbe consentito alla contribuente di comprendere la rettifica dalla stessa operata, oltre all'onere probatorio".

Secondo la difesa erariale la statuizione, laddove considera la sola allegazione non conforme all'obbligo motivazionale previsto dalla legge, si porrebbe all'evidenza in contrasto con le norme sopra indicate, oltre al fatto che è pacifico in atti come la motivazione dell'atto impugnato non fosse affatto limitata al mero richiamo della relazione di stima dell'Agenzia del Territorio allegata all'atto impositivo, richiamando essa stessa il criterio di accertamento applicato, costituito dal sistema sintetico - comparativo basato sul confronto di altre stime eseguite.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., tenuto conto che la stima dell'Agenzia del Territorio ben può costituire elemento di prova, con la conseguenza che la pronuncia violerebbe le norme denunciate laddove nega aprioristicamente ingresso alla valutazione peritale dell'Agenzia del territorio prot. n. 23635 del 2007, escludendo valore probatorio e ritenendo perciò solo che l'Amministrazione non abbia giustificato sulla base di essa la pretesa impositiva.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sotto ulteriore profilo, atteso che la CTR avrebbe ritenuto che la produzione di controparte ha solo determinato un onere di prova contrario a carico dell'Ufficio, ma tale affermazione non è basata in alcun modo su di un giudizio di rilevanza motivatamente espresso in relazione alle risultanze delle perizie di parte, ma sulla loro acritica indicazione. La CTR è, quindi, incorsa nella violazione dell'art. 115 del codice di procedura civile, a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, poiché si è basata su un documento che non ha potuto analizzare nella sua fondatezza, ma la cui esistenza risultava semplicemente enunciata.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dei principi in materia di potenzialità edificatoria degli immobili, ai fini del loro valore in materia di registro in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che, a fronte di fatti pacifici e controversi tra le parti, la CTR, conferendo loro rilevanza diametralmente opposta, abbia erroneamente applicato il concetto normativo di valore venale in comune commercio quale parametro di riferimento per la rettifica del valore dichiarato per gli immobili ai fini dell'imposta di registro. La CTR avrebbe dovuto ritenere la congruità del presupposto di una potenzialità edificatoria del terreno, coerentemente indicato nella valutazione dell'Agenzia del territorio e rilevante agli effetti della ricostruzione in sede di rettifica del valore venale dell'immobile, al momento dell'atto, anche alla luce dei principi in materia sulla rilevanza del predetto presupposto.

5. Le censure non possono essere esaminate in ragione i dell'inammissibilità del ricorso R.G.N. 28372/2013 per difetto di notifica.

Il ricorso risulta notificato in data 2.12.2013, tramite posta elettronica certificata, tanto risulta dalle ricevute di avvenuta consegna telematica, corredate della prescritta indicazione specifica del contenuto della trasmissione, identificato nel ricorso per regolamento e nella relata di notificazione.

5.1. Ai sensi dell'art. 3 bis I. n. 53 del 1994, come novellato dall'art. 16 quater d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, in I. n. 221 del 2012, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante dai nominati elenchi pubblici. Le notificazioni del presente ricorso, eseguite in data 2.12.2013, sono nulle, posto che solo in data 16 aprile 2014 è stato emanato il Provvedimento del responsabile per i sistemi automatizzati, recante le "Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il suddetto provvedimento, di natura regolamentare secondaria, in quanto emesso ai sensi del D.M. Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34 (a sua volta costituente il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella I. 22 febbraio 2010, n. 24, regolamento attuativo del d.lgs. n. 82 del 2005 e successive modificazioni), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2014, ma è entrato in vigore il 15 maggio 2014, giusta disposto del suo art. 31. Ne consegue che le notificazioni di cui si discorre, in quanto avvenute il 2.12.2013, non sono state effettuate sotto il suo vigore. Fino a quando non fosse intervenuta l'emanazione della normativa regolamentare, l'art. 3 bis risultava in realtà una norma inapplicabile per la mancanza della normativa regolamentare, in quanto il D.M. Giustizia 3 aprile 2013, n. 48, art. 1, comma 1, continuava a rinviare alle norme tecniche di cui all'art. 34 che ancora non erano state emanate. Il momento della concreta applicabilità dell'art. 3 bis, deve, in conseguenza, farsi risalire soltanto alla sopravvenienza del provvedimento del 16 aprile 2014 entrato in vigore il 15 maggio successivo.

5.2. Il ricorso avverso la sentenza impugnata, pertanto, è inammissibile, essendo stato notificato a mezzo PEC nella situazione di mancanza di applicabilità della disciplina della legge n. 53 del 1994, art. 3 bis. L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata ne comporta la nullità, posto che la consegna telematica non ha prodotto comunque il risultato della conoscenza dell'atto, in assenza di costituzione in giudizio della parte intimata.

(Cass. S.U. n. 7665 del 2016).

5.3. In ragione dei rilievi espressi il ricorso va dichiarato inammissibile. La preclusione ostativa al ricorso de quo comporta, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata n.371/01/12 della CTR del Lazio, sicché non possono esaminarsi nel merito i suddetti quattro motivi.

6. Con riferimento al ricorso n. 4859 - 12, si precisa quanto segue.

6.1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c.118 disp. att. c.p.c.e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 n. 4, c.p.c., atteso che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione, in quanto motivata in modo apparente e mediante un sintetico resoconto narrativo delle conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c.118 disp.att. c.p.c., e 36, 49, 53 e 61, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., atteso che la sentenza impugnata sarebbe nulla, risolvendosi in un evidente e decisivo malgoverno della disciplina dell'oggetto del giudizio di gravame e dei poteri e doveri di pronuncia e motivazione autonoma del giudice di appello, anche con specifico riferimento a domande ed eccezioni già proposte in primo grado e già rigettate dai primi giudici, tenuto conto del carattere estimativo del merito della controversia, che imponeva alla CTR una pronuncia basata su una propria autonoma valutazione degli elementi istruttori in atti, come delle caratteristiche del compendio immobiliare e del suo valore ai fini delle imposte di registro.

6.3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando la violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, e 7 I. n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. laddove la CTR giudicherebbe sufficientemente motivato l'avviso di accertamento, mentre, al contrario, si imponeva all'Ufficio impositore di allegare tutti gli atti posti a base dello stesso atto impositivo, nonché quelli richiamati dalla relazione di stima dell'Agenzia del territorio, dai quali erano stati attinti i valori e gli elementi comparativi utilizzati per la stima del compendio immobiliare, in quanto l'avviso di accertamento e la relazione di stima dell'UTE non erano stati dotati di quella "motivazione strutturalmente indipendente dagli atti", da cui erano stati desunti i valori di stima finali presi a riferimento comparativo.

6.4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., tenuto conto che la sentenza impugnata è insufficientemente motivata su di un fatto decisivo e controverso riguardante l'assenza, nell'avviso di accertamento, di una qualunque indicazione sui "riferimenti comparativi" utilizzati ed utilizzabili per la stima del terreno compreso nel compendio immobiliare, laddove l'Ufficio aveva l'onere di specificare il criterio normativo genericamente indicato come utilizzato ai fini della stima e di comprovare, allorché si tratti di quello comparativo, l'effettivo ricorso a valori attribuiti e attribuibili a beni similari.

Parte ricorrente argomenta di aver eccepito che la perizia dell'Agenzia del Territorio non risultava valida quale prova, secondo le previsioni di legge, avendo anche precisato che l'ufficio impositore non solo non aveva allegato all'avviso di accertamento i non meglio identificati atti, dai quali l'Agenzia del Territorio aveva attinto i valori di stima di beni asseritamente similari presi a riferimento, ma aveva anche omesso di produrli in giudizio, tanto che la commissione aveva basato il "decisum" sulla sola relazione di stima a tavolino dell'Agenzia del territorio, a sua volta basata su stime, di cui non si specificava mai l'autore, di immobili asseritamente similari, attinte da atti neanche mai identificati.

6.5. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2712 e 2729 c.c., 7 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 2697, 51 e 52 d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che la CTR avrebbe fatto malgoverno della disciplina sul valore probatorio della stima stessa e sui propri doveri di esaminare e motivatamente giudicare della concreta idoneità istruttoria dell'atto di stima di parte allegato accertamento e prodotto nel giudizio tributario comprovare il maggiore valore accertato, non procedendo alla indispensabile verifica della concreta idoneità probatoria della stima dell'Agenzia del territorio, né della sua attitudine a superare le contestazioni della contribuente.

6.6. Con il settimo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2712 e 2729 c.c., 7 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 2697, 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. atteso che la sentenza impugnata viola i principi riguardanti l'onere della prova, il concetto e l'identità necessaria, ai fini della prova del mezzo indiziario documentale, avendo la CTR confermato il maggior valore accertato in base ad una stima dell'Agenzia del territorio dichiaratamente compiuta a tavolino e basata su valori di immobili asseritamente similari, attinenti ad atti non meglio identificati nella stessa relazione di stima. Il Collegio avrebbe basato il proprio giudizio solo su asserzioni dell'Agenzia circa l'esistenza di elementi probatori desumibili da documentazione mai versata in atti.

6.7. Con l'ottavo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2712 e 2729 c.c., 7 e 36, d.lgs. n. 546 del 1992, 2697 c.c. e 51, 52 d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., atteso che la CTR confermerebbe il maggior valore accertato in base ad una stima dell'Agenzia del territorio chiaramente compiuta a tavolino e basata su valori di immobili asseritamente similari, attinti da atti non meglio identificati nella stessa relazione di stima.

6.8. Con il nono motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione su di un fatto decisivo e controverso in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., quale è l'idoneità probatoria della specifica relazione di stima dell'UTE a base dell'avviso di accertamento impugnato e prodotta nel presente giudizio, anche in relazione alle contestazioni sul punto formulate dalla contribuente, sia in primo che in secondo grado. Parte ricorrente lamenta che la CTR avrebbe confermato parzialmente il valore accertato su una relazione di stima dell'Agenzia del Territorio apoditticamente considerata idonea ad assolvere l'onere della prova ed a provare detto maggior valore in quanto tale, a prescindere da una verifica della sua concreta idoneità.

6.9. Con il decimo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per omessa o carente motivazione su di un fatto decisivo e controverso in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che il giudice di secondo grado avrebbe determinato il valore dell'immobile, motivando con uso di criteri di equità in ipotesi non consentiti. Si lamenta che, nella specie, il giudice di seconde cure, pur riconoscendo l'incongruenza dell'accertamento dell'Ufficio, non offrirebbe alcuna verificabile motivazione riguardo i criteri e le ragioni che lo avrebbero indotto a ridurre del 50% il valore accertato.

6.10. Con l'undicesimo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia su un'eccezione decisiva ai fini della controversia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di doglianza sollevato dal ricorrente in via pregiudiziale ed in diritto. In particolare, in sede di gravame la ricorrente aveva eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione alla eccezione di nullità dell'avviso di rettifica e liquidazione in violazione dell'art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, atteso che i giudici di prime cure avevano omesso di pronunciarsi completamente sulle eccezioni sollevate alle pagine 6,7,8 del ricorso introduttivo e sulla documentazione allegata al ricorso sub 3) e 4), documentazione rilevante e chiarificatrice della vicenda sia in fatto che in diritto.

6.11. Con il dodicesimo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando omessa pronuncia su un'eccezione decisiva ai fini della controversia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi sulla violazione dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 131 del 1986, posto che nella fattispecie si trattava di terreno agricolo, pertanto, la valutazione doveva essere effettuata dall'Ufficio con riferimento al reddito dominicale moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione previsto per legge.

6.12. Con il tredicesimo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando omessa pronuncia su un'eccezione decisiva ai fini della controversia in violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., posto che i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi anche sull'eccezione proposta nell'atto di appello sub) 5, ossia sulla eccezione di infondatezza dell'atto impositivo nel merito, laddove era stata rilevata, in secondo grado una motivazione erronea in violazione dell'articolo 36, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e comunque una omessa ed insufficiente motivazione sul punto.

6.13. Con il quattordicesimo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, per omessa pronuncia su un'eccezione decisiva ai fini della controversia, in violazione dell'art. 112 c.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., posto che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi sull'ulteriore motivo di doglianza proposto dalla ricorrente con il ricorso di primo grado, eccependo la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'eccezione di infondatezza dell'avviso di rettifica e liquidazione.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria, allegando la sentenza della CTR n. 371/01/12, con attestazione di passaggio in giudicato, riguardante il medesimo avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro per cui si procede (20061T015130000), invocandone gli effetti favorevoli nel presente giudizio.

8. L'istanza, pur succintamente motivata, non pone propriamente un problema inerente alla diretta applicazione del giudicato, in quanto il giudicato produce i suoi effetti solo fra le "parti", ed è pacifico che il giudicato invocato dalla ricorrente è intervenuto tra l'Agenzia delle entrate e la società acquirente S.P.L. (...) S.r.l.. Infatti, in base al generale principio di cui all'art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggetti dati dai suoi elementi costitutivi (petitum e causa petendi), nel processo tributario il presupposto dell'efficacia del giudicato esterno è che esso si sia formato tra le stesse parti (Cass. n. 23658 del 2008).

E' invece rilevante il diverso principio di cui all'art. 1306 del codice civile e secondo cui i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso ed uno dei condebitori in solido (salvo che sia fondata su ragioni personali del condebitore), principio che viene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, esteso ai rapporti relativi all'imposta di registro (v. Cass.S.U. n. 7053; Cass. n. 3306 del 2003; Cass. n. 10202 del 2003), secondo cui: "In tema di solidarietà tributaria (nella fattispecie per imposta di registro), qualora uno dei coobbligati, insorgendo avverso l'avviso di accertamento, ottenga un giudicato riduttivo del maggior valore accertato, non è precluso all'altro coobbligato, pur rimasto inerte di fronte all'avviso di accertamento ed all'avviso di liquidazione, di opporre all'amministrazione, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, tale giudicato favorevole (salva l'irrepetibilità di quanto versato), ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, c.c. La prevalenza dell'unitarietà dell'obbligazione solidale nascente dallo stesso titolo sul suo aspetto pluralistico, sancita dal citato art. 1306 c.c., opera, infatti, sul piano processuale che deroga ai limiti soggettivi del giudicato e ne consente l'estensione, prescindendo dalle vicende extraprocessuali relative alla situazione sostanziale in cui versa il condebitore inerte, il quale perciò non incontra limiti diversi da quelli costituiti dal giudicato diretto o da preclusioni processuali" (Cass. n. 12401 del 2003; Cass. n. 18025 del 2004; Cass. n. 28881 del 2008), nel senso che l'opponibilità al creditore del giudicato esterno, favorevole al condebitore rimasto estraneo al giudizio, può operare con l'unica limitazione della eventuale definitiva soccombenza del condebitore, che intende avvalersi del giudicato, nell'autonomo giudizio dallo stesso instaurato avverso l'atto impositivo emesso dall'Amministrazione finanziaria.

9. In tema di solidarietà tributaria, l'estensione del giudicato favorevole, a norma dell'art. 1306, comma 2, c.c., può essere chiesta nel giudizio di legittimità se il giudicato si è formato dopo la conclusione del processo di appello (Cass. n. 14696 del 2008; Cass. n. 25401 del 2015; Cass. n. 21170 del 2016).

Va evidenziato, anche ai fini dell'invio della presente pronuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, per le valutazioni di competenza, che nella specie, il giudicato non si è formato in data 15.1.2015 (v. attestato dalla cancelleria), tenuto conto che risulta a questa Corte che l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 371/1/12, iscritto ad R.G. n.28372-13, che è stato riunito al presente giudizio.

Il giudicato, invero, si è formato successivamente, in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso n. 28372/13 proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 371/1/12, che ha disposto l'annullamento dell'avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T015130000, oggetto del presente giudizio.

10. In ragione dell'estensione degli effetti favorevoli del giudicato esterno relativo alla sentenza n. 371/1/12, come invocato da parte ricorrente, i motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti, la sentenza impugnata va cassata e, ricorrendone le condizioni, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. L'esito della lite induce alla compensazione delle spese processuali di ogni fase e grado.

11. Il Collegio dispone, a cura della cancelleria, la trasmissione della sentenza, all'esito della pubblicazione, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, con allegazione della pronuncia n. 371/1/12, per le valutazioni di competenza con riferimento all'atto della segreteria della CTR del Lazio di attestazione di passaggio in giudicato.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso R.G.N. 28372 del 2013, mentre con riferimento al ricorso n. 4859 del 2012, lo accoglie, cassa la sentenza impugnata, n. 51/14/11, e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa le spese di lite di ogni fase e grado.