Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 aprile 2018, n. 9219

Tributi - Riscossione - Cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione - Successiva intimazione di pagamento - Possibilità di impugnazione solo per difetti propri

Fatti di causa

Rilevato che in data 11 giugno 2003 la concessionaria per la riscossione della provincia di Napoli (oggi Equitalia Sud Italia s.p.a.) notificava al contribuente A.E. una cartella di pagamento dell'importo di euro 6.691,23), relativa a una dichiarazione del 1993 e in data 1° giugno 2007 gli notificava la relativa intimazione di pagamento;

che il contribuente proponeva ricorso avverso tale intimazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, lamentando l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento e la conseguente illegittimità dell'intimazione di pagamento;

che la suddetta Commissione Tributaria, con sentenza n. 44/22/10 rigettava il ricorso, affermando che il suddetto concessionario ha provato la validità della notifica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno regolarmente firmata dal ricevente e che il contribuente non era legittimato a proporre ricorso avverso l'intimazione di pagamento in quanto gli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 escludono che possano impugnarsi atti di esecuzione tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e del resto l'intimazione di pagamento non rientra tra gli atti tassativamente indicati dall'art. 19 cit. avverso i quali è possibile proporre ricorso;

che avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente;

che la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 181/39/12 depositata il 30 maggio 2012, respingeva l'appello, affermando che la notifica della cartella esattoriale, avvenuta a mezzo posta come dimostrato con la documentazione esibita in primo grado, che fa prova fino a querela di falso, rende non impugnabili gli atti successivi se non per vizi propri e che quindi anche l'eccepita tardività dell'iscrizione a ruolo andava fatta valere nell'opposizione alla cartella di pagamento;

che avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi;

l'Agenzia delle entrate si costituiva mentre Equitalia Sud s.p.a. non si costituiva;

 

Ragioni della decisione

 

Considerato che con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, il ricorrente A. E. deduce insufficiente ed erronea motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la notifica della cartella non sarebbe valida, in quanto da un lato la sentenza impugnata ha rigettato l'appello sul presupposto che la notifica della cartella esattoriale, avvenuta a mezzo posta come dimostrato dalla documentazione esibita in primo grado, che fa prova fino a querela di falso, rende non impugnabili gli atti successivi se non per vizi propri e dall'altro l'Agenzia delle entrate in realtà non ha esibito alcuna documentazione;

che con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduce violazione dell'art. 36, comma 2, lett. b) , del d.lgs. n. 46 del 1999 in quanto, quand'anche tale notifica della cartella fosse valida, sarebbe comunque tardiva;

ritenuto che i motivi di ricorso sono entrambi infondati e che, in quanto strettamente connessi dal momento che entrambi riguardano la validità ed efficacia della notifica, possono essere affrontati congiuntamente;

considerato che questa Corte ha affermato che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (Cass. 31 ottobre 2017, n. 25995);

considerato che la cartella di pagamento non è stata impugnata e che dunque è diventata inoppugnabile, dato che, con specifico riferimento al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata riferisce che il ricorrente ha impugnato unicamente l'atto di intimazione di pagamento e non anche la precedente cartella di pagamento che l'esattore, come ammesso dalla stessa controparte, ha dichiarato di aver notificato consegnando copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata trasmessa tale cartella, e tenendo conto che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

che dunque, e con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, non rileva l'astratto compimento del termine di decadenza per eseguire la notifica della cartella di pagamento (dato che in effetti la dichiarazione è avvenuta nel 1993 e la notifica andava effettuata entro il 31 dicembre 1998, quando in realtà è stata effettuata solo l'11 giugno 2003);

considerato che l'avviso di intimazione non è stato notificato come primo atto impositivo, in quanto ha fatto seguito alla notificazione della cartella di pagamento;

che pertanto, in mancanza di autonoma impugnazione di tale cartella (qualificabile alla stregua di avviso di accertamento, perché enuncia univocamente una puntuale e non condizionata pretesa tributaria: cfr. Cass. 15 luglio 2014, n. 16188), la successiva intimazione di pagamento poteva essere impugnata soltanto per vizi sui propri e non, come invece è avvenuto nella specie, per vizi della notifica della cartella e per questioni concernenti il decorso del termine di decadenza relativo alla sua notifica, e che quindi che la pretesa del Fisco, incorporata in tale cartella, è divenuta definitiva;

ritenuto che pertanto il ricorso del contribuente va rigettato e che la disciplina delle spese segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso del contribuente e lo condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 2000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.