Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Regolamento 14 febbraio 2018

Regolamento per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico industria 4.0 di cui al decreto direttoriale 22 dicembre 2017

 

Approvato con delibera del Comitato Esecutivo di Unioncamere n. 15 del 14 febbraio 2018

 

INDICE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 DEFINIZIONI

ART. 3 NORME DI RIFERIMENTO

ART. 4 DOMANDA DI CERTIFICAZIONE DEL CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIA 4.0

ART. 5 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE (PREISTRUTTORIA)

ART. 6 VERIFICA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

ART. 7 VERIFICA PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

ART. 8 VERIFICA DI ORGANIZZAZIONI MULTISITO

ART. 9 RICHIESTA DI ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

ART. 10 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

ART. 11 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

ART. 12 DURATA E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

ART. 13 DURATA DEL PROCEDIMENTO

ART. 14 CONDIZIONI ECONOMICHE

ART. 15 ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

ART. 16 ELENCO DEI CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO INDUSTRIA 4.0

ART. 17 UTILIZZO DEL MARCHIO UNIONCAMERE

ART. 18 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 

Art. 1 Oggetto

 

Il presente Regolamento definisce e descrive le condizioni e le procedure applicate da Unioncamere per la certificazione dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0, nelle more dell'accreditamento degli enti di certificazione nazionali di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017 (di seguito "decreto").

 

Art. 2 Definizioni

 

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "decreto", il decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017 - Centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0;

b) "centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0", le società e gli enti, iscritti al Registro delle Imprese e/o al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e agli albi, ruoli e registri camerali obbligatori, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposti a procedure concorsuali e gli enti ed istituzioni pubbliche e private, incluse le associazioni imprenditoriali e loro strutture tecniche, rispondenti ai requisiti indicati nell'Allegato A) del decreto;

c) "trasferimento tecnologico Industria 4.0", svolgimento di attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti tecnologici di operatività individuati dall'Allegato B) del decreto;

d) "Unioncamere", Unione italiana delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura. Per i controlli e le finalità del presente Regolamento Unioncamere potrà avvalersi di una Struttura tecnica nazionale;

e) "Struttura tecnica nazionale" Dintec S.c.r.l. società in house di Unioncamere specializzata sui temi della certificazione e dell'innovazione tecnologica;

f) "MISE", Ministero dello Sviluppo Economico;

g) "organizzazione multisito", soggetto giuridico che ha una sede centrale identificata nella quale vengono pianificate, controllate o gestite determinate attività, e una rete di uffici o sedi secondarie in cui tali attività vengono svolte interamente o parzialmente.

h) "Certificazione", atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo, servizio, persona o sistema di gestione è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo.

 

Art. 3 Norme di riferimento

 

- Decreto direttoriale 22 dicembre 2017 - Centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 che stabilisce linee guida, criteri e indicatori per la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico (Industria 4.0);

- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2017 "Incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017-2018 e 2019";

- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 12 settembre 2017, n. 214 "Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

- D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

 

Art. 4 Domanda di Certificazione del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0

 

Per ottenere la certificazione le società o gli enti di cui all'art. 2 del decreto devono presentare a Unioncamere "Servizio Affari Generali" apposita domanda via PEC all'indirizzo: unioncamere@cert.leaalmail.it con la seguente specificazione obbligatoria nell'oggetto della comunicazione:

Domanda di Certificazione del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0

Decreto Direttoriale 22 dicembre 2017

La domanda, predisposta utilizzando il modello "MOD-B.1.7-Ol-Domanda di Certificazione", disponibile sul sito di Unioncamere, deve essere sottoscritta dal titolare/ Legale Rappresentante del Centro di Trasferimento Tecnologico (NOTA 1) e deve riportare l'indicazione di tutte le sedi oggetto di certificazione. Inoltre, deve contenere, tassativamente a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese;

- essere attiva e in regola con il pagamento del diritto annuale;

- non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, scioglimento, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- essere in regola con gli obblighi previdenziali, attestati dal possesso del Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- essere in regola con i requisiti formali di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti;

- essere in possesso delle condizioni che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari attività e professioni;

- aver proceduto al versamento della tariffa di cui all'art. 14 che segue;

- che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);

- progettare/realizzare servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 previsti dall'Allegato B) del decreto.

In particolare, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- copia sottoscritta del documento d'identità in corso di validità del titolare/Legale Rappresentante del Centro di Trasferimento Tecnologico (NOTA 2);

- documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'Allegato A) del decreto (cfr "MOD-B.1.7-02-Scheda requisiti per la certificazione");

- dichiarazione, resa dal titolare/Legale Rappresentante (cfr "MOD-B.1.7- 03.1-Dichiarazione antimafia_Titolare-Legale Rappresentante") ovvero, in alternativa, da ciascuno dei soggetti interessati (cfr "MOD-B.1.7-03.2-Dichiarazione antimafia_Soggetti interessati"), sull'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i..

Alla domanda deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento che il Centro di Trasferimento Tecnologico è tenuto ad effettuare in favore di Unioncamere (art. 14).

Con la sottoscrizione della domanda il Centro di Trasferimento Tecnologico dichiara, inoltre, di accettare il presente Regolamento ed in particolare conviene che:

- nel caso di danni a terzi, arrecati dalla propria attività / servizi, e nel caso di violazione di obblighi di legge, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Unioncamere;

- ogni variazione delle condizioni che determinano il rilascio della certificazione dovrà essere comunicata a Unioncamere;

- la conformità legislativa è una propria incombenza verso la quale il Centro di Trasferimento Tecnologico si impegna per ogni sito certificato.

 

Art. 5 Esame della documentazione (preistruttoria)

 

Unioncamere protocolla la domanda e verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata, nonché la validità del documento di identità del titolare/Legale Rappresentante.

La preistruttoria si conclude alternativamente con:

a) la ricevibilità della domanda; l'iter di certificazione prosegue con le attività previste all'art. 6;

b) la sospensione della domanda, in caso di irregolarità sanabili (mancanza di uno o più allegati e/o mancato/errato importo del versamento) con comunicazione a mezzo PEC delle integrazioni da trasmettere, entro 10 giorni, pena il rifiuto della domanda;

c) l'irricevibilità della domanda, in caso di:

- mancanza di sottoscrizione della domanda e/o del documento d'identità;

- presentazione della domanda da un soggetto diverso da quelli indicati all'art. 2 comma 1 del decreto.

L'irricevibilità viene comunicata a mezzo PEC al Centro di Trasferimento Tecnologico. Il versamento di cui all'art. 14 resta acquisito da Unioncamere e non è oggetto di restituzione al richiedente, salvo il caso di riproposizione di istanza già dichiarata inammissibile per mancanza della sottoscrizione della domanda e/o del documento d'identità.

 

Art. 6 Verifica per il rilascio della certificazione

 

La verifica per il rilascio della certificazione avviene, sulla base della rispondenza ai requisiti presenti nel decreto, attraverso un controllo documentale. In aggiunta al controllo documentale, Unioncamere si riserva la possibilità di effettuare una verifica presso il Centro di Trasferimento Tecnologico in tutti i casi in cui lo ritiene necessario e ogni qualvolta uno o più requisiti necessitino di approfondimenti. Nel caso si ravvisi tale necessità, Unioncamere comunica al Centro di Trasferimento Tecnologico la data e la composizione del team di verifica con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di visita.

Unioncamere riporta gli esiti dei controlli (documentali/ispettivi) in apposito documento che contiene, oltre alla valutazione dei requisiti, i riferimenti ai documenti trasmessi dal Centro di Trasferimento Tecnologico o alle evidenze raccolte durante le verifiche ispettive sul campo.

Se l'iter valutativo ha esito positivo, ovvero se sono presenti i requisiti obbligatori e se il punteggio ottenuto dal Centro di Trasferimento Tecnologico è uguale o superiore a 60 punti (punteggio minimo previsto), Unioncamere comunica via PEC al Centro l'avvenuta certificazione unitamente al codice identificativo assegnato (ad esempio CTT I.4.0_001), aggiorna l'elenco di cui all'art. 16 del presente Regolamento e informa il MISE.

Se l'iter valutativo ha esito negativo, ovvero non sono presenti i requisiti obbligatori e/o il punteggio ottenuto dal Centro di Trasferimento Tecnologico è inferiore a 60 punti, la certificazione non può essere rilasciata; in questo caso il Centro di Trasferimento Tecnologico è comunque tenuto a corrispondere il pagamento secondo quanto riportato nell'art. 14 del presente Regolamento. Il Centro di Trasferimento Tecnologico, se interessato ad ottenere la certificazione, deve attivare nuovamente l'iter di certificazione.

Durante il triennio di validità della certificazione, il Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 dovrà dimostrare la continua rispondenza ai requisiti del decreto secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

 

Art. 7 Verifica per il mantenimento della certificazione

 

Tutti i Centri di Trasferimento Tecnologico certificati sono sottoposti alle verifiche annuali di mantenimento, a decorrere da un anno dalla data del rilascio della certificazione, secondo un programma definito da Unioncamere o dall'ente di certificazione nazionale di cui all'art. 3 del decreto.

Il programma di sorveglianza prevede, oltre alla verifica documentale su tutti i Centri di Trasferimento Tecnologico certificati, la determinazione, in conformità a quanto previsto nel decreto, di un campione di Centri da sottoporre alla visita ispettiva in sede.

Il controllo documentale viene eseguito sulla base degli aggiornamenti di tutta la documentazione prevista dal modello "MOD-B. 1.7-02 Scheda requisiti per la certificazione", che il Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 è tenuto a trasmettere con frequenza annuale unitamente alla ricevuta di versamento in favore di Unioncamere (art. 14).

In caso di controllo ispettivo, Unioncamere comunica al Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 la composizione del team di verifica con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di visita.

Unioncamere riporta gli esiti dei controlli (documentali/ispettivi) in apposito documento che contiene, oltre alla valutazione dei requisiti, i riferimenti ai documenti trasmessi dal Centro di Trasferimento Tecnologico o alle evidenze raccolte durante le verifiche ispettive sul campo.

Nel caso in cui la valutazione abbia esito positivo, ovvero se permangono i requisiti obbligatori e se il nuovo punteggio ottenuto dal Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 resta uguale o superiore a 60 punti (punteggio minimo previsto), viene confermato il mantenimento della certificazione.

Se la valutazione ha esito negativo, ovvero in caso di perdita dei requisiti obbligatori o se il nuovo punteggio ottenuto dal Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 risulta inferiore a 60 punti, la certificazione non può essere confermata. Unioncamere formalizza al Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 un provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione, secondo le modalità definite negli artt. 10 e 11, e contestualmente informa il MISE.

 

Art. 8 Verifica di organizzazioni multisito

 

Nel caso in cui il Centro di Trasferimento Tecnologico sia un'organizzazione multisito le verifiche per il rilascio e il mantenimento della certificazione sono condotte secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7.

Per ogni sito dovrà essere garantito il rispetto di tutti i requisiti dell'Allegato A) del decreto, ovvero la presenza dei requisiti obbligatori ed il raggiungimento di un punteggio pari o superiore a 60 punti.

 

Art. 9 Richiesta di estensione della certificazione

 

Dal momento in cui il Centro di Trasferimento Tecnologico viene certificato quale Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0, è facoltà per quest'ultimo presentare in ogni momento un'apposita richiesta di estensione della certificazione.

La richiesta di estensione potrà riguardare:

- uno o più ambiti tecnologici di cui all'Allegato B) punto 1 del decreto;

- una o più attività di cui all'Allegato B) punto 2 del decreto;

- una o più sedi operative.

Tale richiesta dovrà essere presentata trasmettendo a mezzo PEC ad Unioncamere una nuova domanda di certificazione (cfr "MOD-B. 1.7-01- Domanda di Certificazione") completa della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'Allegato A) del decreto (cfr "MOD-B.1.7-02- Scheda requisiti per la certificazione").

Alla presentazione della richiesta di estensione, il Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 è tenuto ad effettuare un versamento integrativo ad Unioncamere, nella misura prevista dalla tabella dei versamenti (art. 14).

Per le modalità di valutazione della richiesta di estensione si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 6 del presente Regolamento.

 

Art. 10 Sospensione della certificazione

 

Qualora, sulla base degli esiti delle verifiche di mantenimento/estensione, siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

a) perdita temporanea dei requisiti di certificazione;

b) morosità nel pagamento del diritto annuale;

Unioncamere emette un provvedimento di sospensione della certificazione ed informa il MISE. Tale provvedimento è notificato, da Unioncamere, al Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0.

Il provvedimento contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo di Unioncamere cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e comunque non oltre sei mesi dalla sua notifica, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa che l'ha determinata ed in mancanza di una comunicazione del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 al riguardo, Unioncamere emette un provvedimento di revoca (art. 11).

Il provvedimento di sospensione adottato da Unioncamere viene inserito nell' "Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0" definito nell'art. 16 nel campo "stato della certificazione".

 

Art. 11 Revoca della certificazione

 

Unioncamere può adottare un provvedimento di revoca della certificazione qualora si verifichi la:

a) perdita definitiva dei requisiti di certificazione;

b) mancata regolarizzazione del pagamento del diritto annuale.

Tale provvedimento viene notificato al Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 e contestualmente viene informato il MISE.

Il provvedimento contiene le motivazioni della decisione adottata nonché l'indicazione del termine e dell'organo di Unioncamere cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

Il provvedimento di revoca adottato da Unioncamere comporta la cancellazione del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 dall'Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0" definito nell'art. 16.

 

Art. 12 Durata e rinnovo della certificazione

 

La certificazione ha una durata triennale e comprende una prima verifica di certificazione e due verifiche annuali di mantenimento, secondo le modalità definite negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento e a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto.

La procedura per il rinnovo si attiva automaticamente allo scadere del triennio di validità della certificazione, a meno che il Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 non presenti ad Unioncamere formale disdetta, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, a seguito della quale si procederà alla cancellazione dall'elenco (art. 16) e alla comunicazione al MISE.

Il rinnovo segue lo stesso iter della verifica per il rilascio della certificazione (artt. 4, 5, 6 e 7).

 

Art. 13 Durata del procedimento

 

In ragione della particolare complessità della preistruttoria e delle verifiche di cui agli artt. 5, 6 e 7 sono fissati i seguenti tempi di conclusione dei procedimenti:

- rilascio della certificazione: 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di certificazione;

- mantenimento della certificazione: 60 giorni dopo un anno dal rilascio della certificazione o dopo un anno dal primo mantenimento;

- estensione della certificazione: 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di estensione.

I tempi dei procedimenti sono considerati al netto dei giorni di attesa per eventuali integrazioni richieste al centro per i casi di sospensione della domanda previsti dall'art. 5 lettera b).

 

Art. 14 Condizioni economiche

 

Unioncamere definisce annualmente le tariffe per il rilascio/mantenimento/estensione/rinnovo della certificazione dei Centri di Trasferimento Tecnologico.

Le tariffe sono indicate nella tabella dei versamenti, allegata al presente Regolamento e pubblicata nel sito istituzionale di Unioncamere (www. unioncamere.gov.it).

 

Art. 15 Elezione di domicilio e comunicazioni

 

Unioncamere elegge domicilio presso la sede legale come segue:

Unione Italiana delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Piazza Sallustio n. 21

00187 - Roma

PEC: unioncamere@cert.legalmail.it

Qualsiasi avviso o comunicazione richiesti dal presente Regolamento avverranno a mezzo PEC e saranno indirizzati ad Unioncamere.

 

Art. 16 Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0

 

Unioncamere forma l'Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 che hanno ottenuto la certificazione ai sensi dell'Allegato A) del decreto, consultabile sul sito www.unioncamere.it e sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tale Elenco contiene i seguenti dati:

a) nome, denominazione o ragione sociale del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0;

b) codice fiscale del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0;

c) indirizzo completo della sede legale del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0;

d) indirizzo completo delle eventuali sedi operative del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0, laddove rientranti nel perimetro di certificazione;

e) recapito telefonico, e-mail ed indirizzo PEC;

f) referente del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0;

g) data rilascio certificazione e stato della certificazione (es. in corso di validità, in sospensione);

h) ambiti tecnologici di operatività e attività connesse del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 ai sensi del punto 1 e 2 dell'Allegato B) del decreto; in caso di Centri con più sedi operative oggetto di certificazione, l'elenco riporta gli ambiti tecnologi di operatività e le attività connesse per ciascuna sede;

i) codice identificativo (ad esempio CTT I.4.0_001).

Il Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 che intenda cessare l'attività deve comunicarlo a Unioncamere che provvederà all'immediata cancellazione dall'Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0" e ad informare il MISE. In caso contrario sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa per la verifica di mantenimento.

 

Art. 17 Utilizzo del Marchio Unioncamere

 

Il marchio istituzionale "Unioncamere" è un marchio registrato dell'Unione Europea nonché tutelato dalla relativa disciplina, e può quindi essere utilizzato solo da Unioncamere o da soggetti terzi esplicitamente autorizzati da quest'ultima.

Pertanto, non è ammesso in alcun modo da parte del Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0, senza esplicita autorizzazione per iscritto, l'utilizzo del Marchio e della denominazione di Unioncamere e di altri loghi similari riconducibile alla stessa Unioncamere.

 

Art. 18 Informativa sul trattamento dei dati personali

 

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di consentire a Unioncamere l'espletamento delle attività necessarie all'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti al Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 per il rilascio/mantenimento/estensione/rinnovo della certificazione ai sensi di quanto stabilito dal decreto. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito all'articolo 11 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. (c.d. Codice della privacy), sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati nonché nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare, i dati saranno trattati mediante loro confronto, classificazione e calcolo, nonché mediante produzione di liste od elenchi.

Si fa presente che, nell'ambito dei dati forniti per le finalità sopra elencate, vengono raccolti:

a) dati personali relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nonché del personale dedicato alle attività previste dall'Allegato B) del decreto;

b) dati giudiziari, ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e/o la qualità di imputato o di indagato, indispensabili per l'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo precedentemente indicati quali finalità del trattamento.

Non vengono raccolti e trattati dati aventi natura sensibile ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d, del Codice della privacy.

I dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. In particolare Unioncamere conserva, ai sensi dell'art. 3 del decreto, per almeno 5 anni copia della documentazione in base alla quale ha rilasciato e/o confermato la certificazione e ne consente l'accesso secondo le previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati non consente l'avvio dell'iter certificativo richiesto con la domanda.

I dati personali potranno essere comunicati a:

- altri enti e/o soggetti pubblici - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità previste dalla normativa vigente in materia;

- società del Sistema camerale che supportano Unioncamere nella gestione delle relative attività in forza di specifico incarico, che operano in qualità di Responsabili esterni del trattamento assicurando gli stessi standard di riservatezza e sicurezza dei dati.

I dati personali che saranno comunicati a cura di Unioncamere ai soggetti sopra elencati riguarderanno esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità precedentemente indicate.

I dati personali non sono soggetti a diffusione, ad esclusione di quanto previsto in tema di "Elenco dei Centri di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 certificati" (art. 16 del presente Regolamento).

In relazione al trattamento dei dati, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy contattando Unioncamere, Titolare del trattamento dei dati personali, agli stessi riferimenti indicati all'interno del presente Regolamento.

 

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Note:

(1) Nel caso in cui la domanda di certificazione sia presentata da un ente appartenente ad organizzazioni con più articolazioni (ad esempio unità di Enti di ricerca, dipartimenti territoriali di Università, ecc.), la sottoscrizione della domanda può essere effettuata dal Responsabile del singolo centro purché titolato alla firma della domanda.

(2) Nel caso in cui la domanda di certificazione sia presentata da un ente appartenente ad organizzazioni con più articolazioni deve essere allegata copia del documento d’identità in corso di validità del Responsabile del singolo centro unitamente all’autodichiarazione del possesso dei poteri di firma.

 

Allegato 1

(testo dell’allegato)

 

Allegato 2

(testo dell’allegato)

 

Allegato 3

(testo dell’allegato)

 

Allegato 4

(testo dell’allegato)