Assegno di natalità 2018: le istruzioni Inps

L’articolo 1, commi 248 e 249, della legge di bilancio 2018 ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’articolo 1, co. 125-129, della legge n. 190/2014, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione (Circolare Inps n. 50/2018).

Ad eccezione di ciò che attiene al periodo della natalità/adozione (triennio 2015-2017 ovvero anno 2018), alla durata massima dell’assegno (triennale ovvero annuale) e ai limiti di spesa, ogni altro aspetto dell’assegno di natalità ex L. n. 205/2017 resta disciplinato dalla normativa contenuta nella legge n. 190/2014 e nel D.P.C.M. 27 febbraio 2015. Nello specifico, trovano applicazione i seguenti principi comuni:
1) corresponsione dell’assegno, su domanda, a carico dell’INPS ed obbligo di monitoraggio da parte dell’Istituto mediante relazioni mensili al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze al fine di segnalare rischi di scostamento dai limiti di spesa;
2) status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria; in caso di cittadini extracomunitari si rinvia alle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016);
3) residenza in Italia e convivenza del genitore richiedente con il minore;
4) importo dell’assegno (da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui);
5) termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento), decorrenza della prestazione (dall’evento in caso di domanda entro 90 giorni dall’evento, dalla data della domanda in caso di domanda tardiva), estensione all’affidamento preadottivo (ex art. 22 della legge n. 184/1983);
6) pagamento mensile dell’assegno;
7) normative collegate (es. disciplina dell’affidamento temporaneo di cui alla L. n. 184/83, ISEE corrente, ecc.).
L’assegno spetta, dunque, anche in caso di affidamento preadottivo del minore disposto nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino al compimento del primo anno dall’ingresso in famiglia a seguito dell’affidamento preadottivo.

La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Per poter richiedere l’assegno deve essere presentata quindi, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica, ove siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
La DSU consente all’Istituto di rilasciare l’attestazione contenente, in base a tali dati, l’ISEE minorenni del bambino e di conseguenza stabilire, in virtù del valore dell’ISEE medesimo, il diritto e la misura della prestazione. Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Esempio: in caso di DSU presentata a gennaio 2018 e nascita del bambino a marzo 2018, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio, ma occorre presentarne un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio ed a seguire presentare la domanda di assegno.
Benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.

La domanda di assegno deve essere presentata in via telematica, sulla base delle istruzioni ed entro i termini di cui alla circolare n. 93/2015, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel periodo tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In tale caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore (art. 4 del D.P.C.M. n. 159/2013). Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.
Ai fini del calcolo dei 90 giorni, il termine si computa secondo il calendario comune, non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La domanda telematica deve essere corredata dal modello SR163, denominato "Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito", reperibile nella sezione "Tutti i moduli" del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia già stato presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione. Il modulo può essere allegato in procedura mediante l’apposita funzione "gestione allegati"; trasmesso da una casella di posta elettronica certificata alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente; trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità; consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni. In particolare, l’importo annuo dell’assegno è pari a:
- 960 euro (80 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 25.000 euro annui;
- 1.920 euro (160 euro al mese per massimo 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sia superiore a 7.000 euro annui.
Per l’istruttoria delle domande di assegno di natalità e per tutto quanto non espressamente specificato nella circolare in argomento, si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari n. 93/2015 e n. 214/2016, al messaggio n. 4845/2015 e al messaggio n. 5145/2015.
Si ricorda infine che l’assegno di natalità di cui alla legge n. 205/2017 non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.