La procedura per la richiesta dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno

Con circolare n. 49 del 19 marzo 2018, l’Inps illustra la disciplina dell’incentivo "Occupazione Mezzogiorno", contenuta nel decreto ANPAL n. 2/2018, e fornisce le indicazioni operative per la sua fruizione

L’incentivo "Occupazione Mezzogiorno" è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in regioni "meno sviluppate" o "in transizione", nei limiti delle risorse specificamente stanziate. Allo scopo perciò di consentire al datore di lavoro di conoscere la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il medesimo deve inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "OMEZ", disponibile all’interno dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, indicando i seguenti dati:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto la misura agevolativa;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio;
- se per l’assunzione/trasformazione intende fruire anche dell’esonero per occupazione giovanile stabile (art. 1, comma 100 e ss., L. n. 205/2017).
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
- informa mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
L’istanza di prenotazione dell’incentivo che non dovesse essere inizialmente accolta per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione; se entro tale termine si liberano risorse utili, la richiesta viene automaticamente accolta; diversamente, l’istanza perde definitivamente efficacia e l’interessato deve presentare una nuova richiesta. Analogamente, l’istanza di prenotazione dell’incentivo che non dovesse essere accolta in quanto, dalla consultazione dell’archivio dell’ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.), rimane valida per il medesimo periodo, mantenendo la priorità. Durante tale periodo, l’INPS consulta quotidianamente la banca dati dell’ANPAL al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore. In caso di esito positivo, la richiesta di riconoscimento dell’agevolazione viene automaticamente accolta; diversamente, l’istanza perde definitivamente efficacia e l’interessato deve ripresentare la richiesta.
Nelle ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’inosservanza del termine determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra domanda.
L’importo massimo dell’incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro (ammontare mensile pari ad euro 671,66), nell’ipotesi di cumulo con l’esonero, è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo (pari a 250,00 euro su base mensile). Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato può fruire dell’importo spettante in 12 quote mensili (tranne che per i contratti di apprendistato di durata inferiore ai 12 mesi), ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. La fruizione del beneficio può avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG). L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo è effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; per le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line, esse saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Infine, come noto, il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione "meno sviluppata" o "in transizione", indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro. Così, per garantire la fruizione dello sgravio ai datori di lavoro con sede legale in una regione non ammessa, ma che assumono lavoratori che prestino attività lavorativa nelle regioni interessate, è necessario che la sede Inps competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, attribuisca il codice di autorizzazione "0L", con data inizio validità dal mese di instaurazione del rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2020, data ultima per la fruizione dell’agevolazione in trattazione. Evidentemente, deve trattarsi di una unità operativa regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale".