Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2018, n. 6521

Tributi - Comunicazione di irregolarità - Riscossione - Istanza di rateizzazione - Necessità di prestazione di garanzia - Esclusione - Condizioni

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. L'Agenzia delle Entrate in data 7.8.2009 inviava alla società E. s.r.l. formale comunicazione di irregolarità con cui intimava il pagamento della somma di euro 140.451,29 in relazione alle imposte dovute per l'anno 2006. La società versava l'importo di euro 95.451,29 e chiedeva la rateizzazione del debito residuo. L'agenzia delle entrate non concedeva la rateizzazione in quanto non era stata prestata la garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria prevista dall'articolo 19 del d.p.r. 602/73 e notificava la cartella di pagamento per il residuo importo. La contribuente impugnava la cartella e la commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio sul rilievo che l'articolo 19 del d.p.r. 602/1973 era stato modificato nel senso che per la concessione della rateizzazione non era più richiesta la prestazione di garanzia, a prescindere dall'importo del debito.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

3. Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 19 del d.p.r. 602/1973 vigente ratione temporis. Sostiene che la CTR non ha tenuto in alcun conto il principio della successione delle leggi nel tempo ed ha illegittimamente applicato lo ius superveniens al caso di specie ritenendo non più necessaria la prestazione di garanzia fideiussoria sulla base della norma di cui all'art. 36, comma 2 bis, lett. a, del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, che ha modificato l'art. 19 del dpr 602/1973 nel senso che per la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo non è più richiesta la prestazione di garanzia fideiussoria per importi iscritti a ruolo superiori ad euro 50.000,00.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Preliminarmente osserva la Corte che non può ritenersi cessata la materia del contendere per effetto del pagamento integrale dell'imposta dovuta a mezzo del versamento rateale in quanto permane in capo all'agenzia delle entrate il preteso diritto alla corresponsione degli interessi e delle sanzioni per il tardivo versamento della somma richiesta in unica soluzione.

2. Il motivo di ricorso è, comunque, infondato. Ciò in quanto la norma di cui all'art. 36, comma 2 bis, lett. a, del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, che ha modificato l'art. 19 del dpr 602/1973 nel senso che per la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo non è più richiesta la prestazione di garanzia fideiussoria per importi iscritti a ruolo superiori ad euro 50.000,00 è norma procedurale che attiene alle modalità della riscossione, per la quale vale il principio tempus regit actum. Nella specie, trattandosi di controllo automatico della dichiarazione ai sensi degli artt. 36 bis del dpr 600/773 e 54 bis dpr 633/72 effettuato il 7.8.2009, dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, la procedura di riscossione è stata utilizzata quando già la nuova disciplina era vigente.

Va rilevato, invero che, in materia tributaria, il principio di non retroattività delle leggi, sancito in generale dall'art. 11 delle preleggi, è stato specificamente codificato dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente) limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario ("Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore celle disposizioni che le prevedono") e agli obblighi, anche formali, dalla cui violazione possano conseguire effetti negativi per il contribuente ("In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore") (Cass. n. 11274 del 27/8/2001).

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna l'agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in euro 3.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.