Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, disposizioni in materia di tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate, nonché misure per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri, migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (Comunicato 16 marzo 2018, n. 74).

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge recante "Modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale e altre disposizioni.
In particolare, uno dei decreti disciplina il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali. In attuazione dei criteri direttivi fissati dalla legge delega, il testo prevede l’incompatibilità delle figure già elencate per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico; la vigilanza del Presidente della Corte di appello sulle nomine ai predetti incarichi, conferite a soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l’ufficio titolare del procedimento, rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua.
L’altro decreto introduce disposizioni per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare, nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali. In particolare, si prevede uno specifico trattamento di sostegno al reddito dei lavoratori che non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima di 12 mesi nel triennio; una indennità mensile per i lavoratori che non possono fruire della NaSpI, per la durata di quattro mesi e pari alla metà dell’importo massimo mensile della indennità di disoccupazione; l’estensione delle misura di agevolazione per le imprese, previste dalla legge n. 208 del 2015.
Il decreto introduce poi specifiche regole per le imprese sequestrate e confiscate in materia di DURC e di opponibilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro e di legislazione sociale. Sono, infine, previsti flussi di comunicazione tra le autorità amministrative, l’autorità giudiziaria, il Prefetto e l’INPS, per garantire la completa informazione di tutti gli enti interessati.

Il Consiglio dei ministri, inoltre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2014/50 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, introduce disposizioni relative ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri, migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari. Sono adottate le misure necessarie a garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori "in uscita" possano rimanere nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati.
La COVIP è chiamata a garantire che gli iscritti attivi possano ottenere informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e che gli stessi iscritti, nonché i loro eredi, possano ottenere informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, o informazioni sulle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.
Infine, il decreto rende omogeneo con la normativa europea il periodo minimo di acquisizione dei diritti pensionistici complementari e conferma l’esclusione nel nostro ordinamento dalla decadenza dei diritti pensionistici complementari, dal momento che l’iscritto può sempre esercitare, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, il riscatto della sua intera sua posizione individuale, ovvero il trasferimento ad altro fondo pensione.