Lavoro a chiamata e NASpI: le fattispecie di cumulo e decadenza della prestazione

A seguito di richieste pervenute alle Sedi territoriali Inps, l’Istituto fornisce chiarimenti in merito ad alcuni particolari aspetti connessi all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e alla sua compatibilità in caso di titolarità di rapporto di lavoro intermittente o nelle ipotesi di rioccupazione come OTD in agricoltura (Inps, messaggio 16 marzo 2018, n. 1162).

Nel caso di richiesta della NASpI da parte di un lavoratore che, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente, occorre avere riguardo alla presenza o meno della indennità di disponibilità. Il contratto di lavoro intermittente, infatti, è un contratto di lavoro subordinato che può assumere le seguenti forme:
- con obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore e, in cambio, ha diritto a un’indennità di disponibilità mensile, oltre alla retribuzione riferita alle ore di lavoro effettivamente svolte;
- senza obbligo di risposta alla chiamata, il lavoratore non è vincolato a rispondere alla chiamata e non ha diritto alla predetta indennità; nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo.
Orbene, laddove il lavoratore sia titolare di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta, la domanda di NASpI può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’Inps, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi, trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di 8.000,00 euro, con la prestazione NASpI che verrà corrisposta nella misura ridotta di un importo pari all’80% del reddito, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000,00 euro, troverà applicazione l’istituto della decadenza dalla prestazione.
Analogamente, nell’ipotesi in cui il lavoratore sia titolare di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta, la domanda di NASpI può essere accolta ricorrendone i requisiti. Così, se il contratto è di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata ovvero, in alternativa, il percettore di NASpI può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro. Chiaramente, il lavoratore, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunicherà il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività. Nella diversa ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a 6 mesi, è applicabile unicamente l’istituto del cumulo.
Nel caso di un lavoratore che, dopo aver richiesto la NASpI al termine di un contratto stagionale, viene riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente, con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione, non trova applicazione l’istituto del cumulo in quanto è insussistente la condizione che il nuovo datore di lavoro sia diverso da quello per il quale il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI. Qualora il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione: per il periodo di durata del rapporto, se è prevista la disponibilità; per le giornate di effettiva prestazione lavorativa, se non vi è obbligo di risposta alla chiamata.
Ancora, nel caso di sospensione d’ufficio della prestazione per la durata di un nuovo rapporto di durata non superiore a 6 mesi, la proroga del contratto, anche di tipo intermittente, oltre il semestre, implica la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.
Infine, per il percettore di NASpI si rioccupi come OTD in agricoltura, laddove la durata del nuovo rapporto non superi i 6 mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione, vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura. Nel caso in cui la nuova occupazione come OTD abbia una durata superiore e dalla stessa il percettore NASpI ricavi un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione, si applica l’istituto del cumulo, mentre se il reddito è superiore, si produce la decadenza dalla prestazione.