Ipotesi di accordo 13/3/2018 per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei

Siglata, il 13/3/2018, tra CNA Produzione, CNA Costruzioni, CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CONFARTIGIANATO Marmisti, CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Legno-Lapidei del 25/3/2014, con decorrenza 1/1/2016-31/12/2018

Sfera di applicazione
E’ stata modificata, pertanto il contratto collettivo di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle aziende artigiane così come definite dalla legislazione vigente (mestieri artistici e tradizionali compresi) e delle piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica dei settori del Legno, Arredamento, Mobili, Escavazione e Lavorazione dei materiali Lapidei.

Incrementi retributivi
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi sui livelli di seguito indicati, a partire dall’1/3/2018 e dall’1/6/2018, distinti per i due settori del Legno e dei Lapidei, suddivisi a loro volta in Imprese Artigiane e PMI.

IMPRESE ARTIGIANE

Settore Legno, Arredamento,Mobili

Livello

1/3/2018

1/6/2018

Incremento salariale a regime

D 33,00 20,00 53,00

 

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

1/3/2018

1/6/2018

Incremento salariale a regime

5 33,00 23,00 56,00

P.M.I.

Settore Legno, Arredamento,Mobili

Livello

1/3/2018

1/6/2018

Incremento salariale a regime

D 33,00 30,00 63,00

Settore Lapidei, Escavazione, Marmo

Livello

1/3/2018

1/6/2018

Incremento salariale a regime

5 33,00 33,00 66,00

Gli incrementi sono da riparametrare per gli altri livelli. Le tabelle retributive complete sono in fase di elaborazione dalle stesse parti firmatarie, che le pubblicheranno a breve.

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150,00 euro.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di aprile 2018 la seconda con la retribuzione del mese di luglio 2018.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L'importo dell’"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di "una tantum" indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa "una tantum" fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2018.
L'importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Bilateralità
In relazione agli accordi interconfederali del 10/12/2015 e del 18/1/2016, nonché della delibera Ebna del 19/1/2016 le parti firmatarie del presente CCNL concordano che:
A partire dall’1/1/2016 le imprese rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL in esame, sono tenute al versamento dei 125,00 euro annui.
A partire dall’1/1/2016 per le sole imprese che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.Lgs. che applicano i CCNL in esame, sulla scorta dello stesso ultimo D.Lgs. e delle specifiche lettere del Ministero del lavoro, si ridefiniscono le quote di contribuzione annuali della bilateralità artigiana:

 
a) Rappresentanza Sindacale di bacino 12,50 €
b) Rappresentante Territoriale Sicurezza e Formazione Sicurezza 18,75 €
c) EBNA e funzionamento FSBA 2,00 €
d) Rappresentanza Imprese contrattazione collettiva 31,25 €
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (compresi gli Enti delle Province autonome di Trento e Bolzano) 27,25 €
f) FSBA 0,45% + 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. Tale cifra è comprensiva della quota già raccolta a titolo di FSBA.  

La contribuzione dello 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro decorre dall’1/1/2016, mentre l'incremento dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico dei lavoratori decorre dall’1/7/2016 o dall'effettiva operatività del Fondo, qualora questa fosse antecedente a tale data.
A partire dall’1/1/2016, per le imprese per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 i versamenti sopra richiamati, saranno composti dalla somma di una cifra fissa destinata a EBNA pari a 7,65 € al mese per 12 mensilità e di una percentuale destinata a FSBA calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale pari allo 0,45% a carico dei datori di lavoro. A partire dal Io luglio 2016, ovvero dalla data di effettiva operatività di FSBA qualora questa fosse antecedente, tale percentuale sarà incrementata dello 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale. L'incremento dello 0,15% sarà a carico dei lavoratori e la relativa somma sarà trattenuta dalla busta paga degli stessi;
La quota di contribuzione in cifra fissa è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.

Assistenza sanitaria integrativa - SANARTI
Al suddetto Fondo possono iscriversi anche i familiari dei lavoratori dipendenti ai sensi degli accordi interconfederali vigenti, nonché i titolari di impresa, soci e collaboratori.

Apprendistato professionalizzante
Per le piccole e medie imprese la durata massima dell'apprendistato è ridotta a 3 anni a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.

Contratto a tempo determinato
Limiti quantitativi
Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 3 lavoratori a termine.
Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.
Nelle imprese da 19 dipendenti in poi comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza.
Ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 23 D.Lgs. 81/2015 sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Le parti concordano che il periodo di cui al comma precedente può essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale.

Durata complessiva massima del rapporto
Ai sensi dell'art. 19, comma 2, prima parte, del D.Lgs. 81/2015 il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Ai sensi dell'art. 19 comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015, qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 8 mesi a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato.

Intervalli temporali
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015 ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro.
Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Contratto a tempo indeterminato per il reinserimento al lavoro a finalità formativa
Al fine di favorire il reinserimento lavorativo presso le imprese cui si applica il presente CCNL le parti concordano una specifica regolamentazione del contratto a tempo indeterminato, applicabile alle seguente categorie di lavoratori:
a) soggetti che abbiano più di 29 anni di età;
b) lavoratori sospesi, disoccupati o inoccupati, intendendosi per tali quelli che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione;
c) i lavoratori di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17/10/2017.
Il contratto di cui al presente articolo, può essere stipulato, alle seguenti condizioni:
a) forma scritta;
b) periodo di prova non superiore a 6 mesi.
Durante i primi 24 mesi l'inquadramento retributivo sarà così determinato:
- prima metà del periodo: due livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto;
- seconda metà del periodo: un livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto.
L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo di cui al precedente comma, non può comportare l'esclusione dei lavoratori dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con rapporto di lavoro subordinato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal presente contratto collettivo (lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc.).
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto ad impartire apposita formazione per un periodo non inferiore a 24 ore, comprensive della formazione in sicurezza relativa al rischio specifico prevista per legge.
Ciascun azienda potrà assumere con il presente contratto a termine rispettando i seguenti limiti:
a) 2 contratti a termine nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti a termine nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;
c) 4 contratti a termine nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
E' previsto per il lavoratore assunto con tale contratto un periodo di conservazione del posto di lavoro pari a giorni 70, da computarsi per sommatoria nel caso di più periodi di malattia. Nell'ambito di detto periodo l'azienda erogherà un trattamento economico eguale a quello spettante per i dipendenti di eguale qualifica (operai e impiegati).
Il contratto di lavoro di cui al presente articolo non può essere sottoscritto da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi.
Tale tipologia contrattuale non si applica per i lavoratori inquadrati nella categoria F del Settore Legno, Arredamento, Mobili e del Livello 7 del Settore Escavazione e Lavorazione dei Materiali Lapidei.

Flessibilità per il Settore Legno
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10%, da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi, per un massimo di 104 ore nell'anno; per le ore di flessibilità eccedenti le ottanta e fino al massimo delle novantasei ore verrà riconosciuta una maggiorazione del 15%; per le ore di flessibilità eccedenti le novantasei e fino ad un massimo di centoquattro, verrà riconosciuta una maggiorazione del 18%.