CCNL RAI: parte normativa del rinnovo

Seguono alcuni aspetti normativi dell’ipotesi di rinnovo siglata il 28/2/2018, tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da UNINDUSTRIA Roma e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL, l’UGL INFORMAZIONE, la LIBERSIND-CONFSAL, del CCNL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way.

Relazioni Industriali - Contributo associativo

In attuazione di quanto previsto nella Prima Parte del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10/1/2014 e nell’accordo aziendale "Protocollo delle Relazioni Industriali" del 15/7/2015, per le OO.SS. firmatarie del presente CCNL è prevista una trattenuta nei confronti dei lavoratori iscritti nella misura dell’1%, per 13 mensilità, calcolato sugli importi delle voci retributive di seguito specificate:
- minimo di stipendio
- contingenza.

Assemblee dei lavoratori

Il diritto di assemblea può essere esercitato dai lavoratori nella misura e con le modalità di seguito indicate:
- sei ore annue su iniziativa congiunta delle RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCNL sia in forma congiunta che disgiunta;
- due ore per ciascuna delle sei OO.SS. firmatarie del CCNL su iniziativa esercitata singolarmente o congiuntamente. L’utilizzazione congiunta produce la riduzione prò quota della spettanza annua di ciascuna Organizzazione.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

La durata della prestazione ridotta deve essere ricompresa nelle seguenti fasce:
- da 16 a 32 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario settimanale;
- da 69 a 138 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario mensile;
- da 832 a 1733 ore, nel caso di orario ridotto, rispetto al normale orario annuale.
In caso di part-time, la Società potrà richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari, retribuite con la maggiorazione del 10%, e straordinarie, retribuite con la maggiorazione del 50%; ove ne ricorrano i presupposti si applicheranno anche le maggiorazioni di cui all’art. 33del CCNL.
Resta inteso che per i rapporti a part time verticale su base annua in caso di superamento dell’orario giornaliero contrattuale verrà riconosciuta la maggiorazione del 10%, mentre la maggiorazione del 50% verrà attribuita solamente quando verrà superato il limite complessivo dell’orario pattuito su base annua.
L’azienda, a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, potrà variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero variare in aumento, incrementandola fino ad un massimo del 20% dell’orario contrattuale, l’entità della prestazione lavorativa.
Ai lavoratori che accettino le suddette clausole sarà riconosciuta una maggiorazione retributiva nella misura omnicomprensiva del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione utili al calcolo del compenso per lavoro straordinario per ogni giorno interessato dalla variazione.
Resta inteso che la variazione della collocazione temporale della prestazione non darà diritto alla compensazione retributiva di cui al periodo che precede laddove la stessa sia richiesta dal lavoratore interessato per sue necessità o per scelta.

Congedo parentale (c.d. "astensione facoltativa")

Oltre al periodo di congedo di maternità/paternità, nei primi dodici anni di vita del bambino, per ogni figlio ciascun genitore ha diritto ad un periodo di congedo parentale previsto dalla legge, della seguente durata:
- per la madre lavoratrice un periodo non superiore a sei mesi;
- per il padre lavoratore un periodo non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi ove l’assenza complessiva a titolo di congedo parentale sia di durata almeno pari a tre mesi;
- complessivamente, per il padre e la madre, un periodo non superiore a dieci mesi, elevabili a undici mesi qualora il padre si assenti a titolo di congedo parentale per almeno tre mesi;
- per il c.d. "genitore solo" un periodo non superiore a dieci mesi, elevabile a undici ove la condizione di genitore solo sia riferita al padre e questi si sia già assentato per congedo parentale per un periodo complessivo di almeno tre mesi.
Il congedo parentale può essere fluito dai genitori, anche contemporaneamente, in modo continuativo o frazionato (su base giornaliera o su base oraria, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero di lavoro, assumendo in via convenzionale la metà dell’orario effettivamente previsto per la giornata di assenza; a decorrere dal 1/7/2018 sarà possibile frazionare il congedo parentale, su base oraria, in misura pari ad un quarto dell’orario giornaliero di lavoro, assumendo in via convenzionale un quarto dell’orario effettivamente previsto per la giornata di assenza).
Durante il periodo di congedo parentale la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto ad un’indennità, a carico dell’Istituto assicuratore, pari al 30% della retribuzione, dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, inclusivi dell’eventuale periodo di un mese assistito dalla garanzia retributiva al 90% di cui al comma seguente. Nell’ipotesi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, il diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione è esteso fino agli otto anni di vita del bambino, nonché oltre il limite complessivo tra i genitori di sei mesi.
Tale indennità è anticipata dall’Azienda nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e, in applicazione del presente accordo, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori assunti a tempo determinato.

Al termine del congedo di maternità (c.d. "astensione obbligatoria"), la Società accorderà, alla lavoratrice che ne faccia richiesta, per un ulteriore mese di congedo fruito senza soluzione di continuità, con garanzia del 90% della retribuzione lorda fissa mensile, integrando fino a tale misura complessiva l’eventuale indennità liquidata dall’Istituto assicuratore. Il medesimo trattamento viene applicato al lavoratore che fruisca del congedo di paternità.
Il congedo parentale compete ai genitori anche nel caso di adozione (nazionale ed internazionale) e di affidamento (adottivo e non preadottivo), secondo le stesse regole applicate ai genitori biologici. In particolare, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. L’indennità INPS pari al 30% della retribuzione compete per i periodi di congedo parentale fruiti entro i sei anni dall’ingresso del minore in famiglia e per una durata massima complessiva tra i genitori di sei mesi.

Malattia ed infortuni sul lavoro
 

Salvo quanto espressamente previsto per il caso di infortunio sul lavoro, in caso di malattia la Società conserverà il posto al lavoratore per un periodo di 24 mesi durante il quale gli corrisponderà l’intera retribuzione per i primi 8 mesi e metà della retribuzione per i successivi 8 mesi. Il trattamento come sopra previsto è frazionabile cumulandosi i singoli periodi di malattia intervenuti nel corso dei 24 mesi.
Si conferma che l’integrazione in parola sarà riconosciuta al personale regolato dal presente CCNL occupato tanto con contratto a tempo indeterminato, che a termine, per tutto il personale, compreso quello operaio. In particolare, per gli operai con contratto a termine le parti si danno atto che l’integrazione sarà corrisposta solo per le malattie in essere a partire dal 1/6/2018.
Nel caso che la malattia certificata si protragga in una giornata di festività abolita o spostata coincidente con la domenica, resta inteso che al lavoratore ammalato sarà corrisposto il solo trattamento indennitario a carico dell’INPS, eventualmente integrato dalla quota di retribuzione a carico dell’azienda, in luogo del trattamento delle festività coincidenti con la domenica.
Le Parti si danno atto che i trattamenti di malattia già corrisposti dall’1/9/2017, ovvero dall’entrata in vigore dell’obbligo contributivo da parte dell’INPS per il personale del settore spettacolo, hanno carattere integrativo, nonché di anticipazione delle prestazioni dovute per legge dal medesimo Istituto nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato e, in applicazione del presente accordo, nei confronti dei lavoratori a tempo determinato.
Resta inteso che al personale operaio assunto a tempo determinato, per le malattie in essere al 31/5/2018, l’Azienda erogherà il trattamento retributivo a proprio carico solo per il periodo c.d. "di carenza", mentre nessuna integrazione sarà riconosciuta rispetto all’indennità corrisposta dall’INPS.
Per il medesimo personale, invece, in caso di infortunio sul lavoro l’azienda oltre ad erogare il trattamento retributivo a proprio carico per il periodo c.d. "di carenza", laddove l’infortunio sia riconosciuto come indennizzabile da parte dell’INAIL, provvederà ad integrare fino alla misura prevista dalle norme del CCNL la prestazione previdenziale liquidata dall’Istituto assicuratore per tutta la durata dell’evento indennizzato.
I lavoratori affetti da una invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 51%, in aggiunta ai trenta giorni di congedo per cura, già esclusi dal computo della malattia in base alle vigenti disposizioni di legge, previo esaurimento di questi ultimi, un ulteriore periodo per un totale di sessanta giorni di congedo al verificarsi dei medesimi presupposti di legge.

Diritto allo Studio

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame e, in caso di superamento dell’esame stesso, per i due giorni precedenti. Per l’esame finalizzato al conseguimento del diploma di scuola media superiore verranno concessi complessivi venti giorni. Per la discussione della tesi di laurea vengono concessi tre giorni di permesso retribuito. Per lo svolgimento dell’esame relativo a Master legalmente riconosciuti dalle Università italiane o analoghi corsi di perfezionamento/specializzazione post-universitaria, vengono riconosciuti permessi retribuiti per il giorno di svolgimento dell’esame e, soltanto a condizione che il lavoratore abbia esaurito i permessi "PR" e "PF" spettanti per l’anno e non abbiano più di 10 giorni arretrati di ferie relativi ad anni precedenti, per i due giorni antecedenti a quello d’esame.

Classificazione del personale

Il nuovo sistema classificatorio, tranne per le nuove figure professionali, andrà a regime il 1/1/2022, in seguito ai passaggi di livello previsti dall’armonizzazione di detto sistema.