Vademecum sulla gestione del flusso telematico 730

L’Agenzia delle Entrate illustra le diverse fasi del flusso telematico relativo ai risultati contabili delle dichiarazioni Modello 730, che interessano i diversi soggetti coinvolti (contribuente, sostituto d’imposta, Caf e professionisti intermediari, la stessa Agenzia delle entrate) dall’adozione/variazione della sede telematica per la ricezione dei dati, alle operazioni di conguaglio (Circolare 12 marzo 2018, n. 4/E).

Nel rapporto tra il contribuente (che presenta il modello 730), il CAF o professionista (che fornisce assistenza al contribuente) e il datore di lavoro (che in qualità di sostituto d’imposta effettua il conguaglio delle imposte dovute o rimborsate in base al 730), l’Agenzia delle Entrate ha assunto un ruolo centrale nella gestione dei flussi informativi, ponendosi come tramite nella raccolta dei risultati contabili dei Modelli 730 (sia presentati direttamente che per mezzo di un intermediario), che poi mette a disposizione del sostituto d’imposta, a cui sono demandate le operazioni di rimborso o trattenuta delle imposte liquidate.
Dal 2015 questo processo di gestione e trasferimento dei dati è completamente informatizzato, con l’obbligo per il sostituto d’imposta di adottare una sede telematica (ENTRATEL o FISCONLINE) propria o di un intermediario, sul quale ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni Modello 730 dei propri dipendenti, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Nel corso degli anni la disciplina è stata oggetto di modifiche e adeguamenti.
Con la Circolare n. 4/E l’Agenzia delle Entrate illustra le diverse fasi del flusso telematico, secondo un cronoprogramma che individua gli adempimenti da effettuare in considerazione dei termini stabiliti per ciascuno:
- Comunicazione sede telematica per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (Modello 730-4), nelle diverse ipotesi di nuova comunicazione, variazione e revoca per cessazione attività;
- Comunicazione di cessazione dell’incarico di delega alla ricezione dei modelli 730-4 presso un CAF o professionista;
- Flusso telematico dati 730-4;
- Mancata messa a disposizione dei 730-4 in caso di presentazione diretta della dichiarazione (via web);
- Richiesta di re-inoltro file 730-4;
- Controlli preventivi in caso di rimborsi di imposte con particolari caratteristiche;
- Conguaglio da effettuare risultante nel modello 730-4 e ipotesi di diniego del conguaglio da parte del sostituto d’imposta.

Comunicazione della sede telematica

I sostituti d’imposta, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i predetti risultati contabili (cd. "flusso telematico dei modelli 730-4").
La scelta della sede telematica è effettuata attraverso la compilazione del quadro CT, all’interno della Certificazione Unica (CU), ovvero dell’apposito Modello CSO.
Il quadro CT deve essere utilizzato esclusivamente quando la comunicazione è effettuata per la prima volta, e va compilato per ogni fornitura di certificazioni uniche contenente almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In caso di più invii, viene assunta la sede telematica indicata nell’ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.
Dopo la prima metà del mese di marzo è sospesa la possibilità di compilare e inviare il quadro CT.
In alternativa, è possibile utilizzare il Modello CSO per la prima comunicazione della sede telematica, quando non c’è l’obbligo di presentazione di almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
Il Modello CSO deve essere utilizzato, inoltre, per modificare:
- la sede telematica propria o dell’intermediario già scelto;
- l’intermediario con altro intermediario;
- l’utenza telematica da Fisconline a Entratel;
- l’intermediario con il sostituto stesso o viceversa.
In tal caso, nel modello CSO è richiesta l’indicazione del numero di protocollo della precedente comunicazione. In particolare, se la variazione riguarda un precedente modello CSO va indicato il protocollo composto di 23 cifre attribuito all’ultimo modello trasmesso e regolarmente acquisito; invece, se la variazione riguarda dati trasmessi con il quadro CT, deve essere indicato il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale "999999"). I numeri di protocollo possono essere rilevati dalle relative ricevute di trasmissione, o dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta oppure richiesti a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate con apposita istanza.
In ogni caso, nel modello CSO è richiesta, altresì, l’indicazione del numero di protocollo del modello 770 presentato dal sostituto d’imposta nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione.
Il modello CSO non può essere trasmesso tra il 23 gennaio e il 25 marzo.
In caso di cessazione dell’attività deve essere presentato il modello CSO, compilando la sezione di revoca.
La comunicazione produce effetti il giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione o per i quali non risulti già fornita al soggetto che ha prestato l’assistenza la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione.

Cessazione dell’incarico

Qualora il sostituto d’imposta non comunichi con il modello CSO la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate dai propri dipendenti, questi può comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega, inviando dal proprio indirizzo PEC una comunicazione all’indirizzo "agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it", specificando nel campo "Oggetto" del messaggio: Comunicazione di cessazione dall’incarico di ricevere i modelli 730-4.
Nella comunicazione deve essere indicato: codice fiscale e recapito telefonico dell’intermediario; codice fiscale del sostituto d’imposta; numero di protocollo della comunicazione contenente la delega; data di cessazione dall’incarico.
In allegato alla e-mail deve essere inviata copia della lettera di cessazione dall’incarico indirizzata al sostituto d’imposta da cui si evinca la data certa di trasmissione.
L’Agenzia delle Entrate, accertata la regolarità della richiesta pervenuta, contatta il sostituto d’imposta via PEC, con invito a presentare la comunicazione di variazione.

Flusso telematico dati 730-4

Il flusso telematico dei dati contenuti nel modello 730-4 deve essere trasmesso da parte dei CAF e dei professionisti che forniscono assistenza, sempre in allegato alla dichiarazione modello 730, eccetto:
- per le dichiarazioni presentate in assenza di sostituto d’imposta;
- contribuente con sostituto d’imposta INPS.
La Circolare n. 4/E precisa che anche nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta ai propri dipendenti, i dati dei modelli 730-4 devono sempre essere trasmessi unitamente ai dati della dichiarazione modello 730, al fine di ricevere i risultati contabili per il conguaglio dall’Agenzia delle Entrate.
I dati sono resi disponibili ai sostituti d’imposta a partire dall’ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre.
A partire dalla prima decade di luglio, l’Agenzia delle Entrate fornisce al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d’imposta indicando nella ricevuta il codice SI.
Per ciascuna fornitura di modelli 730 trasmessi, l’Agenzia delle Entrate fornisce mensilmente al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, la ricevuta di riepilogo contenente:
- i dati dei modelli 730-4 resi disponibili (codice SI);

- i dati (eventuali) dei modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione, per assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica o in presenza di ambiente di sicurezza non valido (codice NO);
- i dati (eventuali) dei modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione, per le dichiarazioni soggette a controllo preventivo (codice CO).
Nella seconda ipotesi i risultati contabili devono essere inviati al sostituto d’imposta, da parte del CAF o del professionista, utilizzando i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.). In tal caso il sostituto d’imposta è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.
Nel caso, invece, di dichiarazioni soggette a controllo preventivo il modello 730-4 non deve essere trasmesso al sostituto d’imposta, pena l’applicazione della sanzione amministrativa da 516 a 5.165 euro a carico del CAF o professionista.

Mancata messa a disposizione dei 730-4 in caso di presentazione diretta della dichiarazione (via web)

Per le dichiarazioni 730 precompilate presentate direttamente via web l’Agenzia delle entrate informa il contribuente della mancata messa a disposizione dei 730-4 (assenza di comunicazione CSO/CT da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica) mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail necessariamente indicato dal contribuente stesso in fase di presentazione diretta della dichiarazione.
Poiché la dichiarazione risulta regolarmente presentata, se emerge un debito il contribuente dovrà soltanto effettuare i pagamenti con il modello F24.
Se il risultato è a credito il contribuente può, alternativamente:
- Presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (i dati del sostituto d’imposta possono essere anche quelli già indicati nella eventualità che il sostituto abbia nel frattempo provveduto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’indirizzo telematico) o indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione "senza sostituto";
- rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite Caf/professionista con modalità "senza sostituto" l’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre.

Richiesta re-inoltro file 730-4

Le comunicazioni CSO di variazione non producono effetti con riferimento ai risultati contabili già messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sulla sede telematica sostituita.
In tal caso, per ottenere il re-inoltro dei risultati contabili sulla nuova sede telematica è necessario inoltrare apposita richiesta, dal proprio indirizzo PEC all’indirizzo "agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it", specificando nel campo "Oggetto" del messaggio: Richiesta re-inoltro file 730-4.
Nella richiesta deve essere indicato necessariamente il codice fiscale dell’intermediario e quello del sostituto d’imposta e la data di variazione della CSO sostitutiva. Il re-inoltro dei dati eseguita, mediante quattro inoltri mensili, a partire dalla prima decade del mese di agosto.

Controlli preventivi

L’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi sulle dichiarazioni modificate rispetto a quella precompilata, con esito a rimborso di importo superiore a 4.000 euro ovvero in presenza di elementi di incoerenza, come individuati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2017.
Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva.
Qualora dalla dichiarazione emerga il secondo o unico acconto relativo all’Irpef o alla cedolare secca, il contribuente è tenuto a effettuare autonomamente il versamento.
In caso di presentazione diretta della dichiarazione, l’applicazione del controllo preventivo è comunicata al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione della dichiarazione.
In caso di presentazione tramite CAF/professionista o sostituto d’imposta, l’Agenzia delle entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio sulla retribuzione e ne informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (codice CO nella ricevuta), il quale a sua volta è tenuto a informare il contribuente.
Se il sostituto d’imposta è l’INPS, l’Agenzia delle Entrate segnala a quest’ultimo le posizioni sottoposte a controllo. L’INPS a sua volta non effettua il rimborso e ne dà comunicazione al Caf/professionista per la successiva informazione al contribuente.
In ogni caso l’eventuale secondo o unico acconto dovuto deve essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre. Anche gli altri acconti, eventuali, devono essere versati con modello F24, alle scadenze ordinarie.

Conguaglio e ipotesi di diniego

In base al risultato contabile, il sostituto d’imposta aggiunge o sottrae, rispettivamente, il debito o credito, dalle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. In particolare, se il risultato contabile evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno; di tale evenienza il sostituto deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.
In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare, prescindendo dall’entità delle ritenute riferite al singolo dipendente.

Il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio ne deve dare comunicazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
- non è mai esistito;
- è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730 (1° Aprile).
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che nelle ipotesi particolari di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione successivamente alla data di avvio della presentazione del modello 730 ma prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente. Resta ferma la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
Le funzionalità che consentono ai sostituti d’imposta l’invio del diniego sono rese disponibili a partire dai primi giorni del mese di luglio fino alla seconda decade di dicembre.
Il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale è tenuto a comunicare al contribuente il diniego del sostituto d’imposta al fine di consentire di effettuare le necessarie verifiche e la presentazione della dichiarazione integrativa.
L’invio di un diniego non può essere annullato né rettificato. In caso di invio di un diniego effettuato per errore dal sostituto d’imposta, quindi, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa indicando i dati dello stesso sostituto d’imposta.
In caso di presentazione diretta della dichiarazione (via web), l’Agenzia delle Entrate provvede a dare comunicazione del diniego al contribuente telematicamente con un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione diretta della dichiarazione. Se dalla dichiarazione emerge un debito, il contribuente deve provvedere al versamento tramite modello F24. Se, invece, il risultato è a credito può, alternativamente:
- presentare un modello 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione "senza sostituto";
- rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.