Prassi - INPS - Messaggio 12 marzo 2018, n. 1085

Art. 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018). Nuovi limiti ai controlli propedeutici al pagamento delle pensioni. Modifica alle disposizioni in materia di verifica degli inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento di cui all’art. 48 - bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché al DM 18 gennaio 2008, n. 40, e dirette alle pubbliche amministrazioni. Istruzioni operative per i pagamenti delle pensioni e delle indennità di fine servizio o di fine rapporto

 

Premessa

L’art. 48 - bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento il cui ammontare complessivo sia pari o superiore a detto importo e, in caso affermativo, che non procedano al predetto pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni) ha poi regolamentato le modalità di attuazione del citato art. 48 - bis, prevedendo una procedura di verifica, a carico dell’Amministrazione pubblica, della situazione debitoria del destinatario del pagamento superiore a 10.000 euro, nonché di sospensione dello stesso (o di parte di esso) per un periodo di trenta giorni.

L’art. 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 - 2020) ha apportato significative modifiche al citato art. 48 - bis del DPR n. 602, nonché al DM n. 40/2008.

In particolare, per quanto qui di interesse, i commi 986 e 987 dell’art. 1 della citata legge n. 205/2017 hanno modificato il comma 1 dell’art. 48 - bis del già menzionato DPR 602/1973 e gli articoli 1 e 2 del DM 40/2008 riducendo da € 10.000 ad € 5.000 l’importo del pagamento oltre il quale le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente attivare la procedura di verifica degli inadempimenti derivanti da cartelle di pagamento non saldate da colui che deve ricevere detto pagamento.

Inoltre, il medesimo comma 987, modificando l’art. 3, IV comma, del DM 40/2008, ha elevato a 60 giorni l’intervallo di tempo durante il quale il soggetto pubblico che sta effettuando il pagamento deve sospendere lo stesso, o parte di esso, in attesa che l’agente della riscossione notifichi l’ordine di versamento delle somme dovute dal beneficiario del pagamento pubblico, ovvero che accadano altri eventi che abbiano l’effetto di eliminare le pendenze del medesimo beneficiario.

Si aggiunge che, ai sensi del successivo comma 988, la nuova soglia ed il nuovo termine di sospensione del pagamento hanno efficacia a partire dal 1° marzo 2018.

Si forniscono di seguito le indicazioni operative, sia per quanto riguarda i pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto sia per quanto riguarda i trattamenti pensionistici.

 

1. Pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto.

In considerazione di quanto esposto, pertanto, a partire dal 1° marzo 2018 è attivata la procedura di verifica in argomento su tutti i destinatari dei pagamenti a titolo di indennità di fine servizio o di fine rapporto il cui importo netto superi i 5.000 euro; qualora risulti l’inadempimento, la prestazione previdenziale andrà accantonata secondo la misura prevista dall’art. 545, III comma, c.p.c., ed il relativo pagamento sospeso per un massimo di 60 giorni.

 

2. Pagamento delle pensioni

In coerenza coi nuovi limiti, si comunica che le procedure sono state adeguate.

Si confermano le attività da effettuare a cura delle sedi, illustrate con il messaggio n. 23989 del 30 ottobre 2008, al quale si fa rinvio.

Per agevolare il lavoro degli operatori, viene proposta la seguente segnalazione:

Prima di effettuare il pagamento di importi pari o superiori a 5.000 euro è fatto obbligo di verificare presso l’amministrazione finanziaria se al beneficiario sono state notificate cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo.

Si rammenta che sono escluse dal procedimento di verifica ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73, le prestazioni assistenziali (cat.044, 077, 078), le rendite INAIL (cat. da 700 a 799) e le prestazioni VOCRED (cat.027), VOCOOP (cat. 028), VOESO (cat. 029) erogate per conto di soggetti diversi dall’Istituto.