Prassi - PREVINDAI - Statuto 26 febbraio 2018

Fondo Di Previdenza A Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali Statuto

PARTE I

Identificazione e scopo del Fondo

Art. 1

Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. È costituito "Il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali", denominato "PREVINDAI Fondo Pensione", di seguito "Fondo", in attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 1989 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione statale (ASAP) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) (di seguito denominato "fonte istitutiva"); esso dà inoltre attuazione ai successivi accordi sindacali intervenuti tra le parti contraenti - Confindustria, quale parte istitutiva datoriale, e Federmanager, quale parte istitutiva dirigenziale (dette anche "parti istitutive"). Il Fondo è stato costituito il 4 ottobre 1990.

2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.

3. Il Fondo ha sede in Roma.

 

Art. 2

Forma giuridica

 

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito "COVIP").

 

Art. 3

Scopo

 

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

 

PARTE II

Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

 

Art. 4

Regime della forma pensionistica

 

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

 

Art. 5

Iscritti

 

1. Possono esercitare la facoltà di adesione ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare, anche tramite il solo conferimento del TFR, con gli effetti previsti dagli accordi sindacali tempo per tempo vigenti, i dirigenti alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al successivo co. 4, non iscritti al Fondo.

1bis. Possono altresì esercitare la facoltà di adesione, con il solo trasferimento della posizione maturata, i dirigenti con posizione in fase di accumulo, già alle dipendenze delle imprese e dei soggetti di cui al successivo co. 4, per i quali operino iniziative, casse o fondi sostitutivi di Previndai, posti in liquidazione o che, per accordo sindacale, non possano più accogliere contribuzione attiva in quanto destinata a Previndai.

2. Restano iscritti i titolari di una posizione previdenziale complementare presso il Fondo.

3. Sono altresì iscritti coloro che hanno aderito con conferimento tacito del TFR.

4. Sono iscritti al Fondo le imprese e tutti gli altri soggetti che applichino, nei confronti dei dirigenti di cui ai precedenti commi 1 e 3, il C.c.n.l. per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra le parti di cui all'art. 1, co. 1, per i quali non operino iniziative, casse o fondi comunque diretti ad assicurare, a favore dei dirigenti, con il contributo delle imprese stesse, forme previdenziali complessivamente analoghe, sempreché rientranti nell'ambito di applicazione della normativa in materia di previdenza complementare. Sono inoltre iscritti anche le imprese e tutti gli altri soggetti tenuti all’applicazione di un Contratto collettivo nazionale per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, ancorché diverso da quello di cui al primo periodo, ma comunque sottoscritto da almeno una delle parti di cui all’art. 1, co. 1, a condizione che detto contratto preveda la possibilità di iscrizione al Fondo dei dirigenti che non risultino già destinatari di altre forme di previdenza complementare a carattere negoziale, ferma restando la composizione degli Organi statutari di cui all’art. 15, co. 1, e 18, co. 1, nonché 24, co. 3; in ogni caso l’iscrizione è subordinata all’assenso delle parti contraenti di cui all’art. 1, co. 1, risultante dalla sottoscrizione di specifico accordo. Detta iscrizione, oltre l’integrale rispetto dello Statuto tempo per tempo vigente, comporta il medesimo trattamento contributivo ed erogativo, con gli effetti temporali previsti dal contratto suddetto.

5. L'adesione di cui ai commi precedenti, che comporta l’impegno a contribuire al Fondo ai sensi del successivo art. 8, esplica i suoi effetti anche ai fini di futuri rapporti di lavoro con aziende per le quali ricorrano le condizioni di cui al quarto comma.

6. L'iscrizione, previa adesione da parte dei dirigenti di cui al primo comma, si effettua secondo le disposizioni di cui al successivo art. 33.

 

Art. 6

Scelte di investimento

 

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. È inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. Il dirigente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’iscritto può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti. Fra l’una e l’altra opzione di cui al presente comma deve trascorrere almeno un anno.

In relazione all’attivazione di comparti, l'iscritto può indicare i comparti prescelti, secondo modalità e termini definiti dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'attivazione medesima. In mancanza della predetta indicazione, la posizione si intende confermata nel comparto ovvero nei comparti di appartenenza. Qualora uno o più comparti di appartenenza siano inidonei ad accogliere nuova contribuzione, in assenza di indicazione dell’iscritto, questa verrà destinata al comparto a più basso profilo di rischio, espressamente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione con regolamento di gestione fissa le quote minime da destinare a ciascun comparto, i tempi tecnici delle collocazioni, le conseguenze della mancata scelta del/i comparto/i all’atto dell’adesione ovvero dell’acquisizione dell’accantonamento costituito presso altro fondo, la procedura di interpello, l’allocazione d’ufficio, ed in generale ogni aspetto operativo connesso all’adesione al Fondo.

4. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

Nei limiti di cui al precedente co. 1, il Consiglio di Amministrazione definisce per ciascun comparto finanziario la natura e la quantità degli investimenti di cui si compone nonché le linee di indirizzo gestionale, dandone opportuna informazione agli iscritti ed ai potenziali aderenti tramite la Nota Informativa.

5 . In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell’iscritto; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

6. Ciascun comparto finanziario potrà essere disattivato dall'Assemblea su proposta del Consiglio, qualora il patrimonio netto dello stesso si riduca per almeno 2 esercizi consecutivi al di sotto della massa critica, originariamente o successivamente stabilita dal Consiglio medesimo. Comunque, nell'ambito del Fondo devono restare operanti almeno un comparto assicurativo, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ed uno finanziario.

7. Nel regolamento di gestione sono analiticamente specificate le conseguenze della disattivazione per gli iscritti, l’esercizio o meno del diritto d’opzione, il riscatto anticipato, e più in generale tutte le questioni attinenti all’operatività dei comparti.

 

Art. 7

Spese

 

1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a1) direttamente a carico dell’iscritto in percentuale dei contributi versati, comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie;

a2) indirettamente a carico dell’iscritto in percentuale del patrimonio del singolo comparto;

b) spese in cifra fissa a carico dell’iscritto collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

- trasferimento ad altra forma pensionistica;

- riscatto anticipato della posizione individuale;

- anticipazioni e reintegro delle stesse;

- riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo;

- mantenimento per oltre due anni della posizione non alimentata da nuovi contributi e nel caso di iscritti che abbiano destinato la posizione maturata a comparto/i diverso/i da quello/i di destinazione della contribuzione corrente;

- mantenimento della posizione da parte degli aderenti ex art.5, co. 1bis;

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite;

d) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota Informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.

3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite le spese gravanti sugli iscritti ed i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel Bilancio, nella Nota Informativa e nella comunicazione periodica.

4. Le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli iscritti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo sono prelevate o confluiscono in apposito fondo di riserva iscritto a Bilancio salvo diversa decisione dell’organo assembleare.

 

PARTE III

Contribuzione e Prestazioni

 

Art. 8

Contribuzione

 

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del dirigente, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei dirigenti iscritti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, co. 2, del Decreto.

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l’iscritto determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico secondo i criteri stabiliti dalle fonti istitutive e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati secondo le modalità stabilite dagli Accordi, tempo per tempo vigenti, sottoscritti dalle parti contraenti di cui all’art. 1, co. 1, quali parti istitutive.

4. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.

5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. Il versamento degli importi dovuti al Fondo in base a quanto disposto dai commi precedenti, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand’anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.

8. Fermo restando quanto previsto dagli accordi istitutivi e la conseguente attività di recupero delle omissioni contributive, posta in essere d’iniziativa dal Fondo, nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualvolta ritenga, in base all'esame delle singole eccezionali situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'art. 1201 Codice Civile, salva l’operatività del fondo di cui al Decreto Legislativo n. 80/92.

9. L'iscritto può proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Il Consiglio di Amministrazione regola modalità e termini per il versamento al Fondo di detta contribuzione.

10. In caso di mancato o ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua, determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di tre punti.

11. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma precedente è aumentato, per ciascun mese intero successivo ai primi due e fino al trentaseiesimo mese successivo, rispettivamente di 0,3 e di 0,2 punti percentuali per i mesi compiuti entro 31/12/2013 e quelli compiuti successivamente.

12. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del rendimento assicurativo ovvero della valorizzazione finanziaria relativi alla posizione individuale medesima.

L'eventuale residuo è destinato alle finalità specificate in Nota Informativa.

13. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di invio del predetto invito.

 

Art. 9

Determinazione della posizione individuale

 

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti delle posizioni pensionistiche, dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite e dagli interessi di mora destinati alla posizione ai sensi dell’art. 8, è ridotta da riscatti parziali, anticipazioni ed oneri gravanti sulla posizione.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell’iscritto, di cui all’art. 7, co. 1, lett. a), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti prescelti dall’iscritto. Il rendimento dei comparti Finanziari è calcolato come variazione del valore della quota degli stessi nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.

5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun iscritto ai comparti Finanziari con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il rendimento del comparto Assicurativo viene calcolato e riconosciuto in base ai criteri riportati nella convenzione assicurativa tempo per tempo vigente.

7. Ulteriori specificazioni sul calcolo dei rendimenti nei comparti sono contenuti nella Nota Informativa.

 

Art. 10

Prestazioni pensionistiche

 

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’iscritto che prosegue volontariamente la contribuzione dopo il pensionamento ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L’iscritto che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell’erogazione della RITA l’iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

8. L’iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità a favore dell’iscritto, il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.

9. L’iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dalla quale derivi una posizione pensionistica complementare che sia stata conservata, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L’iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 12, commi 6 e 7.

 

Art. 11

Erogazione della rendita

 

1. Per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle disposizioni per i fondi pensione preesistenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

2. A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, risultante dal comparto Assicurativo, garantito, e/o dai comparti Finanziari, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia le cui caratteristiche sono specificate nella Nota Informativa.

 

Art. 12

Trasferimento e riscatto della posizione individuale

 

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto, che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa da cui derivi l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente da cui derivi la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa da cui derivi l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare il 50% o il 100% dell’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art. 14, co. 5 del Decreto, nell’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione necessaria al Fondo, e sempre che non si determinino entro 6 mesi le condizioni per l’esercizio della facoltà di trasferimento di cui all’art. 14, co. 2, lett. a), del Decreto; ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto, il dirigente presenta domanda corredata da dichiarazione responsabile di mancata partecipazione a detta forma pensionistica complementare. In caso di riscatto del 50%, il residuo potrà essere richiesto, esclusivamente in unica soluzione, trascorsi almeno sei mesi dal precedente riscatto, sempreché permangano i requisiti;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. All'iscritto che raggiunga il diritto al pensionamento obbligatorio ed effettivamente lo eserciti, cessando il rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica complementare a carico del Fondo, è attribuita immediatamente la facoltà di riscatto sull’intera posizione individuale.

4. In caso di decesso dell’iscritto prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell’erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all’esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto, con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l’importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile per ciascun comparto di appartenenza, successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

7. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

 

Art. 13

Anticipazioni

 

1. L’iscritto può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), b), c) e d) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’iscritto e in qualsiasi momento, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

6. Le anticipazioni di cui al co. 1, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

 

PARTE IV

Profili organizzativi

 

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

 

Art. 14

Organi del Fondo

 

1. Sono Organi del Fondo:

- l'Assemblea;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei Sindaci.

 

Art. 15

Assemblea - Criteri di costituzione e composizione

 

1. L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati "Rappresentanti") dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito nella fonte istitutiva, 5 nominati da Confindustria e 5 eletti dai dirigenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento elettorale emanato dalle parti istitutive.

2. I Rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora un Rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, in base a quanto previsto dal Regolamento elettorale.

Il Rappresentante subentrante ai sensi del precedente comma cessa dalla carica contestualmente ai Rappresentanti in carica all’atto della sua elezione.

 

Art. 16

Assemblea - Attribuzioni

 

1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:

a) approvazione del Bilancio annuale accompagnato dalla relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

b) nomina e revoca dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Sindaci tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità, con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente scegliendolo fra i componenti della parte in cui non è stato individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

c) scelta della società di revisione su proposta motivata del Collegio dei Sindaci ed eventuale esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti della stessa;

d) sollecitazione al Consiglio di Amministrazione per l’elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo;

e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria.

3. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione; b) scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori;

c) quant’altro le sia espressamente demandato dallo Statuto.

 

Art. 17

Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni

 

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'adempimento di cui all’art. 16, co 2, alla lett. a).

2. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai Rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando lo richieda, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo dei Rappresentanti di cui al primo comma dell’art. 15, ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei Rappresentanti di cui al primo comma dell’art. 15 o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei sette decimi dei Rappresentanti di cui al medesimo primo comma dell’art.15 o dei loro delegati.

5. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione mediante telegramma, contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno sette giorni liberi prima della data di riunione.

6. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Rappresentanti di cui al primo comma dell’art.15 o dei loro delegati.

7. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno gli otto decimi dei Rappresentanti di cui al primo comma dell’art.15 o dei loro delegati e delibera all'unanimità.

9. Qualora l'Assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, si provvederà ad una seconda convocazione.

10. Le deliberazioni assunte in seconda convocazione dall’Assemblea straordinaria sono valide con il voto favorevole dei sette decimi dei Rappresentanti di cui al primo comma dell’art.15 o dei loro delegati.

11. Ogni Rappresentante ha diritto ad un voto.

12. Ogni Rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe.

13. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, non può assumere deliberazioni comunque in contrasto con gli accordi sindacali tra le Parti contraenti di cui all’art. 1, co. 1 o in contrasto con normative secondarie, operanti per i fondi pensione preesistenti, emanate da COVIP o da altre istituzioni.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo, in territorio nazionale, indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

15. Chi presiede l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

16. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, anche non Rappresentante, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

17. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

 

Art. 18

Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

 

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti: in attuazione del principio di pariteticità, 6 designati da Confindustria, e 6 eletti dai rappresentanti dei dirigenti in Assemblea.

2. L’elezione dei componenti di parte dirigenziale avviene sulla base delle seguenti modalità:

a) liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate dalla parte istitutiva dirigenziale e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura;

b) le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri di parte dirigenziale da eleggere, oltre a tre "supplenti";

c) hanno diritto al voto i Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista;

d) risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti. Se la maggioranza indicata non è raggiunta, si procederà a nuova votazione.

I Consiglieri eletti dai Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea ed i Consiglieri designati da Confindustria costituiscono un collegio unico ed indivisibile.

3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

 

Art. 19

Cessazione e decadenza degli Amministratori

 

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza delle aziende dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, sono sostituiti per il periodo residuo su designazione di Confindustria.

2. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza dei dirigenti dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, subentrano i supplenti della lista risultata vincitrice, secondo l’ordine di lista, ovvero in mancanza vengono indette nuove elezioni. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente comma.

3. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

4. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

5. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

 

Art. 20

Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

 

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.

2. In particolare il Consiglio:

a) elegge nel proprio ambito il Presidente scegliendolo, alternativamente, per un mandato, tra i Consiglieri designati da Confindustria e, per quello successivo, tra i Consiglieri eletti dai delegati in rappresentanza dei dirigenti iscritti. Elegge altresì contestualmente il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i componenti della parte in cui non è stato individuato il Presidente;

b) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione; adotta altresì le determinazioni idonee a consentire l’adeguamento della gestione alle disposizioni normative vigenti; nomina e revoca, con la maggioranza e la composizione di cui alla successiva lett. w) il Direttore Generale Responsabile del Fondo per gli effetti previsti dall’art. 5 del Decreto, commi 2 e 3;

c) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti e previa informazione alle parti istitutive a cura del Presidente del Fondo, delibera l'adeguamento della normativa statutaria e regolamentare alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, e a seguito di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP dandone successiva informazione all'Assemblea;

d) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti delibera la sottoposizione all’Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, di eventuali proposte attinenti alle altre modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo; le proposte di modificazione dell’art. 6 devono essere deliberate, comunque, con la maggioranza e la composizione di cui alla lett. w);

e) avvia la procedura per l’elezione dei componenti l’Assemblea, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale;

f) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;

g) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni e delle opzioni di comparto, all'assetto gestorio del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;

h) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all’art. 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;

i) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata;

j) stabilisce le quote minime della contribuzione corrente ovvero della posizione maturata da destinare a ciascun comparto;

k) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 6, 12 e 13; per i predetti fini emana con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti il regolamento di gestione di cui al precedente art. 6;

l) definisce i criteri di ordine attuariale e/o finanziario coerenti con il modello gestionale prescelto, per la determinazione dell’entità della posizione individuale dell’iscritto per gli effetti di cui all’art. 14 del Decreto;

m) definisce il contenuto delle ulteriori opzioni per l’iscritto ai fini dell’erogazione delle rendite di cui all’art. 11;

n) definisce le disposizioni attuative dell’art.12 e dell'art. 13 ed emana i relativi documenti;

o) determina l'interesse di mora da applicare sui contributi versati in ritardo;

p) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;

q) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti valuta le condizioni per consentire il trasferimento collettivo e ne definisce procedura e modalità; nei casi ritenuti dallo stesso Consiglio, con apposita delibera, di particolare delicatezza, la proposta di trasferimento viene sottoposta all’esame delle parti contraenti perché esprimano il loro orientamento;

r) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti:

- determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi di cui all'art. 8 e/o dei rendimenti finanziari di essi, da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'art. 7;

- può determinare, periodicamente, l’importo di partecipazione alle spese di gestione nelle ipotesi di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), nonché conseguenti all'esercizio di facoltà individuali, di cui al co. 1, lett. b) del medesimo articolo;

- stabilisce le modalità di ripartizione degli oneri comuni a più comparti;

s) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il Bilancio annuale, nonché la relazione sulla gestione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alla attività svolta dal Fondo; predispone ogni forma di rendicontazione necessaria in conformità alle disposizioni normative vigenti, ivi compreso il prospetto ufficiale del valore e della composizione del patrimonio;

t) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti, sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;

u) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del settore assicurativo e/o del settore finanziario, a livello nazionale e/o internazionale; gestisce la procedura di selezione dei gestori finanziari secondo il disposto di cui all’art. 6, co. 6 del Decreto;

v) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la politica di investimento e i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, deliberando la loro eventuale variazione;

w) con la maggioranza degli otto dodicesimi dei componenti delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative e/o finanziarie anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento, nel rispetto delle procedure approvate da COVIP, operanti per i fondi pensione preesistenti; per quanto concerne la stipulazione di convenzioni finanziarie valgono le previsioni di cui all’art. 27, commi 3 e 4; individua la banca depositaria cui affluiscono le risorse destinate ai comparti Finanziari e definisce i contenuti della relativa convenzione. Per queste delibere è necessaria la presenza di almeno 5 componenti (di cui almeno 2 per parte) in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) ad f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

x) esercita il diritto di voto relativo ai valori mobiliari nei quali risultano investite le risorse dei comparti finanziari, anche attraverso apposita delega;

y) valuta i risultati ottenuti dalle imprese assicurative e dai gestori finanziari mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili.

Relativamente ai gestori finanziari, la valutazione è effettuata in base a quanto previsto nell'art. 27, co.5;

z) con la maggioranza e la composizione di cui alla lett. w) e nella ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 6, co. 5 può deliberare la proposta all'Assemblea di disattivazione di comparti;

aa) predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell’equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Sindaci. Della circostanza il Presidente dà preventivamente comunicazione alla COVIP, ai sensi dell’art. 15, co. 4 del Decreto;

ab) in relazione all’attivazione di comparti, definisce le modalità ed i termini con cui l’iscritto può indicare i comparti prescelti;

ac) qualora uno o più comparti sia inidoneo ad accogliere nuova contribuzione, individua il comparto a più basso profilo di rischio al quale destinare, in assenza di indicazione dell’iscritto, la nuova contribuzione.

 

Art. 21

Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

 

1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, telefax o email, da inviare ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione.

2. In casi di particolare urgenza il termine di convocazione è ridotto alla metà.

3. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda. È consentita agli Amministratori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in video conferenza, purché il Segretario affianchi il Presidente nella sede da questi prescelta, divenendo quest’ultima la sede formale della riunione. Il numero massimo dei Consiglieri collegabili in teleconferenza o video conferenza non può essere superiore a due; il Presidente accerta - dandone atto a verbale - l’identità dei Consiglieri, presenti e collegati in tele o videoconferenza.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere presente più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i sette dodicesimi dei componenti.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto indicato nell’art. 20 per i casi nei quali è richiesta la maggioranza e la composizione ivi specificata.

7. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto da un segretario anche non Consigliere, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto oltre che da quest’ultimo anche da chi presiede il Consiglio.

8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, primo comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

 

Art. 22

Presidente e Vice Presidente

 

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vice Presidente ovvero - in casi eccezionali - ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Sovraintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.

4. Il Presidente trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota nella quale è descritto il contenuto della variazione stessa.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.

6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

7. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporanei del Vice Presidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

 

Art. 23

Direttore Generale responsabile del Fondo

 

1. Il Direttore Generale responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall’incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Generale responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l’assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Direttore Generale responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Direttore Generale responsabile del Fondo:

-· verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;

- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull’attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull’adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

7. Il Direttore Generale responsabile del Fondo ha l’obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

 

Art. 24

Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

 

1. È costituito un Collegio dei Sindaci, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, ed in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

2. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.

3. In attuazione del principio di pariteticità, di essi 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono designati da Confindustria, e 3 componenti effettivi e 2 supplenti sono eletti dai Rappresentanti dei Dirigenti in Assemblea.

4. l’elezione dei 3 componenti effettivi e dei 2 supplenti di parte dirigenziale avviene sulla base delle seguenti modalità: liste di candidati, da depositarsi presso la sede del Fondo almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea dei Rappresentanti in prima convocazione, possono essere presentate dalla parte istitutiva dirigenziale e/o da almeno la metà dei Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea. Ciascun Rappresentante può sottoscrivere una sola lista. Unitamente alla lista, entro lo stesso termine, deve essere depositata dichiarazione dei singoli candidati per accettazione della candidatura; le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei Sindaci di parte dirigenziale da eleggere, oltre a due supplenti; hanno diritto al voto i Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea, ciascuno dei quali può votare una sola lista; risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti.

I componenti eletti dai Rappresentanti dei dirigenti in Assemblea ed i componenti designati da Confindustria costituiscono un collegio unico ed indivisibile.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti.

7. La carica di componente del Collegio dei Sindaci è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 16.

9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

 

Art. 25

Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

 

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio propone, con motivazione, all’Assemblea la nomina della società di revisione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

3. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

 

Art. 26

Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

 

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.

2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, telefax o email, da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni liberi prima della data di riunione. In casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto alla metà.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile.

 

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

 

Art. 27

Incarichi di gestione

 

1. Per la gestione delle risorse, il Fondo può utilizzare sia convenzioni di natura assicurativa, sia convenzioni di natura finanziaria, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione, stipulate con gestori abilitati ai sensi delle specifiche normative vigenti.

2. Le risorse del Fondo destinate ai comparti Finanziari sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile ai fondi pensione preesistenti.

3. I soggetti gestori finanziari sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità  gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, ed i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle disposizioni operanti per i fondi pensione preesistenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa applicabile ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì fattori qualitativi e quantitativi per il controllo dell’attività dei gestori e dei relativi risultati.

 

Art. 28

Banca depositaria

 

1. Le risorse del Fondo destinate ai comparti Finanziari sono depositate presso un’unica banca depositaria, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo nel rispetto della normativa applicabile ai fondi pensione preesistenti.

3. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.

 

Art. 29

Conflitti di interesse

 

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

 

Art. 30

Gestione amministrativa

 

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;

b) la tenuta della contabilità;

c) la raccolta e gestione delle adesioni;

d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;

e) la gestione delle prestazioni;

f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;

g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli iscritti;

h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. L'assetto amministrativo-contabile del Fondo è definito dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

 

Art. 31

Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

 

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa vigente per i fondi pensione preesistenti.

2. Il Presidente del Fondo sovraintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il Bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni normative vigenti.

 

Art. 32

Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

 

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società di revisione incaricata anche del controllo contabile.

3. Il Bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della società di revisione incaricata anche del controllo contabile restano depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché ciascun componente possa prenderne visione.

4. Il Bilancio e le relazioni che l'accompagnano vengono trasmesse, entro il mese di maggio di ciascun anno, alle Organizzazioni sindacali firmatarie degli Accordi di cui all’art. 1.

 

PARTE V

Rapporti con gli iscritti

 

Art. 33

Modalità di adesione

 

1. L'adesione al Fondo avviene su moduli predisposti dallo stesso o su documento di contenuto corrispondente e deve essere preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla Covip; nell'occasione, il dirigente effettua anche l'opzione iniziale di comparto.

2. L’adesione esplica i suoi effetti anche ai fini dell’art. 5, co. 5.

3. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

4. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

5. La domanda di adesione è presentata dall’aderente per il tramite del datore di lavoro che ugualmente la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo, anche per gli effetti di cui all’art. 8, co. 7.

6. In caso di nomina o assunzione come dirigente di soggetto che non risulti iscritto al Fondo le imprese industriali e gli altri soggetti di cui all'art. 5, co. 4 dello Statuto, devono comunicare, in caso di adesione al Fondo, i relativi dati anagrafici.

7. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e corredate di ogni elemento da quest’ultimo ritenuto necessario.

8. Sempre con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i datori di lavoro devono altresì comunicare al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con un dirigente alle loro dipendenze iscritto al Fondo.

9. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza.

 

Art. 34

Trasparenza nei confronti degli aderenti e degli iscritti

 

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota Informativa, il Bilancio e la relazione della società di revisione che esercita il controllo contabile, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13, co. 2, e tutte le altre informazioni utili all’aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni normative vigenti, viene inviata annualmente all’iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull’andamento della gestione.

 

Art. 35

Comunicazioni e reclami

 

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli iscritti nella Nota Informativa.

 

PARTE VI

Norme finali

 

Art. 36

Modifica dello Statuto

 

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all’approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell’Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

 

Art. 37

Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

 

1. Il Fondo si scioglie per delibera dell’Assemblea straordinaria ed è messo in liquidazione in caso di:

- disdetta dell'Accordo di cui all'art. 1 e sue eventuali successive modifiche, non seguita da altre intese;

- sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nell’Accordo di cui all’art. 1 o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo;

- conforme Accordo tra le parti costituenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

3. In caso di liquidazione del Fondo, l’Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative ed intese che al riguardo siano assunte dalle parti indicate nel precedente art. 1, nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni di legge.

4. In ogni caso i liquidatori provvedono all’intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

5. Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:

- trasferimento ad altro Fondo;

- riscatto della posizione individuale.

 

Art. 38

Rinvio

 

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.