Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 gennaio 2018, n. 2241

Accertamento - Mancato assoggettamento a ritenuta d’acconto - Art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Voci reddituali del proprio personale viaggiante - Buoni pasto e concorso pasti - Maggiori compensi soggetti a Irpef - Condizioni -Verificabilità

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso tempestivamente notificato l'Agenzia delle Entrate, sulla base di quattro motivi, impugnava la sentenza n. 72/01/2010, depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia il 12.07.2010.

Riferiva che a seguito di verifica fiscale presso la Autoservizi F.V.G. s.p.a. - SAF, società di autotrasporti, era contestato alla contribuente il mancato assoggettamento a ritenuta d'acconto di voci reddituali del proprio personale viaggiante, ex art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 -buoni pasto e concorso pasti-. Ne seguiva la rettifica delle dichiarazioni presentate quale sostituto d'imposta per l'accertamento dei maggiori compensi di lavoro dipendente, con recupero a tassazione a titolo di Irpef di € 44.233,57 per il 2001, di € 85.485,58 per il 2002, di € 89.491,12 per il 2003, oltre che delle sanzioni.

Impugnati gli atti impositivi, la Commissione Tributaria Provinciale di Udine con sentenza n. 95/05/07 rigettava il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in totale riforma della prima pronuncia, accoglieva le istanze della società.

L'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza del giudice d'appello, con il primo motivo per violazione dell'art. 21/B del c.c.n.I. Autoferrotramvieri del 23.07.1976, in combinato disposto con l'art. 20/B del medesimo contratto collettivo, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver qualificato l'indennità di "concorso pasto" come una indennità di trasferta, pur nella ontologica diversità della prima dalla seconda;

con il secondo motivo per violazione dell'art. 51, co. 2, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere escluso dal reddito sino alla misura di € 5,29 le prestazioni e indennità sostitutive del pasto, pur in assenza delle condizioni tassativamente previste dalla citata norma;

con il terzo motivo per violazione dell'art. 51, co. 2, lett. c) del d.P.R. n. 917 del 1986, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per non avere la contribuente dato prova delle condizioni richieste dalla norma (esistenza di unità produttive; distanza delle unità produttive da strutture e servizi di ristorazione);

con il quarto motivo per insufficiente motivazione in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., rimettendosi acriticamente la pronuncia alle motivazioni della sentenza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Udine, relativa alle infrazioni contestate nella medesima circostanza dall'ispettorato.

In conclusione chiedeva la cassazione della sentenza e la decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c.

Si costituiva la Autoservizi F.V.G. s.p.a - SAF, che contestava le avverse difese insistendo nel rigetto del ricorso.

L'Agenzia depositava memoria ex art. 378 c.p.c.

All'udienza pubblica dell'8 novembre 2017, sentito il P.G., che chiedeva il rigetto del ricorso, e le parti, la causa era decisa.

 

Motivi della decisione

 

La ricorrente lamenta l'esclusione -sino al valore di € 5,29- dal concorso alla formazione del reddito dei buoni pasto e dei cd. concorso pasti -cioè di quelle forme sostitutive della somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro, o sostitutive delle mense organizzate (direttamente dal medesimo datore di lavoro o gestite da terzi)-, corrisposti al lavoratore dipendente, pur in assenza, secondo la prospettiva della Amministrazione, delle condizioni prescritte dall'art. 51, co. 2, lett. c), fine periodo, cit. A tal fine censura la sentenza del giudice tributario regionale sia per violazione di legge, sotto più profili, sia per insufficiente motivazione.

Ravvisandosi, per celerità del giudizio e di economia processuale, in osservanza dei principi costituzionali evincibili dagli artt. 24 e 111 Cost., l'opportunità di invertire l'ordine delle questioni da trattare con applicazione del principio della ragione più liquida, il quarto motivo di ricorso è fondato e trova accoglimento.

Con esso la ricorrènte censura la sentenza, per insufficienza della motivazione, lamentando che il giudice d'appello avrebbe riconosciuto le ragioni della contribuente, rimettendosi acriticamente alla decisione assunta dal giudice del lavoro di Udine, investito della controversia insorta tra le stesse parti a seguito delle contestazioni elevate dall'ispettorato del lavoro sugli aspetti previdenziali della medesima vicenda.

La sentenza, dopo una lunga digressione sulle posizioni assunte dalle parti nel corso dell'intero giudizio (pagg. 1 e 2), riferisce che nel corso del processo l'appellante (la contribuente) depositava la sentenza n. 141/2008 del 30.04/11.07.2008 del giudice del lavoro del Tribunale di Udine, il quale, decidendo nella controversia previdenziale, accoglieva il ricorso della Autoservizi FVG, dichiarando che tanto i buoni pasto (qualificati come un vero e proprio servizio mensa) quanto l'indennità per "concorso pasto" (collocata tra le indennità di trasferta) <<sono esenti da contribuzione e non costituiscono reddito fino al limite di € 5,29 giornalieri>>. A questo punto, concluso il percorso descrittivo della vicenda processuale, il giudice d'appello così prosegue: <<il Collegio, esaminata rigorosamente la documentazione in atti, considerata la validità delle argomentazioni esposte dall'appellante ritiene di non poter condividere le valutazioni del Giudice di prime cure sull'inescludibilità dalla base imponibile Irpef delle indennità sostitutive di mensa e dei buoni pasto al personale viaggiante dipendente dalla S.p.A. Autoservizi F.V.G. - SAF. Il Collegio condivide pienamente e fa proprie per l'aspetto fiscale le motivazioni espresse dal Giudice del lavoro del Tribunale di Udine nella suindicata sentenza n. 141/08 del 30/4/2008, da intendersi qui integralmente riportate, poiché riguardanti la corretta determinazione della natura giuridica delle stesse indennità oggetto del verbale ispettivo INPS del 29/4/2004 all'origine della presente controversia. Secondo questa Commissione Tributaria Regionale la suddetta società ha correttamente operato in sede di elargizione sia di buoni pasto sia di indennità di "concorso pasto" al proprio personale viaggiante applicando su tali indennità le esenzioni fiscali previste dalla vigente normativa>>.

Così come impostata, la motivazione è da ritenersi insufficiente quando non apparente. Rappresenta infatti principio reiterato quello secondo cui la motivazione di una sentenza può essere redatta "per retationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, spiegando le ragioni di condivisione, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica (cfr. Cass, Sez. 5, sent. n. 20648 del 2015; Cass., Sez. 6-5, ord. n. 107 del 2015, Sez. U., sent. n. 14814 del 2008). Nel caso di specie essa parte dalle conclusioni della pronuncia cui si relaziona, senza peraltro riportarne le ragioni -cui mostra di aderire, facendole proprie-, limitandosi a dichiarare che devono intendersi per riportate. In tal modo però non è comprensibile neppure come quelle motivazioni, elaborate nell'alveo del sistema previdenziale, siano mutuate per gli aspetti fiscali, per i quali peraltro la disciplina dettata dall'art. 51, co. 2 lett. c) del d.P.R. 917 del 1986 fissa requisiti specifici.

Sul punto peraltro va chiarito che ai buoni pasto e alle indennità di concorso pasto può attribuirsi la natura che si ritiene più corretta, ancorché mutuando dalle soluzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza lavoristica, che, pur nella congerie delle diverse categorie lavorative e delle diverse regolamentazioni contenute nelle contrattazioni collettive, ne ha frequentemente riconosciuto anche natura di agevolazione di carattere assistenziale, sebbene vincolandone la fruizione alla sussistenza di specifici presupposti (cfr. Cass., Sez. 6-L, ord. n. 14290 del 2012; Cass., Sez. L., sent. n. 11212 del 2003).

Ai fini fiscali tuttavia non può ignorarsi che il parziale esonero dal concorso alla formazione del reddito richiede la presenza di specifici requisiti. E in rapporto a tali finalità l'ampio significato che può attribuirsi al sintagma "prestazioni e indennità sostitutive corrisposte...." è indifferente alle qualificazioni giuridiche elaborate nell'alveo della disciplina lavoristica, esigendosi comunque il riscontro dei suddetti requisiti, riportati nell'art. 51, co. 2, lett. c), cit.

In conclusione il quarto motivo di ricorso va accolto e i motivi primo, secondo e terzo sono assorbiti dall'accoglimento del primo.

La sentenza va dunque cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che deciderà in altra composizione, tenendo conto di quanto chiarito in motivazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara gli altri assorbiti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, che deciderà in altra composizione.