Rinnovato il CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva commerciale e turismo

Sottoscritto, da FIPE Confcommercio, Angem, Lega Coop Produzione e Servizi, Federlavoro e servizi Confcooperative e AGCI, il nuovo "CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva commerciale e turismo".

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2018 e scadrà il 31 dicembre 2021 e prevede un aumento economico di 100 euro a regime - calcolato al IV livello da riparametrare ed erogato in 5 tranche così suddivise:
- 25€ 1° gennaio 2018;
- 20€ 1° gennaio 2019;
- 20€ 1° febbraio 2020;
- 15€ 1° marzo 2021;
- 20€ 1° dicembre 2021.

Assistenza sanitaria integrativa
Dall’ 1/1/2018 viene incrementato di 1€ il contributo a favore dell’assistenza sanitaria integrativa con previsione di ulteriore incremento di 1€, il tutto a carico dei datori di lavoro;

Secondo livello di contrattazione
Le piattaforme potranno essere presentate da settembre 2019, in caso di mancato avvio del confronto o mancato accordo entro il 31-102020 a novembre 2021 sarà erogato un elemento economico di garanzia pari a 140€. Previo accordo aziendale o territoriale, tale importo potrà essere trasformato in welfare come da nuova normativa;

Permessi individuali retribuiti
Sono confermati nella quantità prevista dal CCNL 2010. Per i nuovi assunti, si è introdotta una maturazione graduale così strutturata: le prime 32 ore annue (ex festività) saranno riconosciute dalla data di assunzione; le ulteriori 36 ore annue saranno riconosciute dal 24° mese dall’assunzione e le ultime 36 ore annue decorreranno dal 48° mese dall’assunzione. Tale gradualità non si applica ai lavoratori assunti nelle aziende di stagione né per coloro assunti per incremento temporaneo dell’attività (ex artt. 82 e 83 CCNL 2010); o per coloro coinvolti nei cambi di gestione, sarà considerata utile l’anzianità maturata nelle precedenti gestioni. La programmazione dei permessi da parte dell’azienda non potrà eccedere 72 ore annue, salvaguardando la piena disponibilità in favore del lavoratore per le rimanenti 32 ore. L’utilizzo potrà avvenire di norma entro giugno dell’anno successivo, i permessi non goduti entro il 30 settembre saranno retribuiti a tale data.

Orario multi periodale
La flessibilità nella distribuzione dell’orario di lavoro viene ridisegnata, stabilendo che l’azienda potrà avvalersi - per il personale full time - di forme programmate di orario settimanale fino ad un massimo di 48 ore per 20 settimane all’anno, cui corrisponderanno altrettante settimane ad orario ridotto per garantire l’orario

contrattuale medio di 40 ore. Qualora nel corso dell’anno non sia stato realizzato il recupero delle ore aggiuntive, sarà liquidato il trattamento per lavoro straordinario. L’avvio del programma di flessibilità dovrà essere preceduto da un esame congiunto tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza Sindacale. Il coinvolgimento in tali modelli organizzativi del personale part time potrà avvenire previo accordo aziendale o territoriale.

Lavoro a tempo parziale
La normativa viene confermata secondo le previsioni del CCNL 2010, con esclusione del peggioramento introdotto dal Decreto Legislativo n. 81/2015 in tema di collocazione dell’orario di lavoro per "fasce orarie": E’ inoltre recepita la facoltà prevista dalla Legge per rinuncia da parte del lavoratore alla clausola elastica in presenza di motivazioni riconducibili allo stato di salute e all’assistenza al figlio.

Apprendistato
Si è definita la percentuale di conferma pari al 50% al fine di poter assumere ulteriori lavoratori in apprendistato.

Contratto a tempo determinato
Confermato il ricorso al nella misura del 20%, mentre per il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato si è definita la percentuale del 10% riferito all’unità produttiva.

Cambio di gestione
Le clausole sociali sono maggiormente garantite attraverso una nuova procedura in capo alle imprese interessate; quanto ai subentri nelle attività di concessione autostradale è stato definitivamente inserito nel CCNL il Protocollo realizzato nell’agosto del 2016 che riconosce la fattispecie come cessione di ramo di azienda, pertanto, soggetto alle tutele dell’art. 2112 c.c.. Per quanto attiene i subentri in rapporti di concessioni/sub-concessioni o di locazione nei centri commerciali, si garantisce la salvaguardia occupazionale attraverso le norme contrattuali per il cambio di gestione.

Scatti di anzianità
Previsto l’allungamento della maturazione da triennale a quadriennale, l’esclusione dell’incidenza sul trattamento di fine rapporto per il periodo 1 gennaio 2018/31 ottobre 2021, l’esclusione del computo ai fini della 14a mensilità.

Vitto
Il prezzo del vitto in atto nelle varie province viene aumentato di 0,20 € dal 1 gennaio degli anni 2018-2019-2020-2021; si è precisato che nessuna trattenuta dovrà essere effettuata nei confronti del lavoratore che comunichi per iscritto entro dicembre dell’anno precedente l’intenzione di non usufruirne.