Prassi - INPS - Messaggio 09 febbraio 2018, n. 625

Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Certificazioni di distacco rilasciate dalle strutture territoriali. Trasmissione da parte delle Sedi al Ministero del lavoro delle certificazioni di distacco rilasciate dall’Istituto utili per la trattazione delle richieste di proroga, in applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183

 

Come noto il Ministero del lavoro è l’Autorità competente per la trattazione delle richieste di proroga dei distacchi in applicazione delle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Con riferimento a tale attività il Ministero, con apposita nota, ha rappresentato alla scrivente Direzione la difficoltà ad ottenere da parte delle strutture territoriali dell’Istituto copia dei formulari di copertura contributiva/distacchi già emessi dalle sedi stesse, nei casi in cui le aziende distaccanti non alleghino alle richieste di proroga copia dei predetti formulari.

In merito all’acquisizione diretta del formulario presso l’Istituto, il Ministero richiama le disposizioni relative alla "acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti" contenute nel D.P.R. 445/2000 recepite nella Direttiva n. 14/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, mirante a snellire i rapporti tra P.A. e privati.

Al fine di agevolare e ridurre i tempi dell’istruttoria delle richieste di proroga, il Ministero ha chiesto all’Istituto di individuare un canale di comunicazione unico a cui indirizzare le richieste delle certificazioni in argomento.

A tal fine la scrivente Direzione ha istituito una apposita casella di posta - denominata "DCERClegislazioneapplicabileDistacchi@inps.it - .

Le richieste pervenute alla casella sopra indicata saranno trasmesse alle Direzioni regionali/Direzioni di coordinamento metropolitano che le inoltreranno, ciascuna per le Sedi di propria competenza, alle strutture territoriali che hanno emesso le certificazioni.

Le Direzioni suddette, avranno altresì cura di verificare che le Sedi procedano celermente alla trattazione delle richieste in esame e, una volta acquisite le certificazioni da parte delle sedi interessate, forniranno diretto riscontro al Ministero e alla scrivente Direzione utilizzando la casella sopra indicata.

Con l’occasione si raccomanda alle Sedi di utilizzare, per il rilascio delle certificazioni di distacco, in applicazione delle Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, la procedura MOFE, secondo le indicazioni fornite con il messaggio 1556 del 7/04/2017 e di caricare, in formato elettronico, copia del certificato cartaceo emesso, attraverso l’apposita funzionalità presente in procedura.

Il rispetto delle indicazioni sopra richiamate, infatti, consente alle strutture territoriali il facile reperimento delle certificazioni emesse e il corretto monitoraggio delle stesse.