Malattie professionali derivanti da esposizioni all'amianto, le istruzioni Inps su pensione di inabilità

Con circolare n. 7 del 19 gennaio 2018, l’Inps fornisce le istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale

L’articolo 1, comma 250, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, ha previsto, dal 1° gennaio 2017, il riconoscimento della pensione di inabilità ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso di particolari requisiti sanitari ed amministrativi. In particolare, ai fini del diritto alla pensione, sono rilevanti le seguenti patologie: mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare ed asbestosi. L’elencazione delle affezioni ha carattere tassativo e il diritto alla pensione è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall’Inail o da altre amministrazioni competenti (Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato tecnico per le pensioni privilegiate). Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie elencate e dal riconoscimento dell’origine professionale ovvero della causa di servizio, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Quanto al requisito amministrativo, è necessario che risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni di contribuzione nell’intera vita lavorativa. Detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l’ipotesi di titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222/1984.
La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio (requisito sanitario certificato) e la domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate all’Inps in modalità telematica. Dal 2018, le domande di riconoscimento delle condizioni devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno; contestualmente, o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare la domanda di pensione. Il requisito amministrativo può essere maturato entro l’anno di decorrenza della pensione di inabilità. Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’Inps provvede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità sulla base dei seguenti criteri:
- prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
- anzianità contributiva;
- data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio.
La pensione è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, fermo restando che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 2 gennaio 2017.
La pensione di inabilità non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall’Inail per lo stesso evento invalidante, anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie sopra elencate. La pensione è, invece, cumulabile con l’erogazione dell’indennizzo in forma capitale della menomazione dell’integrità psico-fisica (cd. danno biologico), derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% ed il 15%. La pensione non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all’amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo. L’assegno mensile di assistenza (art. 13, L. 30 marzo 1971, n. 118) non è compatibile con il trattamento pensionistico, fatta salva l’opzione per il trattamento più favorevole. La pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. Parimenti, il trattamento è reversibile in favore dei superstiti dell’assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l’iter istruttorio a seguito alla presentazione della domanda.