Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1325

Tributi - Agevolazioni fiscali - Aree colpite dal sisma siciliano del 1990 - Rimborso delle imposte pagate - Decisione europea - Configurazione di aiuti di Stato illegittimi - Valutazione di compatibilità con regime "de minimis"

 

Ritenuto che

 

Con ricorso del 18.3.2008 la società contribuente S. Catania spa impugnava il silenzio rifiuto del rimborso, da lei richiesto il 12.11.2007, del 90% delle imposte Irpeg ed Ilor pagate tra il 1991 e 1992 sul presupposto che la definizione automatica ex art. 9, comma 17 legge 289 del 2002, per le aree colpite dal sisma siciliano del 1990, delle imposte del 1990 - 1992 col versamento dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10% dovesse riguardare, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 20641 del 2007, anche i soggetti che all'entrata in vigore della norma avessero già assolto il loro debito tributario, la CTP rigettava il ricorso, ma la CTR accoglieva l'appello della contribuente, giudicando fondata e tempestiva l'istanza di rimborso;

contro tale sentenza ricorre l'ufficio sulla base di due motivi.

La società si costituisce con controricorso.

 

Considerato che

 

Col primo motivo di ricorso l'ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 9 comma 17 della legge 289 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. (come corretto con memoria del 24.8.2017), perché la dizione letterale della norma porta a ritenere che la stessa si riferisca solo ai casi di parziale inadempimento, in cui il contribuente, ammesso al condono con pagamento rateale, abbia provveduto solo al pagamento di alcune rate, e non ai casi in cui l'importo è stato interamente pagato, come nella specie.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 38 dpr 602 del 1973 per omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono.

È vero che lo spirito della misura dell'art. 9 comma 17 legge 289 del 2002 è ribadito, tra le altre, in Sez. VI n. 18905 del 2016, nel fatto che l'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte, in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, in quanto mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass.12083/2012).

È ugualmente vero che il dubbio se l'agevolazione riguardi anche i contribuenti che avevano già interamente versato l'imposta, su cui si erano verificate posizioni discordanti in giurisprudenza, è stato risolto in senso affermativo da una norma di interpretazione autentica che ha legittimato le domande di rimborso.

Ed infatti, la L. n. 190/2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dall'1 gennaio 2015) ha stabilito che "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 ...". (si veda Sez. VI n. 15252 del 2016).

Proprio in riferimento alle imprese, tuttavia, la misura era - già all'epoca della entrata in vigore della norma interpretativa - sotto il vaglio della Unione Europea. Infatti, poco tempo dopo, la Commissione Europea, con decisione 195/2016, adottata in data 14.8.2015 (notificata con il n. C (2015) 5549 e pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016), ha dichiarato illegittime una serie di agevolazioni fiscali e contributive concesse dallo Stato in occasione di varie calamità naturali verificatesi in una ampio arco temporale, tra cui anche l'agevolazione di cui all'art 9 comma 17 legge 289 del 2002 in relazione al sisma siciliano del 1990, considerandole aiuti di Stato, ed ha ordinato all'Italia di recuperare le somme.

La Commissione ha, però, anche precisato:

a) che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio è in linea il regolamento c.d. de minimis applicabile, oppure perché è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato od ad un regolamento di esenzione);

b) che l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto alla data di adozione della decisione, e a partire dalla data della decisione nessuna delle norme in esame nel presente giudizio può essere usata come base di riferimento per la futura concessione o il futuro pagamento di aiuti;

c) che, per quanto attiene agli aiuti individuali già versati prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa; inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi.

La Commissione, infine, ha esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, con l'unica eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita.

Si è posta, quindi, in giurisprudenza, la questione della disciplina della materia a seguito di tale intervento dell’Unione Europea. Essa è stata affrontata anche in sentenze della sezione Lavoro, atteso che una delle misure agevolative riguardava i contributi. Al riguardo, si condivide quanto espresso da Sez. L, n. 10191 del 2017, secondo cui le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (v. da ult. Cass. n. 15354 del 2014).

Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens, che essendo posteriore alla proposizione del ricorso può e deve essere valutato, dal momento che la questione della spettanza o meno dei benefici (non importa in quale forma né in virtù di quale profilo di doglianza: v. in tal senso Cass. n. 11642 del 2010) è stata devoluta all'esame di legittimità. E costituendo principio consolidato quello secondo cui, allorché il ius superveniens comporti la necessità di accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve essere cassata con rinvio (cfr. da ult. Cass. n. 5888 del 2005, sulla scorta di Cass. n. 5224 del 1998).

Anche nel caso in questione, quindi, l'intervenuta decisione della Commissione Europea che ha dichiarato l'illegittimità della misura comporta la necessità di annullare la decisione della CTR che, al contrario, aveva riconosciuto il diritto al rimborso sul presupposto dell'applicabilità della stessa.

Tuttavia, posto che la Commissione, nel dichiarare illegittime le misure, ha precisato alcuni aspetti che influiscono su tale valutazione, ed in particolare quelli di cui al punto a) sopra citato (corrispondente al punto 134 della decisione) e c) (corrispondente al punto 136), l'eventuale ricorrenza, nel caso di specie, di tali circostanze di fatto - che determinerebbero la non illegittimità della agevolazione -, unitamente all'eventuale evoluzione nella disciplina euro-unitaria, dovrà essere verificata in sede di giudizio di rinvio.

Sebbene, infatti, nella presente ipotesi, non si sia in presenza di agevolazioni già concesse che devono essere recuperate, ma della situazione opposta in cui è il contribuente che, avendo corrisposto l'intera imposta, chiede l'applicazione dell'agevolazione con conseguente rimborso dell'eccedenza versata, ciò non toglie che alcune valutazioni, anche di fatto, richieste dalla decisione della Commissione, come il fatto che l'aiuto sia in linea con il regolamento de minimis, influiscano sulla valutazione della domanda.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione.