Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 gennaio 2018, n. 1342

Tributi - Imposta di registro - Sentenza di condanna alla restituzione di somme in conseguenza di nullità di un accordo di fornitura - Applicazione imposta in misura proporzionale

Fatti di causa

La P. s.p.a., a seguito di sentenza di condanna alla restituzione di somme indebitamente percette, emessa nei confronti dell'Ospedale Policlinico Consorziale di Bari dal Tribunale di Bari e sottoposta a registrazione con applicazione della imposta proporzionale di registro, ricevette la notifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del relativo avviso di liquidazione dell'importo di Euro 37.109,00, che impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari ed alla Commissione tributaria regionale della Puglia, con esito sfavorevole.

Secondo il Giudice di appello il riferimento al principio di alternatività Iva-registro di cui all'art. 40, D.P.R. n. 131 del 1986, che a dire della contribuente avrebbe dovuto condurre alla tassazione in misura fissa dell'atto, non è corretto, in quanto la sentenza n. 2084/2007 del Tribunale di Bari, che ha dichiarato nullo un pregresso accordo di fornitura tra la Società e il Policlinico di Bari e disposto, in favore di quest'ultimo, la ripetizione di quanto ricevuto dalla contribuente, "è una sentenza di condanna in conseguenza di un negozio giuridico dichiarato nullo, di tal che le somme che la Società è stata condannata a restituire non rappresentano il corrispettivo per una prestazione fornita, bensì solo la rifusione di somme indebitamente percepite proprio perché ritenute non collegate alla fornitura di beni e/o servizi, ovvero non avvinte da un rapporto sinallagmatico", mentre la disposta sospensione della esecutività della sentenza è circostanza ininfluente, ai fini della decisione, in quanto, ai sensi dell'art. 37, D.P.R. n. 131 del 1986, gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

La predetta società propone ricorso per Cassazione, con due motivi, cui resiste la Agenzia delle Entrate con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40, 8, nota II, art. 8, comma 1, lett. b), e lett. e), tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, giacché la CTR, nel ritenere inapplicabile il principio di alternatività Iva-registro, che avrebbe fatto scontare alla sentenza del Tribunale di Bari la applicazione in misura fissa dell'imposta di registro, non ha considerato che, ai sensi di quanto previsto nella nota II, apposta in calce al richiamato art. 8, gli atti di cui al comma 1, lett. b), "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico", che nella specie le somme da restituire costituiscono a tutti gli effetti natura di corrispettivo per prestazioni di servizi resi, sia pure in esecuzione di un "contratto-accordo" dichiarato nullo, e che in ogni caso, si applica la successiva lett. e) del medesimo articolo, che riguarda i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto e, quindi, con funzione meramente ripristinatoria o restitutoria della situazione patrimoniale anteriore, ancorché determinanti la restituzione di denaro o beni ovvero la risoluzione di un contratto.

Con il secondo motivo di impugnazione deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 37, D.P.R. n. 131 del 1986, e 431 c.p.c, omesso esame di un fatto decisivo della controversia, giacché la CTR ha del tutto trascurato la circostanza che la sentenza del Tribunale di Bari era priva del requisito della esecutività, per effetto del provvedimento di sospensione adottato dalla Corte di appello di Bari, incidente anche sull'esaminato profilo tributario della controversia.

Le suesposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento.

Giova premettere che, in tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza), sono soggetti ad aliquota proporzionale, ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, salva la previsione della nota II dell'art. 8 citato, la quale prevede che gli atti di cui al comma 1, lett. b), "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico", mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto e dunque in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore.

Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Bari che ha pronunciato la nullità del negozio giuridico e disposto la restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla società P. in pagamento di prestazioni eseguite a favore del Policlinico barese, è stata qualificata dalla CTR come provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo che per questo motivo non possono essere ricondotte alla nozione "di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico" di cui al invocata nota II dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 131 del 1986.

Anzitutto, come già ritenuto da questa Corte, l'imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria è dovuta e liquidata sulla sentenza di primo grado, in quanto, ai sensi del D.P.R. n.131 del 1986, artt. 37 e 77, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso, che peraltro deve essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 77 citato (Cass. n. 12757/2006), per cui non può darsi rilevanza, come correttamente rilevato dalla CTR, all'inibitoria concessa dalla Corte di Appello di Bari.

Inoltre, l'art. 8 della tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, stabilendo l'imponibilità degli "atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi", prevede chiaramente che il tributo de quo più che colpire il trasferimento di ricchezza in sè, inerisce direttamente all'atto presentato per la registrazione, che prende in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre, e del quale l'Ufficio ha l'onere di accertare il contenuto tipico, che deve essere individuato, ai fini dell'imposizione, tenendo conto della sua natura e dei conseguenti effetti che appunto è destinato a produrre nel mondo giuridico.

L'impugnata sentenza della CTR ha ritenuto corretto, sotto l'esaminato profilo, l'operato dell'Agenzia delle Entrate, ed ha evidenziato che la più volte menzionata sentenza del Tribunale di Bari "è significativamente definita dallo stesso Giudice, come «azione di indebito oggettivo»", donde la natura propriamente condannatoria del provvedimento giudiziario de quo, che pone alla società l'obbligo della restituzione delle somme percepite, per cui l'atto va sottoposto all'imposta proporzionale di registro.

Non si può, dunque, ipotizzare duplicazione d'imposta, né tantomeno è pertinente fare riferimento al principio di alternatività di cui all'art. 40, D.P.R. n. 131 del 1986, considerato che nel giudizio civile non si è fatto valere il credito da corrispettivo per prestazione resa nell'ambito di un'operazione imponibile ai fini Iva.

Quanto alla prospettata sussumibilità della fattispecie in esame nella ipotesi regolata dalla lett. e) del medesimo art. 8, che riguarda, invece, i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto e, quindi, in funzione meramente ripristinatoria o restitutoria della situazione patrimoniale anteriore, ancorché determinino la restituzione di denaro o beni ovvero la risoluzione di un contratto, è appena il caso di rilevare la inammissibilità di siffatto profilo impugnatorio, non risultando indicato dalla contribuente il punto del ricorso introduttivo, e di quello d'appello, in cui la questione - in tesi non esaminata - è stata dedotta in giudizio, così entrando a far parte del thema decidendun, con conseguente novità della doglianza formulata nel ricorso per cassazione.

Va considerato, inoltre, che "La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione "per relationem" resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 3 o n. 5, c. p. c., anziché dell'art. 360, n. 4, c. p. c. in relazione all'art. 112 dello stesso codice, il ricorso è inammissibile." (Cass. n. 11801/2013).

L'impugnata sentenza, che ha applicato i principi sopra esposti, non merita d'essere cassata, ed al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — Legge di stabilità 2013), dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.