Sicurezza: onere di erogare adeguata informazione ai lavoratori

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Il chiarimento giunge a seguito di quesito sottoposto dall’Unione Generale del Lavoro (UGL) alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 31 e 36 del d.lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l’informazione, in materia di salute e sicurezza, sia impartita in forma prioritaria ed esclusiva dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Al riguardo la Commissione ha premesso che:
a) l’informazione - secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 81/2008 - è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
b) l’obbligo di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37, cit., è posto a carico del datore di lavoro e del dirigente;
c) l’articolo 36 precisa che il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Egli altresì provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze;
d) l’articolo 33, nell’elencare i "compiti" dell’intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (e non quindi solamente quelli del suo Responsabile) al comma 1, lettera f) specifica che c’è anche quello di "fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36".
Sulla base di tali osservazioni la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l’onere di erogare l’adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.