In Gazzetta il Decreto flussi 2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il Decreto flussi per il nuovo anno. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2018, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità (DPCM 15 dicembre 2017).

Nel dettaglio, nell'ambito della quota massima di cui sopra, sono ammessi in Italia:
- cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo entro una quota di 12.850 unità;
- 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine;
- 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell’ambito della quota di 12.850 unità, è consentito per 2.400 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonchè la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal DM 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal dm 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della L. n. 221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Nell'ambito della quota sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unità. Trattasi di lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo,Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
In particolare, è riservata una quota di 2.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Nell'ambito della quota massima definita è, inoltre, autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
- 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
E’ autorizzata, altresì, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

I termini per la presentazione delle domande di ingresso decorrono:
a) con riferimento agli ingressi di cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, dalle ore 9,00 del settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta.

Come negli anni precedenti, le disposizioni attuative decreto in argomento saranno definite con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.