Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 20 novembre 2017

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori

 

Art. 1

Autorità competente

 

1. L'autorità competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori, di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 908/2014, è individuata nel direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea, incardinato presso il Dipartimento dellepolitiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale.

 

Art. 2

Organismo di audit

 

1. L'organismo di audit di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 908/2014 è individuato, dall'autorità competente, secondo quanto stabilito dalla normativa unionale e nazionale vigente.

 

Art. 3

Riconoscimento degli organismi pagatori

 

1. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC), apposita istanza all'autorità competente, specificando i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento di organismo pagatore.

2. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo o del servizio, nonché la struttura organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenziazione che i contratti di lavoro del personale dell'organismo diano un'adeguata garanzia di stabilità, in coerenza con il regolamento (UE) n. 907/2014;

b) gli atti inerenti le attività di formazione del personale, con particolare riferimento alla materia di sensibilizzazione al problema delle frodi;

c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1, lettera C) dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014;

d) la descrizione delle procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme europee;

e) la descrizione delle procedure di monitoraggio per prevenire ed individuare frodi ed irregolarità;

f) la descrizione delle procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali è richiesto il riconoscimento;

g) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

h) gli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA, di cui in premessa, in cui si attesta l'idoneità del sistema informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione europea;

i) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per annotare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che siano riscossi;

l) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse;

m) il mansionario;

n) la documentazione attestante l'avvenuta richiesta di certificazione della sicurezza dei sistemi d'informazione secondo lo standard ISO 27001.

3. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato I al regolamento (UE) n. 907/2014, nonché alle specifiche Linee direttrici adottate dalla Commissione europea.

4. L'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede a trasmettere all'organismo di audit la documentazione di cui al comma 2, necessaria alla predisposizione della relazione così come previsto dall'art. 1, paragrafo 3, comma 3, del regolamento (UE) n. 908/2014.

5. Entro venti giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, l'organismo di audit, comunica, con PEC, al richiedente il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione europea, dandone avviso all'autorità competente.

6. Il termine entro il quale l'organismo di audit completa l'istruttoria è fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attività di verifica che deve essere avviata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2.

7. Entro trenta giorni dal completamento delle attività di verifica di cui al comma 4, l'organismo di audit presenta all'autorità competente, mediante PEC, la relazione di cui al medesimo comma 4.

8. L'autorità competente, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, procede, nei successivi trenta giorni, sulla base della relazione dell'organismo di audit, all'adozione dell'atto formale per il riconoscimento ove ritiene sussistenti i requisiti a tal fine prescritti dalla regolamentazione comunitaria di settore.

 

Art. 4

Riconoscimento provvisorio

 

1. Qualora, all'esito delle attività di verifica di cui all'art. 3, l'autorità competente accerti che non risultano soddisfatte le condizioni prescritte per il riconoscimento, in conformità all'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 908/2014, fornisce all'organismo o servizio, con lettera inviata tramite PEC, le istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per il

riconoscimento.

2. Al fine di consentire all'organismo o servizio di attuare le modifiche necessarie per soddisfare le condizioni di cui al comma 1, con apposito decreto direttoriale può essere accordato il riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sarà fissato in funzione della gravità del problema riscontrato e, comunque, non superiore a dodici mesi.

3. Il termine di cui al comma 2, può essere prorogato, in casi debitamente giustificati e previa autorizzazione della Commissione europea, su richiesta dello Stato membro.

4. Il riconoscimento a titolo provvisorio è accordato esclusivamente nelle ipotesi in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarità delle operazioni oggetto di finanziamento dell'Unione europea.

 

Art. 5

Effetti del riconoscimento

 

1. Le competenze e le funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, sono attribuite all'organismo pagatore con decorrenza dalle campagne o annualità che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento.

 

Art. 6

Modifica del riconoscimento

 

1. Qualora l'organismo pagatore intenda ampliare i regimi di spesa per i quali è stato riconosciuto, deve presentare specifica istanza, tramite PEC, all'autorità competente, ai fini dell'ampliamento del riconoscimento.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione integrativa correlata alla nuova assunzione della responsabilità di spesa.

3. Ai fini della modifica del riconoscimento, l'attività istruttoria è condotta dall'autorità competente la quale comunica con PEC il calendario delle verifiche necessarie per il riscontro delle condizioni per la modifica del riconoscimento.

4. Ai fini degli effetti della modifica del riconoscimento si applica l'art. 5.

 

Art. 7

Riesame del riconoscimento

 

1. In conformità all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 908/2014, l'autorità competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori, anche per mezzo dell'esame delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei medesimi dei criteri per il riconoscimento.

2. L'attività di supervisione di cui al comma 1 è esercitata, altresì, sulla base di ogni utile elemento che l'organismo di coordinamento AGEA fornisce all'autorità competente.

3. Qualora una o più condizioni prescritte per il riconoscimento non siano più rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla capacità di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori, l'autorità competente sottopone a verifica il riconoscimento concesso all'organismo pagatore.

4. Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui al comma 3, l'autorità competente comunica all'organismo pagatore interessato il relativo piano di interventi correttivi da attuare nonché il termine entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque, non può essere superiore a dodici mesi.

5. L'autorità competente informa la Commissione europea in merito al piano e alla sua esecuzione.

 

Art. 8

Revoca del riconoscimento

 

1. Qualora l'organismo pagatore non attui integralmente e nel termine stabilito il piano di interventi correttivi di cui all'art. 7, comma 4, l'autorità competente adotta con proprio decreto, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, l'atto di revoca del riconoscimento.

2. Le funzioni dell'organismo pagatore cui è revocato il riconoscimento, in assenza di individuazione e di riconoscimento di altro organismo, sono assunte dall'organismo pagatore AGEA, affinché i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti.

 

Art. 9

Comunicazioni

 

1. L'organismo di coordinamento comunica alla Commissione europea, nei termini e con le modalità previste dalla regolamentazione dell'Unione europea, i provvedimenti adottati dall'autorità competente in materia di riconoscimento e di revoca delle funzioni di organismo pagatore previste dal presente decreto.

 

Art. 10

Abrogazioni

 

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali 20 ottobre 2006, 27 marzo 2007 e 17 giugno 2009, citati in premessa.

 

Allegato

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

 

Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri informativi per il cittadino e le imprese.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri informativi per il cittadino e le imprese.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 gennaio 2018, n. 12.