Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30844

Accertamento - Art. 39, 1°c., lett. d), del d.p.r. n. 600/73 - Esame di documentazione extracontabile - Contabilità regolare - Legittimità all’accertamento

 

Rilevato che

 

F.I.M. propose ricorso avverso l'avviso d'accertamento, relativo al 2004, che recuperò a tassazione iva, irpef e irap, traendo origine da una verifica della G.d.f. che aveva rinvenuto documentazione extracontabile, anche manoscritta, riferita alla gestione dell'impresa che non trovava riscontro nelle scritture contabili ufficiali.

Si costituì l'ufficio eccependo l'infondatezza del ricorso.

La Ctp di Bari accolse il ricorso, ritenendo che la documentazione extracontabile acquisita non fosse utilizzabile poiché non indicava la qualità e quantità della merce venduta.

L'ufficio propose appello, respinto dalla Ctr che, nel confermare la motivazione del giudice di primo grado, espose che le annotazioni relative alla suddetta documentazione extracontabile non fondassero le presunzioni legittimanti l'accertamento di cui all'art. 39, 1°c., lett. d), del d.p.r. n. 600/73, non riportando i numeri e le date delle bolle di consegna, la descrizione delle operazioni ed i compensi relativi.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste il M. con controricorso, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo, è stata denunziata la violazione dell'art. 39, 1°c., lett. d), del d.p.r. n. 600/73, e dell'art. 2697 c.c., nonché la falsa applicazione del dpcm 29.1.96, in quanto la Ctr non aveva tenuto conto del fatto che l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo attraverso l'esame di contabilità informale, omettendo altresì di comparare le indicazioni contenute nella documentazione extracontabile con i dati desumibili dalla contabilità formale. Con il secondo motivo, è stata dedotta l'insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo afferente alla prova dei ricavi non dichiarati, desumibile dalla documentazione extracontabile acquisita, difforme dalla contabilità.

Il ricorso va accolto.

Preliminarmente, va rilevato che le eccezioni d'inammissibilità non hanno pregio, in quanto è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso, che contiene una esaustiva esposizione dei fatti di causa, riportando anche il contenuto dell'avviso impugnato; inoltre, è infondato il riferimento alla "spillatura" del ricorso, in quanto la parte ricorrente ha, seppure sinteticamente, indicato lo svolgimento del processo ed ha esplicitato chiaramente i motivi formulati.

Premesso ciò, i due motivi - che possono essere trattati congiuntamente poiché tra loro connessi - sono fondati.

Sussiste la dedotta violazione dell'art. 39, 1°c., in quanto secondo l'orientamento costante della Corte, cui s'intende dare continuità, in tema di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale autorizza l'accertamento anche in base al "altri documenti" o "scritture contabili" (diverse da quelle previste dalla legge) o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti, potendo le conseguenti omissioni o false o inesatte indicazioni essere indirettamente desunte da tali risultanze ovvero anche in esito a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; fermi restando, infatti, i limiti di efficacia delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, anche le altre scritture provenienti dall'imprenditore possono operare come prova "contra se", non potendo tale parte invocare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee (Cass., n. 14068/14). Inoltre, nell'ambito di tale orientamento, è stato affermato che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle stesse con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (Cass., n. 19329/06). Nel caso concreto, la Ctr non ha applicato correttamente il predetto art. 39,1° comma, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, avendo affermato che i dati tratti dalla documentazione extracontabile acquisita dall'amministrazione finanziaria non configurassero presunzioni legittimanti l'accertamento induttivo, poiché non riportavano indicazioni precise ed analitiche circa le bolle di consegna, le operazioni commerciali e i compensi.

Invero, contrariamente a quanto esposto dal giudice d'appello, nell'avviso impugnato - trascritto nel ricorso dell'Agenzia delle entrate - fu evidenziato che i maggiori ricavi erano stati accertati sulla base di documentazione extracontabile, rinvenuta nel corso di una ispezione presso l'impresa interessata, riportante "analitiche indicazioni manoscritte riferite a fatti di gestione delle ditta OK di M. F.I., che non hanno trovato riscontro con quanto contabilizzato dalla stessa nelle scritture contabili nell'anno d'imposta 2004; in particolare è emerso che ognuno dei clienti indicati a pagina 20 del pvc, allegato al presente avviso, ha operato delle rimesse per importi maggiori rispetto ai rapporti commerciali intrattenuti con la ditta accertata, per i quali non è stato trovato alcun riscontro con la documentazione ufficiale, né gli stessi sono risultati coperti da qualsivoglia documentazione fiscale e contabile emessa dall'impresa accertata".

Ora, la c.d. "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, ed incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria (Cass., n. 25610/06).

Nel caso concreto, dunque, la documentazione extracontabile acquisita dall'ufficio concretizza le presunzioni legittimanti l'accertamento induttivo; il contribuente non ha fornito la prova contraria.

Il secondo motivo (vizio motivazionale) è parimenti fondato, considerando che la Ctr non ha ben motivato in ordine ai presupposti dell'art. 39, 1° comma, lett. d), del d.p.r. n. 600/73, non riportando correttamente l'oggetto dell'ispezione, e anzi facendo riferimento a fatti e circostanze relative al contenuto della documentazione extracontabile che non trovano riscontro nell'avviso impugnato.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr competente, anche per le spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Ctr della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.