Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 16 gennaio 2018, n. 7/E

Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Comunicazione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle Ipab

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del D.lgs. n. 175 del 2014, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

L’istante dichiara di essere una IPAB, costituita ai sensi della legge regionale n. 1 del 2004, che gestisce una struttura residenziale per anziani autosufficienti e non autosufficienti. Dichiara, inoltre, che l’attività svolta è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, commi 20 e 27-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e di essere dispensata dagli obblighi di fatturazione e registrazione. Per tale motivo non vengono emesse fatture per le rette che gli utenti pagano per i servizi offerti.

Il D.Lgs. n. 175 del 2014 ha previsto l'obbligo per alcuni soggetti di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche mediante il Sistema Tessera Sanitaria. Il D.M. 2 agosto 2016 ha esteso tale obbligo anche alle strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il Sistema Sanitario Nazionale.

Ciò posto l'ente istante ritiene di rientrare tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione precompilata.

In merito alla tipologia dei dati da trasmettere l’istante, fa presente che l'art. 1, comma 1, lettera n), del DM 2 agosto 2016 citato, fa riferimento al "documento fiscale", nozione che comprende, come indicato anche nel portale del Sistema Tessera Sanitaria, le ricevute di pagamento, le fatture, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito. Poiché l’istante è esonerato dall'emissione di detti documenti fiscali ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 633 del 1972, chiede di sapere se è o meno tenuto alla trasmissione dei dati richiesti.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'istante ritiene di non dover trasmettere alcun dato al Sistema Tessera Sanitaria, in quanto l'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria riguarda i dati tratti esclusivamente dai documenti fiscali di spesa (scontrini, fatture, ricevute) che però lo scrivente Ente non emette.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, come novellato dall’articolo 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede l’obbligo per le strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché delle strutture autorizzate e non accreditate, di inviare al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 luglio 2015 sono state approvate "specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema TS, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata".

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2016 ha apportato alcune modifiche al disciplinare tecnico "allegato A" del citato decreto ministeriale 31 luglio 2015 e ha disciplinato le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata da parte delle strutture autorizzate.

Ulteriori norme di riferimento sono contenute nel D.M. 1 settembre 2016 e nei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 luglio 2016 e 15 settembre 2016.

In base alla normativa richiamata, per la dichiarazione precompilata, sono tenuti all’obbligo di trasmissione esclusivamente le tipologie di soggetti individuati dal citato D.Lgs. n. 175 del 2014 e dai decreti del Ministero dell’Economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e del 2 agosto 2016, tra i quali sono comprese le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei servizi sanitari e le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

In particolare, il D.M. 2 agosto 2016 precisa che le strutture sanitarie obbligate alla trasmissione dei dati sono quelle autorizzate ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. All’art. 3-septies del medesimo D.Lgs. vengono definite le prestazioni socio sanitarie. Ciò premesso, da un punto di vista soggettivo, le strutture operanti nel settore assistenziale e socio-sanitario (a titolo semplificativo, le residenze assistenziali sanitarie, le case di cura, le residenze per anziani ecc.) in quanto strutture accreditate o autorizzate all’erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, ricadono nella disciplina citata e sono quindi tenute a trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili allorquando e nella misura in cui le stesse siano rimaste a carico dell’utente.

L’ente istante, in quanto struttura autorizzata all’erogazione dei servizi socio sanitari ai sensi dell'art. 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992, è tenuto a trasmettere al sistema tessera sanitaria le spese relative alle prestazioni sanitarie detraibili.

Con riferimento, invece, alla tipologia dei dati da trasmettere al sistema TS, l’obbligo individuato dalle norme citate si riferisce esclusivamente alle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura e rimaste a carico dell’utente, attestate da documenti fiscali di spesa, laddove siano stati rilasciati su richiesta del cliente.

Si ricorda, al riguardo, che nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di ricovero. La detrazione spetta anche se le predette spese mediche sono determinate applicando alla retta di ricovero una percentuale forfetaria stabilita da delibere regionali (Circ. n. 7/2017). Inoltre, con riferimento ai costi totalmente non sanitari, rimasti a qualunque titolo a carico degli utenti, assimilabili alle spese di comfort sostenute in occasione di ricoveri ospedalieri (a titolo esemplificativo, la quota alberghiera), si rappresenta che gli stessi vanno trasmessi con la tipologia "altre spese" (codice AA) o non trasmessi affatto, in quanto ascrivibili a costi non sanitari.

L'ente istante precisa, tuttavia, di essere dispensato ai sensi del citato art. 36 bis del DPR 633 del 1972 dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e che pertanto non vengono emesse fatture relative alle rette che gli utenti pagano per i servizi offerti.

In proposito si precisa che, qualora il contribuente abbia fatto espressa richiesta, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 26.10.1972, n. 633, di essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti da lui effettuate, non sussiste neanche l’obbligo di rilasciare ricevute fiscali, fermo restando l’obbligo di rilasciare fattura su richiesta del cliente.

Occorre, peraltro, tenere presente che ai sensi del medesimo art. 36 bis del DPR 633 del 1972 il contribuente non può essere dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta di cui all'art. 10, numeri 18) e 19) (rispettivamente attività di: prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali).

Pertanto, si ritiene che laddove l’utente abbia richiesto il rilascio dei documenti fiscali o laddove l’ente renda prestazioni esenti ai sensi dell'art. 10, numeri 18) e 19) del citato DPR n. 633 del 1972, l’IPAB istante abbia l’obbligo di comunicare tali dati al sistema TS, mentre tale obbligo non sussiste per le prestazioni per le quali non siano stati emessi documenti fiscali.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire ai contribuenti di documentare idoneamente la detrazione o deduzione dell’onere e all’Agenzia delle entrate di indicare la quota di spese sanitaria nella dichiarazione dei redditi precompilata, si raccomanda, nel caso di emissione di documenti di spesa:

- di dettagliare analiticamente le singole voci di spesa sanitaria e la quota rimasta a carico dell’utente, distinguendo in fattura, in particolare, le singole voci di spesa sanitaria, di spesa non sanitaria e di spesa non rimasta a carico dell’assistito perché pagata o rimborsata da un soggetto terzo (a titolo esemplificativo, comune o regione)

- qualora non sia possibile distinguere in modo analitico le spese sanitarie e non sanitarie, di determinare la quota di spese sanitaria applicando alla retta di ricovero la percentuale forfetaria stabilita dalle delibere regionali, come chiarito dalla citata circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7 del 2017.

Si fa presente, infine, che sul sito internet Sistema tessera sanitaria sono presenti delle FAQ esplicative per la trasmissione dei dati per il 730 precompilato consultabili all'indirizzo http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/content/portale_tessera_sanitaria/sts_sanita/home/sistema+ts+informa/730+-+spese+sanitarie/faq+730+-+spese+sanitarie.

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.