Deposito Iva: garanzia dovuta una sola volta

Nel caso in cui il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal Deposito IVA coincida con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nello stesso deposito, non è dovuta la garanzia prevista dall’art. 50-bis, co. 6, D.L. n. 331/1993 in quanto già assolta inizialmente (Agenzia Entrate - risoluzione 16 gennaio 2018, n. 5/E).