Dichiarazioni integrative entro il 29/01: adeguamento branch exemption

Entro il 29 gennaio 2018 è possibile presentare modelli dichiarativi 2017 integrativi/sostitutivi, al fine di ottemperare agli obblighi informativi imposti dalla disciplina attuativa del regime di branch exemption, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 4/E del 15 gennaio 2018, senza applicazione delle sanzioni.

Con il provvedimento del 28 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità applicative del regime di "branch exemption", fornendo indicazioni anche in ordine agli adempimenti dichiarativi a cui è tenuta l’impresa residente, per evidenziare i dati riferiti a ciascuna stabile organizzazione situata all’estero per cui si applica l’esenzione, cd. "branch esente".
Nel frattempo, tuttavia, i modelli dichiarativi già approvati a gennaio 2017, non sono stati adeguati alle prescrizioni informative stabilite dalla suddetta disciplina, creando di fatto una incongruenza tra gli obblighi dichiarativi previsti dal regime di branch exemption e le istruzioni di compilazione dei modelli.
Considerato, però, che tale regime è applicabile già dal 2016, la Risoluzione n. 4/E/2018, rispondendo ad un interpello, fornisce le istruzioni per ottemperare ai richiesti obblighi informativi nell’ambito dei modelli dichiarativi 2017, attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative/sostitutive entro il 29 gennaio 2018 (novanta giorni dal termine di scadenza del 31 ottobre 2017).
Tenuto conto, peraltro, delle obiettive condizioni di incertezza determinate dal vuoto normativo, la presentazione delle dichiarazioni integrative per l’adeguamento ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è esente da sanzioni.
I chiarimenti forniti riguardano, in particolare, le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap riguardo a:
- compilazione del quadro RF per la determinazione del reddito complessivo dell’impresa e della singola branch esente;
- compilazione del prospetto per la deduzione del capitale investito proprio (ACE);
- codice di identificazione fiscale estero da indicare in caso di branch plurime, con la presenza di singola branch a cui sia applicabile la disciplina CFC;
- credito di imposta ed eccedenze di imposta estera e di imposta nazionale riportabili;
- indicazione della deduzione relativa al branch esente nella compilazione del modello IRAP, ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RF, il reddito/perdita della singola branch esente deve essere indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell’impresa nel complesso. A tal fine, il primo modulo del quadro RF deve essere compilato dal soggetto che presenta la dichiarazione, affinché l’impresa nel complesso calcoli il suo reddito, mentre i successivi moduli, o il quadro FC vanno compilati per determinare il reddito delle singole stabili organizzazioni. Il reddito delle branch è sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. La perdita della branch viene sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso. Pertanto, la somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righi RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41).

Con riferimento al prospetto ACE, viene chiarito che in quello del primo modulo del quadro RS, devono essere indicati i dati inerenti esclusivamente alla casa madre. A partire dal secondo modulo del quadro RS, il dichiarante deve riportare nel prospetto ACE i dati di ciascuna branchcome individuata nel modulo del quadro RF nel prospetto denominato "Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti". In pratica, la numerazione dei moduli del quadro RF e del quadro RS deve corrispondere alla medesima branch.
L’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle branch non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso. Quindi, la parte eventualmente eccedente va imputato proporzionalmente in riduzione del rendimento nozionale relativo a ogni singola branch, indicando nel relativo prospetto ACE l’importo al netto della riduzione nel campo "Rendimenti totali". Quest’ultimo importo, dunque, va utilizzato in abbattimento del reddito della singola branch, avendo cura di indicare l’ammontare deducibile nella determinazione del reddito tra le altre variazioni in diminuzione del quadro RF, rigo RF55, utilizzando il codice 99, fino a concorrenza del reddito della stessa branch. L’eventuale eccedenza di rendimento nozionale deve essere riportata dalla medesima branch nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale, indicando l’ammontare spettante nel campo "Eccedenza riportabile".

Rispetto all’ipotesi di più siti produttivi, ciascuno dei quali configurante un’autonoma branch per lo Stato estero di localizzazione, si assume che all’estero vi sia un’unica stabile organizzazione, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il singolo sito produttivo integri i presupposti applicativi della disciplina CFC. In tal caso, il codice di identificazione fiscale estero da riportare in dichiarazione può essere riferito, a scelta, ad uno dei vari siti produttivi (branch esente), purché diverso da quello cui sia applicabile la disciplina CFC.

In merito alle eccedenza di imposte riportabili, si deve procedere al ricalcolo delle eccedenze di imposta nazionali ed estere separando, all’interno del medesimo Paese, quelle attribuibili alle stabili organizzazioni esenti rispetto a quelle imputabili agli altri redditi esteri compilando più moduli del quadro CE.

Infine, con riferimento alla compilazione del modello IRAP, il valore della produzione netta relativa alla branch esente, da scomputare dal valore della produzione netta dell’impresa nel complesso, deve essere determinato in via analitica partendo dal rendiconto economico e patrimoniale. Detta quota esente va indicata in uno dei campi presenti nei righi dove si riportano le "altre variazioni" (in aumento e in diminuzione), utilizzando il codice "99" (ad es. quadro IC51 o IC57 del quadro IC relativo alle società di capitali). Non è necessaria la compilazione della sezione II del quadro IS.