Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 10 gennaio 2018

Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19

Articolo 1

(Revisione DM 8 giugno 2011)

 

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. In deroga al comma 1, assumono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effettuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui alla lettera b) del comma 1, a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del testo unico".

 

Articolo 2

(Clausola di salvaguardia)

 

1. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall'applicazione delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2018, n. 19.