Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 10 gennaio 2018
Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2016/1905 della Commissione del 22 settembre 2016 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'Intemational Financial Reporting Standard 15 , e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater; del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
Articolo 1
(Costi per il contratto)
1. I costi incrementali per l’ottenimento del contratto e quelli sostenuti per l'adempimento del contratto di cui, rispettivamente, ai paragrafi 91 e 95 dell’IFRS 15, sono deducibili ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del TUIR.
Articolo 2
(Corrispettivi variabili)
1. Le variazioni del corrispettivo di cui al paragrafo 51 dell'IFRS 15 derivanti da penali legali e contrattuali concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui diventa certa l'esistenza e determinabile in modo obiettivo l'ammontare delle penali stesse.
2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'articolo 109 del TUIR.
Articolo 3
(Vendita con reso)
1. L'importo corrispondente alla passività per rimborsi futuri rilevata in base alla corretta applicazione del paragrafo B21 dell'Appendice B dell'IFRS 15 si considera accantonamento non ammesso in deduzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 107 del TUIR; conseguentemente, l'importo corrispondente all'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso in deduzione.
2. Ai fini del comma 1, si considerano, in ogni caso, integrati i requisiti di previa imputazione a conto economico richiesti dal comma 4 dell'articolo 109 del TUIR.
Articolo 4
(Disposizioni ai fini Irap)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Articolo 5
(Decorrenza)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione del principio contabile IFRS 15.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 24 gennaio 2018, n. 19.