IRAP: deducibilità integrale dei lavoratori stagionali

Per il 2018 la legge di bilancio prevede ai fini IRAP la deduzione integrale del costo dei lavoratori stagionali (Legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 116)

Il comma 4-octies dell’articolo 11 del Decreto IRAP prevede che per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 (società, imprese individuali, banche, enti) è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le altre deduzioni Irap spettanti ai sensi dello stesso articolo. La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
Il comma 116 della Legge di bilancio per il 2018 modifica, limitatamente all’anno 2018, il regime di deducibilità ai fini Irap del costo del lavoro riferito ai lavoratori stagionali, prevedendone la deduzione integrale in luogo del 70 per cento stabilito dall’art. 11, co. 4-octies, del D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, per l'anno 2018, è consentita la piena deducibilità del costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.