Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 dicembre 2017, n. 29190

Tributi - Imposte sui redditi - Plusvalenza da cessione di terreno - Serie di donazioni interfamiliari - Finalità - Superamento di vincolo testametario che impedisce la cessione - Simulazione per interposizione fittizia - Operazione elusiva ex art. 37-bis, DPR n. 600/1973 - Sussiste

 

Fatti di causa

 

Ad esito di accertamento espletato, l'Ufficio di Bari dell'Agenzia delle Entrate emetteva nei riguardi di G.G. avviso di accertamento inerente a reddito a tassazione separata presumendo azione elusiva, ex art. 37-bis Dpr 600/73, in dipendenza di donazione alla madre di quota parte del terreno pervenutogli per donazione da parte del padre.

Avverso detto provvedimento proponeva impugnazione il contribuente, rilevando l'infondatezza della ritenuta simulazione per interposizione fittizia di persona del contratto di donazione, nonché l'eccessiva valutazione del valore del immobile.

La Commissione tributaria di Bari accoglieva l'impugnazione del G. annullando in toto l'accertamento.

Ad esito del gravame mosso dall'Agenzia, la Commissione Regionale di Bari accoglieva per parte il gravame ritenendo non motivato l'accertamento circa l'aumento del valore del terreno donato, ma accoglieva l'appello circa la ritenuta simulazione dell'atto a fini elusivi delle imposte.

Ha interposto ricorso per cassazione il G. articolando due motivi di impugnazione.

In primo luogo deduceva violazione di legge poiché utilizzata in modo distorto la sua affermazione circa la strumentalità della donazione per superare la clausola testamentaria e poiché non tenuto adeguatamente conto che era rimasto documentalmente provato che il prezzo fu incassato effettivamente dalla madre ultimo titolare del bene.

Con il secondo motivo di impugnazione era dedotto vizio di motivazione circa la valutazione del compendio probatorio, specie documentale, in atti e l'errore nel ricercare una motivazione economica nella donazione contratto espressione dello spirito di liberalità.

L'Agenzia delle Entrate non resisteva in questa sede di legittimità.

All'odierna udienza pubblica, sentito il difensore del ricorrente ed il P.G., la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.

 

Ragioni della decisione

 

Il ricorso proposto da G. G. s'appalesa infondato e va di conseguenza rigettato.

I due mezzi d'impugnazione svolti appaiono intimamente correlati, poiché alla base v'è sempre la denunzia dell'erronea conclusione che il contratto di donazione a favore della madre fosse simulato per interposizione fittizia di persona a fini elusivi dell'imposta.

Con la prima censura si sottolinea l'uso distorto della sua tesi difensiva circa la necessità di superare con la serie di donazioni la clausola testamentaria, limitante il pieno godimento del bene ereditario - non poteva essere ceduto per due generazioni - e l'omessa valutazione della prova documentale che il prezzo fu effettivamente incassato dall'ultima titolare del bene e, non già, da altro soggetto.

Con la seconda censura si denunzia vizio di motivazione su fatto decisivo ossia che la donazione è atto liberale quindi scevro, ex se, da moventi economici e nuovamente si lamenta mala valutazione del compendio probatorio lumeggiante come l'operazione non poteva essere considerata fittizia.

In effetto le censure mosse e sopra illustrate non superano la logica e chiara ratio decidendi illustrata in sentenza dalla Commissione regionale.

Difatti i Giudici baresi hanno messo in rilievo - fatto non contestato dal ricorrente, anzi ribadito - che la donazione alla madre era contratto strumentalmente diretto a superare la clausola testamentaria limitativa del libero godimento del bene ereditario - non cedibile per due generazioni.

Da un tanto la Commissione regionale ha tratta la conclusione, conforme alla norma con finalità antielusiva applicata, che non sussistevano valide ragioni nemmeno liberali per la donazione del bene alla madre, ossia la moglie dell'originario titolare del bene ed acquirente dello stesso per successione.

Difatti appare evidente che l'operazione elaborata in famiglia fosse tesa a poter vendere il terreno alla snc R. e, non già, fosse, siccome enfatizzato in ricorso, atto sorretto da spirito liberale, in effetto inesistente nella specie per stessa ammissione della parte interessata.

Anche il cenno all'incasso da parte dell'ultima titolare del terreno del prezzo pagato dalla snc R., non supera l'oggettiva presenza della simulazione poiché l'avvenuto incasso degli assegni da parte della F. non dimostra alcunché circa l'effettiva destinazione della somma contante ricavata, ma soprattutto non dimostra, come preteso, la volontà di arricchire per liberalità la madre. Simulazione ammessa dall'impugnante poiché rappresenta lo strumento scelto - a suo dire - per superare la clausola testamentaria,e così permettere, in effetto, al G. di vendere alla snc R. il bene ereditario.

Dunque non concorre alcuna violazione dell'art. 37 bis dPR 600/73 poiché una volta comprovata la volontà simulatoria dell'atto di donazione, poiché tesa proprio al perseguimento di preciso scopo economico - vendere a terzi il bene - rimane dimostrato anche l'assenza dello scopo liberale ossia la ragione del contratto di donazione alla madre.

Pertanto non avendo la parte dimostrato l'esistenza di valido scopo del contratto simulato rimane confermato anche l'intento elusivo dell'imposizione poiché il bene in effetto ceduto direttamente dal donante alla snc R. a mezzo dell'interposizione fittizia della madre, il quale però sulla perseguita cessione mediante vendita a terzi ha eluso - con la donazione simulata - il pagamento dell'imposta altrimenti dovuta.

Dunque non appare concorrere alcun vizio motivazionale nella sentenza impugnata, poiché la Commissione regionale ha palesato la ragione specifica della sua decisione ancorata a precisi elementi fattuali acquisiti ritualmente in causa.

Al rigetto del ricorso non segue statuizione sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione e resistenza dell'Agenzia dell'Entrate.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.