Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 15 novembre 2017, n. 10

AIRE - Elenco unico

 

Com’è noto l’art. 5 della legge n. 459/2001, recante le "Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero" prevede che mediante l’unificazione dei dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero e degli schedari consolari, si provveda a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.

In base alle previsioni contenute nell’art. 5 del D.P.R. 104/2003, recante "Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459", questo Ministero ha condiviso con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) i criteri per provvedere al confronto, in via informatica, tra i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero e quelli registrati negli schedari consolari.

A tal fine le amministrazioni comunali devono inviare i dati relativi ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti nella propria anagrafe all’Aire centrale di questo Ministero entro il 27 Novembre 2017.

In vista del citato invio, i comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- verificare l’esattezza e la completezza dei dati registrati nelle AIRE comunali, per evitare l’inserimento nel citato elenco di dati non corretti o incompleti e rettificare eventuali posizioni "scartate" dall’Aire centrale;

- procedere tempestivamente alla trattazione delle comunicazioni degli uffici consolari (iscrizione, variazione, cancellazione) per evitare disallineamenti tra i dati registrati negli archivi comunali e quelli contenuti negli schedari consolari;

- effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari, per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita;

Si sottolinea, inoltre, l’importanza del corretto utilizzo, nella trasmissione dei dati richiesti, del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).

I comuni subentrati in ANPR non dovranno provvedere ad effettuare alcun invio, in quanto i dati AIRE sono già in possesso di questa amministrazione; come gli altri comuni, sono tenuti in ogni caso ad effettuare i citati adempimenti, per garantire la completezza degli elenchi.

Si pregano le SS.LL. di voler richiamare l’attenzione dei sigg.ri Sindaci in merito alle istruzioni fomite con la presente circolare, vigilando sul corretto svolgimento degli adempimenti richiesti e di voler porre in essere ogni utile intervento per supportare le Amministrazioni comunali nella risoluzione di eventuali criticità che impediscano il regolare invio dei dati richiesti.

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese urgente riscontro.