Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 novembre 2017, n. 27275

Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione a mezzo posta - Perfezionamento

 

Fatti di causa

 

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di M.T. di ruolo, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza in epigrafe, rigettando l'appello proposto da Equitalia servizi di riscossione s.p.a., confermava la decisione di primo grado, ribadendo la nullità della cartella perché notificata a mezzo posta direttamente dall'agente della riscossione.

Avverso la sentenza propone ricorso su due motivi Equitalia servizi riscossione s.p.a.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate, il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. I due motivi di ricorso - prospettanti le violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell'annullare la cartella ritenendo inesistente la notificazione effettuata a mezzo posta direttamente dal concessionario e non attribuendo alcuna rilevanza sanante alla tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - sono fondati.

1.1. In ordine alla prima censura, per la sua fondatezza, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (n. 6395 del 19/03/2014) secondo cui <<In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione>>.

1.2. Per la fondatezza della seconda censura è ugualmente sufficiente richiamare l'ulteriore consolidata giurisprudenza di questa Corte sull'applicabilità dell'art. 156 cod.proc.civ. ribadita, di recente, da Cass. n. 384 del 13/01/2016 <<La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinarlo, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito.

2. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice del merito che provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed a regolare le spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.