Le aliquote da applicare per la rata a saldo di IMU e TASI

In vista della prossima scadenza, il 18 dicembre 2017, per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce indicazioni sulle aliquote da applicare per il calcolo dell’imposta dovuta a saldo dell’intero anno con il conguaglio sulla prima rata versata (Comunicato 16 novembre 2017).

Ai fini della corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017, lo stesso deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal comune per lo stesso anno 2017 a condizione che:
- la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017;
- la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;
- l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.

A tal proposito il Ministero precisa, con riferimento all’adozione della delibera, che nel caso in cui si riscontri che la stessa sia stata approvata oltre il 31 marzo 2017, devono ritenersi applicabili le aliquote vigenti nell’anno 2016, in virtù della previsione che stabilisce la proroga automatica delle aliquote (di anno in anno) se il Comune non provvede all’approvazione della delibera entro il suddetto termine.
Tuttavia, occorre tener conto delle deroghe previste per le ipotesi in cui il Comune esercita il potere di autotutela amministrativa per eliminare un vizio di legittimità o correggere un errore materiale, e per le fattispecie espressamente previste dalla legge. In particolare, si ricorda che i Comuni in dissesto o predissesto finanziario hanno l’obbligo di deliberare le aliquote nella misura massima consentita, con la possibilità di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio 2017.

Per quanto riguarda la pubblicazione della delibera, anche in questa ipotesi, il Ministero chiarisce che qualora sia successiva alla data del 28 ottobre 2017, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016.
In deroga a tale principio, devono essere applicate le aliquote 2017, ancorché pubblicate oltre la data predetta, se riferite a Comuni in dissesto o predissesto finanziario che hanno l’obbligo di deliberare le aliquote nella misura massima consentita. Altresì devono ritenersi valide quelle pubblicate oltre il termine, adottate dal Comune nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale. Inoltre, qualora una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre 2017, sia ripubblicata oltre tale data con la nota "errata corrige", per correggere un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.

Infine, per quanto concerne il blocco delle aliquote vigenti nel 2015, il Ministero precisa che devono ritenersi inefficaci eventuali aumenti delle aliquote, anche quando la delibera risulti approvata e pubblicata entro i termini. In tal caso il versamento a saldo deve essere effettuato sulla base dell’aliquota applicabile nell’anno 2016, semprechè non risulti aumentata rispetto al 2015; in questa seconda ipotesi, infatti, il versamento per l’anno 2017 dovrà essere effettuato sulla base dell’aliquota applicabile nell’anno 2015.
Anche per quest’ultima condizione opera la deroga prevista nell’ipotesi di Comuni in dissesto o predissesto finanziario, i quali hanno l’obbligo di deliberare le aliquote nella misura massima consentita. Il Ministero ha precisato, altresì, che qualora nell’anno 2015 il Comune abbia deliberato l’applicazione della maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell’anno 2017 solo se espressamente confermata nell’anno 2016.