Prassi - MINISTERO FINANZE - Comunicato 16 novembre 2017

IMU-TASI: 18 dicembre 2017 Versamento della seconda rata

Il prossimo 18 dicembre scade il termine per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017.

Il versamento deve essere eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate alla data del 28 ottobre 2017 nel sito informatico www.finanze.it.

Ai fini della corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento del saldo, si invita a consultare le apposite indicazioni.

 

Allegato

Indicazioni per il versamento della seconda rata IMU E TASI 2017

 

Coerentemente con i principi affermati nelle FAQ relative al versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2016, pubblicate sul presente sito internet in data 2 dicembre 2016 (http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/iuc-imposta-unica-comunale-imu-tari-tasi-00001/imu-imposta-municipale-propria/prassi-amministrativa-circolari-risoluzioni-note-faq-e-comunicati/), alle quali si rinvia per maggiori approfondimenti, si specifica quanto segue in ordine alla corretta individuazione delle aliquote applicabili per il versamento della seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2017.

Il versamento deve essere effettuato entro il 18 dicembre 2017 (in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato) sulla base delle delibere approvate dal comune per lo stesso anno 2017 a condizione che:

1) la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017;

2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;

3) l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.

In ordine alla condizione di cui al punto 1), si precisa che la data di adozione della delibera di determinazione delle aliquote dell’IMU e della TASI, quale risulta dal testo della stessa, è anche riportata - come Data documento - nella tabella che viene visualizzata in esito all’interrogazione relativa a ciascun comune.

Nel caso in cui si riscontri che la delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017, deve ritenersi che il versamento vada effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2016. Ciò in quanto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 prevede che, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine stabilito per l’adozione del bilancio di previsione - che per l’anno 2017 è stato fissato al 31 marzo 2017 - le stesse "si intendono prorogate di anno in anno".

Sono, tuttavia, fatte salve le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge. Tra queste ultime vanno menzionate il dissesto finanziario, per effetto del quale l’ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e deve farlo a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio, e l’accertamento negativo in ordine al permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 del D. Lgs. n. 267 del 2000), che consente all’ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno (NOTA 1).

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 2), si evidenzia che la data di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote dell’IMU e della TASI risulta - come Data pubblicazione - dalla tabella che viene visualizzata in esito all’interrogazione relativa a ciascun comune.

Nel caso in cui non vi sia alcuna delibera dell’IMU e della TASI pubblicata per l’anno 2017, oppure la delibera sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2017, il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016, in quanto in materia di IMU e di TASI la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre di ciascun anno costituisce condizione affinché le stesse acquisiscano efficacia per l’anno di riferimento. Tale termine è stabilito per l’IMU dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e per la TASI dall’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013. Gli atti pubblicati oltre il termine del 28 ottobre 2017 sono contrassegnati da un’apposita nota che ne evidenzia l’inefficacia per l’anno di riferimento.

Qualora, tuttavia, la delibera pubblicata oltre il 28 ottobre 2017 costituisca una mera conferma rispetto all’anno precedente, le aliquote con essa approvate saranno, di fatto, quelle da tenere in considerazione per il versamento e la delibera sarà contrassegnata da una nota che indica la circostanza che trattasi di conferma.

Devono, inoltre, essere considerate efficaci, anche se pubblicate oltre il 28 ottobre 2017, le delibere adottate dai Comuni in dissesto finanziario, in quanto essi sono tenuti a deliberare le aliquote nella misura massima consentita (art. 251 del D. Lgs. n. 267 del 2000), e quelle adottate nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale. Le ipotesi di dissesto finanziario o di esercizio del potere di autotutela amministrativa sono segnalate con apposita nota posta in corrispondenza della delibera.

Occorre, poi, precisare che qualora una delibera pubblicata entro il termine del 28 ottobre 2017 sia stata successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota "errata corrige", a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.

In ordine, infine, alla condizione di cui al punto 3), si precisa che, nell’ambito dell’interrogazione relativa a ciascun comune, è possibile confrontare le aliquote determinate per il 2017 e quelle vigenti nel 2015 attraverso la consultazione dei testi delle relative delibere.

Qualora emerga che la delibera pubblicata per l’anno 2017 stabilisca, per una o più fattispecie, un aumento delle aliquote dell’IMU o della TASI rispetto all’anno 2015, tale aumento è inefficace ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015, con la conseguenza che il versamento deve essere effettuato sulla base dell’aliquota deliberata nell’anno 2016, eccetto il caso in cui essa costituisca a sua volta un aumento rispetto all’anno 2015. In tale ipotesi, infatti, il versamento per l’anno 2017 dovrà essere effettuato sulla base dell’aliquota applicabile nell’anno 2015. Per espressa previsione del citato comma 26, la sospensione degli aumenti dei tributi locali non si applica per i comuni che deliberano il dissesto (art. 246 del D. Lgs. n. 267 del 2000) e il predissesto (art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000).

Occorre, altresì, precisare che, ai sensi del comma 28 dello stesso art. 1 della legge n. 208 del 2015, qualora nell’anno 2015 fosse stata prevista dal comune la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell’anno 2017 solo se espressamente confermata nell’anno 2016.

 

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(1) Con riferimento a quest’ultima ipotesi, si precisa che, per l’anno 2017, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto alle aliquote vigenti nell’anno 2015, il ricorso alla facoltà di variazione in aumento delle aliquote dell’IMU e della TASI dopo il 31 marzo 2017 ed entro il 31 luglio 2017 è circoscritto al caso in cui il Comune aumenti le aliquote rispetto a quelle vigenti nell’anno 2016 (ma non rispetto a quelle vigenti nell’anno 2015), nonché al caso in cui il Comune, trovandosi in situazione di predissesto ai sensi dell’art. 243-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, abbia disposto l’aumento delle aliquote in deroga al blocco.