Accollo del debito d'imposta altrui: estinzione per compensazione

Il debito oggetto di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 15 novembre 2017, n. 140/E).

Lo statuto dei diritti del contribuente ammette, da un lato, l’estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione, dall’altro, l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, demandando ad apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze le disposizioni di attuazione della norma (articolo 8 della L. n. 212 del 2000).
In merito a tale disposizione, sono stati chiesti chiarimenti circa la possibilità che, avvenuto l’accollo del debito d’imposta altrui, lo stesso possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti dell’accollante.
Al riguardo è stato chiarito che in via generale, deve negarsi, che il debito oggetto di accollo possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.
Tuttavia, sono da considerarsi validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati, effettuati tramite compensazione, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, qualora siano stati spesi crediti esistenti ed utilizzabili. Resta, invece, recuperabile in capo all’accollato l’imposta non versata se compensata dall’accollante con crediti inesistenti o non utilizzabili. In tale evenienza tornano applicabili anche le relative sanzioni.
Per i pagamenti successivi alla pubblicazione del presente documento di prassi, ancorché riferiti a contratti di accollo antecedentemente stipulati, nel presupposto che la compensazione operata non estingue l’obbligazione tributaria e non libera il contribuente originario, occorre distinguere la posizione dell’accollato da quella dell’accollante.
Per l’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l’omesso pagamento comporterà il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Alla predetta sanzione a carico del debitore originario si affiancano quelle in capo all’accollante.
Per quest’ultimo, l’utilizzo di un credito d’imposta in violazione delle modalità dettate dalle norme vigenti - fatta salva l’eventualità, da dimostrare secondo gli ordinari criteri probatori, che l’utilizzo del credito sia avvenuto contro la sua volontà o a sua insaputa - comporterà l’irrogazione della sanzione:
- pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente. In detta ipotesi, recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie;
- ossia dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti.