Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 novembre 2017, n. 26801

Tributi - Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - Abitazione di lusso - Superamento della superficie complessiva di mq. 240 - Criterio di utilizzabilità degli ambienti. Accertamento - Rinnovazione avviso di accertamento - Maggiore pretesa tributaria - Assenza di nuovi elementi sopravvenuti - Illegittimità

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR dell'Abruzzo, sezione di Pescara, in tema d'impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione con il quale si annullava e sostituiva un precedente analogo avviso emesso per revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, in quanto, l'unità immobiliare dichiarata in successione con richiesta delle predette agevolazioni, non avrebbe presentato il requisito indicato dalla legge per la qualificazione di abitazione "non di lusso"; pertanto, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 1 della tariffa allegata al DPR n. 131/86 e degli artt. 5 e 6 del DM 2.8.1969, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avrebbero fatto riferimento al concetto di utilizzabilità, anche potenziale, di una superficie, a prescindere dalla sua abitabilità, per esprimere il carattere "lussuoso" o meno di un appartamento, senza una verifica in concreto dei locali cantina e soffitta, ai fini del superamento della superficie complessiva di mq. 240; con un secondo e terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, il ricorrente ha denunciato, da una parte, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., e dall'altro il vizio di omessa statuizione su un capo autonomo della domanda, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., relativamente alla possibilità, in capo all'ufficio finanziario di emettere un avviso di accertamento in rinnovazione contenente una maggiore pretesa tributaria rispetto a quello sostituito in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo è infondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte "In tema d'imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione "ratione temporis" vigente, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a prescindere dal requisito dell'abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo l'utilizzabilità" degli ambienti, sicché i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva. " (Cass. n. 18840/16, 23591/12, 25674/13).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non dice che si tratta di locali inaccessibili dall'interno dell'abitazione e quindi non rientranti nella superficie concretamente utilizzabile a prescindere dall'abitabilità urbanistica; perciò, il motivo deve essere rigettato difettando di allegazione ex art. 366, n. 6 c.p.c..-

Il terzo motivo è fondato con assorbimento del secondo, in quanto, la CTR pur dando atto, nella parte espositiva, della censura relativa alla mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela sostitutiva da parte dell'ufficio ha omesso di pronunciarsi sulla sua legittimità, nella presente vicenda.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara, in diversa composizione.